IL GOVERNO DELLA PIA SOCIETÀ SAN PAOLO
Capo I - [GOVERNO DELLA SOCIETÀ IN GENERALE]
Roma, 28.VIII.'47
Art. 241. - Il supremo Superiore interno ed esterno.
§ I. - Tutti i Religiosi della Pia Società San Paolo sono del Papa: il Santo Padre è il loro Superiore primo e supremo, universale e immediato, interno ed esterno; ha quindi sulla Congregazione e su ciascheduno autorità dominativa e giurisdizionale.
§ II. - Tutti i Religiosi della Pia Società sono soggetti al Papa come discepoli, come sudditi, come figli; cioè in forza del suo magistero universale, in forza del suo governo su tutta la Chiesa, in forza del voto di obbedienza che lega le loro volontà alla Sua e dà a Lui l'autorità sulla loro volontà.
§ III. - In forza del voto di obbedienza la Pia Società San Paolo riceve dal Papa la missione della evangelizzazione della dottrina cristiana con i mezzi più celeri, descritta, nel fine speciale all'Art. 2. Viene quindi a cessare la ragione intrinseca di un voto speciale di fedeltà al Papa circa l'apostolato. Di questo quarto voto, gioia della nostra antica professione, rimane piena la ragione estrinseca di conferma, e l'oggetto di una dedizione piena, gratuita, semplice, ossequente, fedelissima, eroica, per ogni luogo, in ogni tempo, in ogni iniziativa, in ogni argomento.
§ IV. - I Religiosi della Pia Società venerano il Papa per la sua dignità, lo obbediscono per la sua autorità, lo amano per la sua paternità; pregano per lui, perché il Signore sia la sua luce, la sua forza, la sua consolazione.
§ V. - La S. Congregazione dei Religiosi, come dicastero del Papa per il governo interno dei Religiosi, ha autorità dominativa su la volontà dei Religiosi, e ad essa si obbedisce vi voti oboedientiae. Le altre Congregazioni ed Uffici della S. Sede, come dicasteri del Papa per il governo esterno della Chiesa, hanno sui Religiosi autorità giurisdizionale, e ad essi si obbedisce vi legis ecclesiasticae.
§ VI. - I Religiosi della Pia Società studiano, stimano, commentano, diffondono, aderiscono agli insegnamenti pontifici, come all'applicazione, all'interpretazione, alla comunione del Vangelo; e se ne fanno apostoli, decorando le loro pubblicazioni della "Parola del Papa".
§ VII. - I nostri Religiosi, come soldati di trincea coll'arma della penna e della stampa, onorano e difendono la Persona del Papa, glorificano e difendono l'opera del Papa, e fanno strada nelle menti e nelle popolazioni alla sua azione, ai suoi indirizzi, alle sue istituzioni.
§ VIII. - I Religiosi della Pia Società, come figli devotissimi, pregano amantissimamente per il Papa ogni giorno; e celebrano ogni anno nelle loro Chiese e con i loro Cooperatori la festa della Cattedra di S. Pietro a Roma, per onorare il magistero pontificio, e la festa onomastica del Papa, per onorare la sua paternità.
DE VOTO FIDELITATIS ROMANO PONTIFICI183
§ I. - Votum fidelitatis Romano Pontifici respicit apostolatum editionis; extendit et integrat, quoad apostolatum, votum oboedientiae; et per ipsum sodales Societatis, novo titulo idest virtute religionis, se adstringunt ad apostolatum editionis exercendum praecipue, continuo, gratuite; omni loco, tempore, incepto; obsequentissimi, fidelissimi, heroici circa argumenta et finalitatem et mentem, ad nutum Romani Pontificis.
§ II. - Votum hoc, privatum et ad tempus, concedi potest a Superioribus vel Confessoribus sodalibus professis omnibus; pubblicum et perpetuum concedi potest a Superiore generali de consensu Consilii sui sodalibus qui a decem annis vota religiosa perpetua professi sunt. Est ergo votum liberum sive ex parte sodalium, sive ex parte Superiorum; liberi sodales quod suscipiant, liberi Superiores quod concedant. Unice ad hoc votum emittendum tenetur Superior generalis.
§ III. - Professio vel minus voti fidelitatis Romano Pontifici nullum discrimen constituit inter sodales Piae Societatis, sive quoad dignitatem, sive quoad officia obeunda, sive quoad voces activas vel passivas.
§ IV. - Votum fidelitatis Romano Pontifici est tamen in Pia Societate decus et fortitudo et corona professionis et vocationis nostrae; ideo ab omnibus est sine querela et valde honorandum.
Roma, 29.VIII.'47
Art. 242. - I Superiori esterni.
§ I. - I Superiori esterni delle Case della Pia Società sono gli Ordinari del luogo; i quali sono anche gli Ordinari nostri.
§ II. - Gli Ordinari del luogo non hanno sulle persone e sulle case della Congregazione alcuna autorità dominativa, disciplinare, interna; ma una autorità giurisdizionale, legislativa, esterna; la quale si estende sui religiosi come fedeli, e come religiosi in quanto il diritto lo comanda. Negli altri casi è ordinario lo stesso Superiore generale.
