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Capitolo LXII - I sacerdoti del monastero
1. Se un abate desidera che uno
dei suoi monaci sia ordinato sacerdote o diacono per il servizio della comunità
scelga in essa un fratello degno di esercitare tali funzioni.
2. Ma il monaco ordinato si
guardi dalla vanità e dalla superbia
3. e non creda di poter fare
altro che quello che gli ordina l'abate, tenendo sempre presente che d'ora in
poi dovrà essere maggiormente sottomesso alla disciplina.
4. Né col pretesto del
sacerdozio trascuri l'obbedienza alla Regola o la disciplina, ma anzi
progredisca sempre più nelle vie di Dio.
5. Conservi sempre il posto che
gli spetta in corrispondenza del suo ingresso in monastero,
6. tranne che per il ministero
dell'altare, oppure nel caso che la scelta della comunità o la volontà
dell'abate l'abbiano promosso in considerazione della sua vita esemplare.
7. Sappia però che deve
osservare la disciplina prestabilita per i decani e i superiori.
8. Se avrà la presunzione di
agire diversamente, non sia più trattato come un sacerdote, ma come un ribelle.
9. E nell'eventualità che, dopo
essere stato ammonito non si correggesse, si chiami a testimonio anche il
vescovo.
10. Ma se neanche allora si emendasse e le
sue colpe diventassero sempre più evidenti, sia espulso dal monastero,
11. purché però sia stato così ostinato da
non volersi sottomettere e obbedire alla Regola.
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