§ III. - Agli Ordinari dei luoghi i nostri religiosi portino dappertutto grande riverenza e ossequio; parlino bene e non mormorino mai del Vescovo; ne festeggino l'onomastico; lo ascoltino nelle direttive per i periodici diocesani; si conformino alle disposizioni generali anche nelle loro chiese. Siano i nostri religiosi abituati all'obbedienza, modello di rispetto e di venerazione e di stima al Vescovo diocesano. Gli vogliano bene, gli portino affetto delicato tenero e sincero, sì che i Vescovi trovino nelle nostre Case il riposo, e coi nostri Religiosi la consolazione. Lo aiutino non per sfoggio ma per gratitudine e riconoscenza184 e collaborazione filiale. Preghino per il Vescovo, vivo e defunto; preghino anche con lui, partecipando alle sue funzioni solenni, nei quali casi, nelle loro chiese, non faranno funzioni solenni pubbliche contemporanee.
Roma, 30.VIII.'47
Art. 243. - 244. - 245. - 246. - Il Governo generale interno.
§ I. - Il Governo generale interno ordinario della Pia Società è costituito dal Superiore generale e dal suo Consiglio generalizio185.
§ II. - Il Superiore generale è il capo del governo e la suprema autorità nella Congregazione; egli è il padre, il maestro, la guida di tutti i membri e di tutta la famiglia religiosa; il suo potere è superiore, universale, immediato su tutte le persone, su tutte le cose e tutte le case; nell'ambito delle Costituzioni e a norma di esse; a lui tutti possono ricorrere e far capo.
§ III - Però il Superiore generale, nella Pia Società, non è tutto il governo, come la testa non è tutto l'uomo; ma il capo del medesimo, la parte nobilissima. Il governo risiede nel Superiore generale e nel Consiglio generalizio, il quale è la comunità, ossia l'unione, l'assemblea, l'adunanza dei singoli consiglieri col Superiore generale.
§ IV. - Il Superiore generale non dipende dal Consiglio, ma deve convocarlo, proporgli i problemi, ascoltarlo, richiedendone secondo i casi, il consenso e il parere, per agire organicamente, lecitamente e validamente. Perciò il Superiore generale sia verso il Consiglio pieno di deferenza, non lo offenda, ne senta e ne consideri ogni parere e voto, abbia fiducia nel proporre questioni e ragioni. Sia l'esempio di tutti i Superiori nell'agire "consiliater" col suo Consiglio; l'esempio a tutto186 nel credere che il Divin Maestro è in mezzo ai Suoi quando sono due o tre congregati nel Suo Nome; l'esempio a tutti nel credere che lo Spirito, il quale anima e regge tutto il Corpo, come regge i sudditi per i Superiori187, così parla ai Superiori per la voce dei sudditi. I Consiglieri, nell'adunanza del Consiglio generale, sono in unione al Superiore generale e sotto di lui, organo del governo generale. Il Consiglio non è l'opposizione di controllo, ma la pienezza della mente, della volontà, del cuore del Superiore generale; in cui egli trova il consiglio, il vigore, l'appoggio, l'aiuto, il coraggio, la difesa, il parapetto, l'interpretazione, l'applicazione, la dedizione. Per questo i singoli Consiglieri, nella riunione consigliare, con rispetto e venerazione, esaminino, ponderino, preghino e aprano la loro mente con personale coscienza, libertà e fiducia.
§ V. - Il Superiore generale viene eletto ogni sei anni; e può essere rieletto per altri sei anni; non però una terza volta immediatamente di seguito; occorre, quindi, , se di nuovo si desidera, ricorrere alla S. Sede o eleggerne un altro188.
§ VI. - Il Consiglio generalizio consta di quattro membri eletti dal Capitolo generale. Il consiglio generalizio sia convocato almeno due volte al mese; e poi ogni volta che occorre, dandone avviso a tempo, con l'ordine delle materie da trattarsi, onde i Consiglieri vengano189 preparati.
§ VII. - Il Superiore generale ha sopra i suoi non solo la suprema autorità interna dominativa, ma anche la suprema autorità interna giurisdizionale e ordinaria nelle cose dove non arriva l'autorità giurisdizionale dell'Ordinario diocesano. La Congregazione infatti incardina i suoi membri; e quindi nelle ordinazioni il Vescovo consacrante deve fare la domanda: "Promittis oboedientiam praelato tuo pro tempore?".
§ VIII. - Il governo generale interno straordinario è costituito dal Vicario generale della Pia Società e dal Consiglio generalizio. Il Vicario generale sostituisce il Superiore generale defunto o assente o impedito; ma non è un altro ordinario; né un pari190, né può adunare il Consiglio contro o inscio191 il Superiore generale; né varrebbero le deliberazioni e le disposizioni prese in tal modo192.
§ IX- In modo straordinario, esercita il governo della Pia Società il Capitolo generale, il quale però agisce in nome proprio e assoluto.
§ X. - Cooperatori del Governo generale sono il Procuratore generale della Congregazione, il Segretario generale del Consiglio, l'Economo generale della Pia Società; questi sono organi e uffici della Pia Società, non del Superiore generale soltanto; e sono perciò eletti dal Capitolo generale.
Roma, 31.VIII.'47
Art. 247. - 248. - Il governo delle singole case.
§ I. - Il governo delle singole Case è costituito dal Superiore locale col suo Consiglio di governo. Tengano presente i Superiori questo principio, onde non diano disposizioni nulle offensive al Consiglio, sgretolatrici della Autorità.
§ II. - L'autorità perché sia robusta, deve essere compatta; perché sia ossequiata e venerata, deve essere perfetta; perché operi in ogni membro e ufficio, deve essere integra, il Consiglio unito al Superiore, il Superiore col suo Consiglio di governo.
§ III. - Aiutanti del Superiore e del Consiglio sono l'Economo, e quegli altri ufficiali o maestri necessari od opportuni.
§ IV. - Nell'inizio della Congregazione, chi era capo della casa, per necessità di cose e di tempo193, ne era anche maestro di spirito, direttore degli studi, economo, provveditore: egli però non aveva autorità dominativa. Ora le case erette, specialmente le case formate, specialmente le case con diritto vocale, siano costituite giuridicamente: al Superiore faccia capo il Consiglio, ogni Maestro, ogni ufficio, ogni persona, ogni cosa; egli tutto veda, tutti diriga, tutto fomenti, tutto animi; ma per dare alle case unità, progresso, collaborazione, merito, gioia, il Superiore non sia più il Maestro di spirito, il Direttore degli studi, l'Economo, il Provveditore della Provvidenza, ma abbia, quanto è possibile i suoi ministri.
§ V. - I Superiori, secondo la propria competenza e nel proprio ambito, hanno vera autorità; e questo è un talento che debbono far fruttificare; un mandato che devono esercitare, di cui sono responsabili, in coscienza davanti a Dio e alla Congregazione.
§ VI. - Essi dànno comandi, disposizioni, ordinazioni; giudicano, richiamano, correggono, premiano, castigano, puniscono; nell'ambito della loro autorità, nei confini delle Costituzioni, per la regolare osservanza delle medesime, onde da tutti si raggiunga il fine per cui si è abbracciata la nostra vita: il fine speciale dell'apostolato, e il fine generale della propria santificazione e salvezza.
§ VII. - Per questo non tutti gli anziani, non tutti i Maestri sono Superiori; non tutti i direttori, i capireparto hanno uguale campo di autorità del Superiore, o tra loro: è sapienza non credersi di più o voler essere qualcosa di meno. A tutti si deve rispetto ed amore; all'autorità si deve obbedienza.
§ VIII. - I Superiori siano principalmente padri; l'autorità dominativa non è autorità del padrone, ma autorità paterna; amino le case e tutti i loro Religiosi; li istruiscano, li onorino, li difendano, ne parlino bene, li nutrano di parola, di esempio, di sacri riti; l'autorità è esercizio194 della carità, come l'obbedienza ne è testimonio; preghino molto; soffrano in pace; custodiscano il silenzio.
§ IX. - I Superiori custodiscano la loro dignità, umilmente senza orgoglio; comprendano però impennarsi; compassionino senza adirarsi; sappiano riuscire senza ostinarsi.
§ X. - I Superiori non pretendano le cose fatte, ma discendano ai singoli e alle singole cose, e amorevolmente spieghino le opere nostre, aiutino chi non può, dirigano chi è incerto; onde nella luce, nella guida, nella carità del Superiore la Casa prosperi e fiorisca.
Roma, 1 sett.'47
Art. 249. - I segreti d'ufficio.
§ I. - I segreti d'ufficio riguardano le cose che i Superiori conoscono come Superiori195, e possono riferirsi sia alle persone, sia al governo.
§ II. - L'obbligo del segreto di ufficio è grave; e lega i Superiori sempre sia durante il loro ufficio, sia dopo. Solo un grave male della comunità o della persona, cui si riferisce il segreto, può dispensare da esso; ma allora la regola è la somma prudenza.
§ III. - I segreti che si riferiscono alle persone possono essere collettivi o personali. I segreti personali sono quelli che il Superiore conosce come196 Superiore, ma come persona individua, e questi197, nella misura che non lo richiede il bene comune, obbligano il Superiore anche di fronte al Consiglio: altro è infatti il Consiglio e altro il Consigliere o il Superiore.
§ IV. - Vedano quindi i Superiori di non accettare tali e tanti segreti da non poter più essere liberi in consiglio; o avvertano che certi segreti, ricevuti come Superiori, dovranno portarli a consiglio e trattarli segretamente.
§ V. - I segreti che si riferiscono al governo sono collettivi: essi obbligano il Consiglio e i Consiglieri, e devono essere osservati da tutti e da ognuno. Siano liberi i Consiglieri di aprire la loro mente, e siano ponderate le ragioni di ognuno; ma fatta la decisione, questa è di tutti, e tutti vi aderiscano, la difendano, la eseguiscano, senza polemica, così che uno solo appaia e sia il proposito198.
§ VI. - Il Consiglio si raduni non solo per avere il parere o il consenso, ma anche per sentire ragioni e discussioni; ad esso pertanto non siano mai nascoste le ragioni, nella fiducia che il Consiglio ottemperi al gravissimo obbligo del segreto.
Roma, 2 sett.'47
Art. 250. - 295. - Il Capitolo generale.
§ I. - Il Capitolo generale è forma di governo straordinaria. Il Capitolo è superiore ad ogni Superiore interno.
§ II. - Il Capitolo generale è segno di maturità, di ordinamento, di capacità intrinseca di governo. Il Capitolo generale fomenta l'unità di pensiero, di intenti, di cuore, e di spirito.
§ III. - La legge, le regole, lo spirito direttivo del Capitolo generale sono contenuti nelle Costituzioni da l'Art. 250 al 295.
Roma, 3 settembre '47
Art. 296. - 297. - La dignità e le doti del Superiore generale.
§ I. - La Congregazione tutta s'impernia, s'appoggia, si mostra199 nel suo Superiore generale; l'Autorità si determina, si riveste, si incorona nel Superiore generale; le Costituzioni hanno nel Superiore generale la interpretazione, la regola, l'attuazione personificata e vivente; la vita religiosa nel Superiore generale mostra quello che sia, ciò che valga, quanto sia bella; nella Famiglia Sampaolina il Superiore generale ci rappresenta il Pater domesticus, San Paolo, al vivo, sicché, seguendo lui, seguiamo l'Apostolo, imitiamo il Divin Maestro; il superiore generale è presente nella mente di ogni membro e ne ottiene ossequio, è presente sul labbro e ne ottiene stima e riverenza, è presente nel cuore e ne ottiene amore e delicatezza, è presente nei voleri e ne ottiene docilità e dedizione; sebbene lo Spirito regga tutto il corpo, riempie tuttavia della sua presenza il capo, e perciò lo spirito della Congregazione, di cui vive200 e opera e prospera, è lo spirito del Superiore generale.
§ II. - Il Superiore generale è l'onore e il decoro, il sostegno e il vigore, il bene e il gaudio e la gloria della Congregazione: gli elettori perciò con vera coscienza e pia rettitudine e soprannaturale sentire, nella loro libertà e responsabilità e amore, pongano a capo della Pia Società un uomo eccellente per vita religiosa e virtù sacerdotali.
§ III. - In questo Uomo eccellente precella il dono e la virtù della carità: verso Iddio e verso la Chiesa; verso la Congregazione e verso i singoli membri; verso le anime e verso i nemici e i contrari; la conoscenza e il giudizio si colga non dalle parole, ma dalle opere, dal sacrificio, dal dono di sé.
§ IV. - Doti spirituali e morali del Superiore generale sono e debbono essere: la bella intelligenza, il buon senso e il buon gusto, la prudenza esperimentata specialmente nelle contraddizioni e nei contrasti; il vigore dell'animo, la pazienza nelle avversità, la magnanimità nelle iniziative, la costanza nelle imprese e la perseveranza nel farle progredire; la pietà filiale la fiducia in Dio, la pace e la letizia nelle angosce, la benevolenza e l'umiltà sincera; l'esercizio dell'apostolato della Stampa.
§ V. - Doti fisiche e morali del Superiore generale sono: che sia di legittimi natali, che abbia compiuti i quaranta anni, che si professo da dieci anni almeno dalla prima professione. Sopra le quali cose, quando l'Uomo di Dio fosse eccezionalmente degno nella generale estimazione, la S. Sede usa dispensare.
Roma, 3 sett.'47
Art. 298. - La sede del Superiore generale.
§ I. - Il Superiore generale risiede a Roma, nella Casa generalizia. Con lui debbono risiedere almeno due Consiglieri generali, con l'Economo generale, e con il Segretario generale.
§ II. - La Casa generalizia è la Casa del Padre comune della Congregazione. Essa sia la più decorosa, la più libera, la più ospitale. La più decorosa, non però sontuosa, per rispetto alla persona del Superiore generale; la più libera da la diuturnità delle persone, onde possa essere di continuo aperta a tutti; nella Casa generalizia, abitualmente dimorino solo le persone della Curia; la più ospitale e la più accogliente, cosicché ognuno, grande o piccolo, possa con fiducia adire i Superiori, come Padri, e, quando occorra, anche il Superiore generale.
§ III. - La Casa generalizia sia anche la più raccolta e silenziosa; la più osservante e disciplinata, la più devota e ricca di orazione; questo è necessario per il lavoro stesso di questa Casa, per l'esempio che deve dare, per le grazie che deve chiedere al Signore. Non sia bloccata, come un castello; ma abbia le sue porte di comunicazione bene controllate, e le sue chiusure ad evitare scompiglio e rumori disordinati; né ad essa si acceda senza motivo o per sola ricreazione.
§ IV. - La Casa generalizia non sia una casa parallela alla altre case, con una economia e con interessi propri e pari; essa è la madre delle case, a cui tutte le case fanno capo201; all'economia della Casa generalizia provveda l'economo generale, cui fanno capo i singoli economi, e le altre attività, secondo le Costituzioni. Per questo la Casa Generalizia non deve, non può, non è pensabile che sia in contrasto colle case singole: evitarlo assolutamente. Le iniziative della Casa Generalizia sono iniziative di tutta la Congregazione, a cui tutta la Congregazione, case e persone, si dedicano. A sua volta la Casa generalizia provvede alle Case passive, alle case di Missione, alle case degli studi, ecc.
§ V. - La dimora del Superiore generale sia la più onorata, la più disimpegnata, la più facile a visitarsi. È bene abbia una conveniente camera d'aspetto, per chi deve attendere il turno; onde le cose siano ognuna trattata con serenità e tempo e misura. Con il Superiore generale si possa sempre parlare con fiducia: non si portino però a lui le questioni che possono risolvere i Superiori minori. Il Superiore generale riceva tutti, con ordine; e prima il Vicario, il Procuratore202, l'Economo, il Segretario per le disposizioni generali. Il Superiore generale non sia il Superiore della Casa generalizia, ma tenga il primo posto dappertutto e in ogni funzione.
Roma, 5 sett.'47
Art. 299. - 300. - 301. - L'Autorità del Superiore generale.
§ I. - Il Superiore generale, come capo del Consiglio e con l'assistenza del medesimo governa tutta la Pia Società, che a lui viene affidata come a Padre universale.
§ II. - Governare vuol dire servire la carità paterna, ossia la pietà verso i figli; e anche la carità che deve vincolare e animare in uno tutti i membri. Vuol dire perciò provvedere al bene della Pia Società e dei religiosi con la parola, con l'esempio, con le opere, con l'orazione. Il Superiore generale curi molto la predicazione, e l'istruzione religiosa; sia premuroso nel mandare il bollettino ufficiale, circolari, lettere di commento; cose ben pensate, bene esaminate, ben definite, chiare, calde, determinanti. La sua casa e i superiori che gli stanno attorno siano esempio di unità nel pensiero, nell'intendimento, nel sentimento; precedano nella pietà, siano eccellenti per dottrina, per zelo, per amore alla Congregazione, per la fedele pratica dei voti; e siano immuni da quei difetti che negli altri devono correggere come il fumare, il levarsi tardi, la coltura dei capelli, l'uso di speciali oggetti, orologi, ecc. Fomenti nelle case la pietà e le funzioni liturgiche, stabilisca scuole e studi che diano fiducia alla Chiesa, e alla Casa, promuova e governi le iniziative di apostolato e le favorisca, ordini così il servizio alla Provvidenza che tutte le case e lavorino con buon esito e aiutino con gioia la Casa centrale.
§ III. - Vuol dire203 convocare il Consiglio, obbedire ai sacri Canoni e conformarsi alle Costituzioni; coprire gli uffici con persone idonee, e distribuire sapientemente, giustamente, e con paterna misura i doveri alle persone, così che le persone possano sostenere gli uffici, e i doveri non gravino troppo su uno, lasciando gli altri scontenti, senza lavoro e merito; portare la Società al suo fine speciale, e mantenerla in efficienza per esso, da per tutto, e accrescerne204 i poteri d'apostolato a maggior servizio della Chiesa e delle anime.
§ IV. - Vuol dire soprattutto dirigere, accompagnare, alimentare, la vita religiosa nella Società e nei membri, così che la Congregazione diventi un giardino di santi apostoli e di apostoli santi, molto santi! che osservano fedelmente le Costituzioni, e per la fedele osservanza, arrivano alla perfezione: e siano molti i religiosi perfetti nella virtù, eroici nello zelo, ferventi nella pietà, fermissimi nella dottrina; così da offrire al Signore il sacrificio di una devotio consummata. Questo soprattutto stia a cuore del Superiore generale.
§ V. - Il Superiore generale, personalmente, ha potere paterno o dominativo, e giurisdizionale interno, su tutti i membri, e tutte le comunità o case della Pia Società. Questa autorità egli l'esercita nell'ambito e nelle vie delle Costituzioni, che moderano, ossia regolano, il suo potere universale. In questo potere è compreso il diritto di poter dispensare, ad tempus e in casi determinati, dalle Costituzioni in materia disciplinare; non in materia di voti o di precetti ecclesiastici.
Roma, 6.IX.'47
Art. 302. - 305. - Come il Superiore generale agisce in unione al Consiglio.
§ I. - I Consiglieri generali, come individui, sono sudditi, discepoli e figli del Superiore generale, che venerano, ascoltano, seguono ad esempio di tutti i membri; come Consiglio essi partecipano con Lui al governo generale ed universale della Pia Società. Il Superiore generale è il capo del governo, il Consiglio ne è il corpo, il vigore, la pienezza.
§ II. - Per questo il Superiore generale, mentre può fare molte cose da solo, come capo del governo, nella sua potestà dominativa e ordinaria, non le può fare tutte: vi è un certo numero di cose, per le quali egli deve convocare il consiglio, e richiederne il voto, o sentirne il parere.
§ III. - Quando il diritto comune o le costituzioni richiedono la convocazione del Consiglio, il Superiore generale sia lieto di farlo, sia per dividere con i suoi più intimi collaboratori la responsabilità del governo, sia per emanare delle disposizioni lecite e valide, sia per avere, nell'unione, maggior abbondanza di lumi divini e di Spirito Santo.
§ IV. - Usi il Superiore generale la più grande delicatezza verso il suo Consiglio: non lo offenda mai; con negargli le ragioni dietro le quali deve205 deliberare; non lo esautori mai non convocandolo, respingendo le giuste osservazioni, impedendo di dare il voto con libertà; non lo umili mai, biasimando, dicendo male dei Consiglieri. Il Consiglio è la gloria del Superiore generale, e la sua difesa.
§ V. - Nell'Art. 303 delle Costituzioni sono descritti i casi, nei quali il Superiore generale deve richiedere il consenso del Consiglio; nell'Art. 305, i casi in cui deve consultarlo.
§ VI. - A parità di voti, positivi e negativi, il Superiore generale può dirimere la questione; ma nelle nomine il Consiglio deve sempre essere pieno, al completo, e perciò, se manca un consigliere, sia sostituito da un religioso sacerdote di voti perpetui.
§ VII. - Il voto deliberativo lega il Superiore generale al voto stesso; il voto consultivo lo lascia libero; ma il Superiore generale non si allontani dal voto del suo Consiglio, senza gravi motivi. Anzi, è così profondo nella nostra famiglia l'indirizzo e lo spirito dell'agire consiliater206, con il Consiglio, che anche negli affari, dove il Superiore generale può agire da solo, e lo potrebbe fare anche per essere più sollecito, giova moltissimo che non lo faccia, e, almeno per le cose più gravi, senta, senta, senta, sempre, con pazienza, fiducia, larghezza di ragioni il suo consiglio; il quale perciò diventerà sempre più con lui uno di pensiero, di opere, di intendimento, di amore, di zelo, di apostolato.
[Roma], 7.IX.'47
Art. 307. - 308. - La visita alle Case e la Relazione alla Santa Sede.
§ I. - Il Superiore generale compia, a tutte le case, la visita canonica ogni tre anni, o per sé o per mezzo di un suo visitatore.
§ II. - È utile norma: fare ogni anno la visita canonica a un gruppo di case e per sé, così che nei sei anni visiti una volta almeno tutte le Case; e la visita canonica a un altro gruppo di case per mezzo del Visitatore; così che tutti gli anni vi sia visita, e tutte le case abbiano la visita ogni tre anni.
§ III. - Il fine della visita canonica è di correggere gli abusi e tenerli lontani; di promuovere più efficacemente le iniziative; e di approvare e confermare il bene: questo ultimo scopo è di straordinaria importanza e di perfetta giustizia.
§ IV. - Oltre la visita canonica è conveniente e utile che il Superiore generale non lasci passare occasione di andare a vedere le sue case: la visita del Superiore illumina, corrobora, fomenta la vita religiosa e l'opera di apostolato.
§ V. - Le Case d'Italia, per la particolare missione e dignità della Nazione italiana, siano del Superiore generale visitate almeno una volta l'anno.
§ VI. - Ogni cinque anni, nel proprio anno definito dai canoni, il Superiore generale fa la relazione alla S. Sede, e il documento viene firmato da Lui e dai Consiglieri.
§ VII. - Il Superiore generale abbia quindi ben presenti come un programma direttivo, le istruzioni della Santa Sede, e su esse conformi il suo governo e le sue ordinazioni, onde possa rispondere con verità, precisione e ordine; egli perciò si annoti lo stato delle case nelle visite, e tenga aggiornato lo stato di sviluppo dell'Istituto, per mezzo del suo Segretario.
Roma, 9.IX.'47
Art. 309.- 310. - Doveri personali del Superiore generale.
§ I. - Come l'autorità è servizio della carità, onde nella carità vi sia l'unione, e nell'unità la vita, la suprema autorità è il più devoto e umile servizio della carità.
§ II. - Il Superiore generale consideri il suo ufficio non come un onore, per il quale sovrasta gli altri; ma come un onere, che impone a lui i doveri maggiori, le cure più difficili, le virtù più eminenti.
§ III. - Si studi, si sforzi e aneli il Superiore generale di precedere gli altri con la parola, con la luce degli esempi, con la sollecitudine delle opere, con la continuità della preghiera, con la perseveranza della pazienza.
§ IV. - Governi con sapienza, e provveda con ogni prudenza e previdenza alle necessità; porti con fortezza docile e umile i pesi propri e quelli degli altri; accolga benigno chi ricorre a lui, sia clemente nelle correzioni, sovvenga con ogni carità a tutti e a chi ha bisogno porga ogni aiuto spirituale o materiale. Egli è il fratello e il Padre di tutti: ne abbia coscienza, lo senta, e giovi veramente a tutti.
§ V. - Prima che a tutti sia premuroso il Superiore generale del proprio bene spirituale ed eterno; perciò con sincera riconoscenza e gratitudine profonda accetti le osservazioni, le raccomandazioni, gli avvisi che i suoi Consiglieri specialmente, anzi ogni sacerdote o membro privatamente e filialmente gli indirizza.
§ VI. - Soprattutto chieda e accolga le riflessioni, i pareri, gli avvertimenti che deve portargli, anche per debito di ufficio, il Consigliere primo e suo Vicario generale: il Superiore generale non lo ritenga come voce di opposizione, ma di carità; non come voce di orgoglio che divide, ma come voce di umiltà che edifica; non come voce di altra sponda e quasi di un contraltare ma come voce di famiglia teneramente desiderosa del bene comune; anzi, nelle maggiori insistenze del suo Vicario, il Superiore generale non veda l'ostinazione della persona, ma la gravità dell'ufficio che pesa sulla coscienza del suo primo consigliere, e perciò non lo respinga, non lo isoli, non lo tratti male, non lo soffochi, non lo screditi, ma favorisca la sua libertà, lo ringrazi di cuore, schiuda il suo labbro; e s'apra con lui nei pensieri più seri, negli intendimenti più importanti, nelle confidenze più delicate; lo abbia spesso con sé nella sofferenza, nelle iniziative, nel sacrificio del silenzio, e nella preghiera; con lui conferisca ogni giorno, e a lui conceda l'ora migliore.
Roma, 10.IX.'47
Art. 311. - Il Vicario generale.
§ I. - L'ufficio di Vicario generale è dato e riservato dalle Costituzioni al primo Consigliere. Il Vicario generale è il Vice Superiore generale della Pia Società, non colui che tiene il luogo della Persona del Superiore generale; quindi, venendo meno dall'ufficio il Superiore generale, il Vicario perdura nel suo ufficio e rimane a capo della Congregazione.
§ II. - Il Vicario generale supplisce il Superiore generale, quando fosse defunto o quando fosse assente, o quando fosse impedito. Il Vicario generale è il cuore della Congregazione.
§ III. - Il Vicario generale non è il rappresentante della Società davanti al Superiore, quasi per condividerne a nome della Società i poteri; ma, assieme ai Consiglieri, forma un sol governo col Superiore generale; nemmeno è il Segretario del Superiore generale, il suo mandatario o fiduciario, ma costituisce col Superiore generale il governo della Società, e ha su tutta la Società potere ordinario dominativo e giurisdizionale interno nelle cose che gli spettano.
§ IV. - Il Vicario generale non è l'antitesi del Superiore generale; ma superiore con lui e in lui, è il primo suddito, il più fedele, il più devoto; e deve essere colui che nel silenzio e nell'orazione interpreta con più senno le ordinazioni del Superiore generale, le applica amorevolmente e diligentemente alla Società e ai singoli, le fa accogliere ed eseguire più con la persuasione e l'adattamento, che con l'imperio del comando.
§ V. - Nella Curia generalizia e nel governo generale il Vicario generale non fa lavoro di punta, di vista, di richiamo207; ma un lavoro nascosto, continuato, di smussamento e di coordinazione, di pazienza e di conforto, di autorità soave, di illuminazione particolare, di consolazione individuale. I poteri del Vicario generale sono su le cose e l'andamento ordinario, quindi la sua attività e iniziativa è la vigilanza abituale, perché in tutta la Congregazione la pietà sia fervorosa, lo studio stabilito, l'apostolato in efficienza, il servizio alla Provvidenza ben prestato, i voti osservati, la vita comune regolare; chiedendo e portando aiuti dove il bisogno li richiede, onde la vita religiosa propria della Società sia rigogliosa ovunque; egli è come il sangue che circola portando anche alle piccole cellule l'alimento che nutre, sostiene, ripara e cresce.
§ VI. - Il Vicario generale sia umilissimo, ami il nascondimento e il lavoro, il silenzio e l'orazione, non si metta mai in vista, non porti avanti il suo nome; sia pazientissimo anche nell'umiliazione, sempre accogliente, seminatore di letizia sempre, anche un po' il pattumiere delle lamentazioni e degli scontenti che nasconde nel suo cuore, ma specialmente il calice delle lacrime spesso penose che racchiude nel suo cuore materno e offre a Dio e compassiona e consola; predichi molto a tutta la Famiglia Sampaolina, religiosi e suore, per tenere tutta la Famiglia sullo stesso ceppo che è il Superiore generale, e nello stesso spirito; non sia superiore di una casa particolare, per non erigerla contro la altre, ma superiore a tutte e a ognuna; non attende riconoscenza, né lodi pubbliche, né gratitudine speciale, né feste particolari, nulla che lo possa fare emergere da la sua operosità fattiva, ma quasi interiore; accetti però, con semplicità e senza diniego, ogni atto gentile o filiale.
§ VII. - Il Capitolo, nell'elezione del Vicario generale, badi di portare accanto al Superiore generale, un sacerdote che veneri il Superiore, che lo capisca, che lo segua, che gli voglia bene fino all'eroismo; che ami la Congregazione e il suo apostolato e la sua vita e i suoi membri; che sia devotissimo al suo dovere, e abbia davvero rinunciato alle cose, alle creature e a se stesso. Non occorre un uomo di molta intelligenza, ma di senno; di molto polso, ma di perseveranza; che incuta timore, ma delicatamente costruttivo; soprattutto di molto spirito, che conosca, senta, pratichi la vita sampaolina con pienezza.
Roma, 11.IX.'47
Art. 312. - 313. - I poteri del Vicario generale.
§ I. - Il Vicario generale, presente il Superiore generale, ha i poteri dell'amministrazione ordinaria, affinché ogni persona sia membro vivo, operante, ordinato; e ogni cosa, nel suo ordine, prosperi e sostenga208.
§ II. - Assente il Superiore generale, il Vicario generale, oltre l'ordinaria amministrazione, dispone anche delle cose che non si possono tramandare, e senza limiti di confine, anche per le professioni, e le dimissorie, a norma delle Costituzioni.
§ III. - E cioè: il Vicario generale, sia nelle cose di ordinaria amministrazione sia nelle cose più gravi e urgenti, deve agire con il Consiglio generale, ogni volta che il voto del Consiglio si richiede per il Superiore generale. Di più, e importantissimo, egli deve dirigere le discussioni, e disporre, ad mentem del Superiore generale, che a lui non deve essere oscura, ed egli deve conoscere bene!
§ IV. - Ritornando il Superiore, il Vicario generale si renda sollecito a fargli relazione di ogni cosa, che, in assenza del Superiore, fu discussa o disposta. Il Superiore generale non potrà rifare le deliberazioni, ma tutto dovrebbe trovare degno di approvazione e di lode.
§ V. - Il Vicario generale potrebbe consultare il Superiore assente, ma nulla a ciò lo obbliga; se lo fa è libero di farlo; ma allora qualunque cosa il Superiore, in quanto è nel potere suo, abbia disposto, il Vicario non potrà più irritarla e cambiarla.
§ VI. - Il Vicario generale è capo della Curia generalizia, Superiore della Casa generalizia; e fa l'ufficio di Superiore provinciale delle Case d'Italia, le quali dipendono immediatamente dalla Curia generalizia.
Roma, 12.IX.'47
Art. 314. - 315. - 316. - I Consiglieri generali.
§ I. - Il Consiglio generale, con il Superiore generale e sotto di lui, costituisce il governo della Pia Società.
§ II. - I Consiglieri generali devono prima di tutto essere gli ottimi fra i Religiosi: veramente cospicui per l'osservanza regolare, per l'amore alla Congregazione, per l'attaccamento ai Superiori, per la virtù e la pietà, per la dottrina e la dedizione all'apostolato, per la ricerca del regno di Dio e la cura della povertà.
§ III. - I Consiglieri generali devono essere persone idonee, possedere le doti speciali per gli speciali uffici che dovranno coprire: così per es. dovranno possedere speciale attitudine [per]209 presiedere all'apostolato della stampa, e allo studio, o all'ordinamento della vita spirituale, o al servizio della Divina Provvidenza.
§ IV. - I Consiglieri generali devono essere uomini di governo: aderenti al Superiore generali; prudenti e umili; robusti, pazienti e perseveranti; affabili e zelanti; piissimi e devoti.
§ V. - I Consiglieri generali sono eletti dal Capitolo: se uno cessa d'ufficio, viene sostituito da altro nominato dal Superiore generale con il consenso del Consiglio. Dal proprio ufficio un Consigliere può cessare per le varie cause che le Costituzioni elencano. Un Consigliere non rinunci mai per sole differenze di vedute, di tendenze, di sentimenti. Un Consigliere non sia mai destituito per soli motivi personali, o per la sola sua abituale opposizione al Superiore generale o alle deliberazioni comuni.
Roma, 14.IX.'47
Art. 317. - 321. - L'opera dei Consiglieri.
§ I. - L'opera dei Consiglieri, anche fuori del Consiglio, è ordinata ad aiutare il Superiore generale nel governo generale della Congregazione.
§ II. - I Consiglieri pongano in questa opera ogni intelligenza, ogni sforzo, ogni zelo, affinché il governo centrale e generale abbia e mostri unità, concordia, vigore nella carità. I Consiglieri generali stanno dalla parte del governo, sono il governo; quindi non rappresentino mai interessi contrari o in opposizione al governo generale. Non è conveniente che i consiglieri generali abbiano il governo di una Casa o di una nazione.
§ III. - I consiglieri generali possono invece assai utilmente dividersi, non il governo e la responsabilità, ma lo studio e la cura delle singole attività religiose della Pia Società. Così a uno si può affidare la vita religiosa, a l'altro lo studio e le scuole, a l'altro l'apostolato e le opere e istituzioni dipendenti, a l'altro la parte importantissima dei Cooperatori e del servizio alla Provvidenza. I singoli quindi possono presiedere le singole adunanze delle particolari attività. Questa non è una divisione di competenze, ma di studio, di sollecitudini, di esecuzioni; il governo rimane uno, e le deliberazioni si prendono per modum unius e in solido.
§ IV. - I singoli Consiglieri cui è stata demandata la cura di una particolare attività, si rendano esperti nella loro materia: la studino in se stessa, la studino nelle case, se ne procurino una cognizione tale da poter riferire, proporre, dar ragioni, rispondere, spianar la via alle deliberazioni del Consiglio generale, e mandarle con efficacia e soavità e sapienza ad esecuzione nelle singole case, secondo le necessità e l'ambiente dei singoli luoghi.
§ V. - I Consiglieri generali considerino che un buon governo è il grande bonum sociale della Congregazione, il suo muro maestro, il suo vigore, la sua forma di essere e di operare. Perciò durante munere, ritengano il loro posto come un ufficio, un dovere grave; il primo e principale loro dovere e ufficio personale e sociale; tengano per esso libero il loro tempo e se stessi, non si carichino di doveri e uffici particolari, non di obblighi di predicazione fuori casa, non di lezioni, non di opere pastorali, non di ministero e direzione di anime. I Consiglieri sono i coltivatori della Pia Società, la quale in se stessa e nella sua attività e nelle sue missioni cresce, quanto essi ad essa si dedicano.
§ VI. - I Consiglieri generali abbiano210 nella Società una grande stima, un grande rispetto, e una grande fiducia. Primo a stimarli, a usarli, ad averne fiducia sia il Superiore generale. Siano essi affabili, ricavano con larghezza proposte e reclami e domande; tutto considerino, tutto esaminino, tutto studino, tutto controllino, et quod bonum videtur propongano in Consiglio, illustrino, provino, difendano, sempre in vista del bene generale della Società; se no, consiglino, indirizzino, facciano rinunciare, consolino.
Roma, 15.IX.'47
Art. 318. - 319. - L'opera del Consiglio generalizio.
§ I. - Non i singoli Consiglieri, ma il Consiglio generalizio costituisce il governo con il Superiore generale, e solo nel Consiglio convocato i Consiglieri hanno potere di governo.
§ II. - Pertanto il voto del Consiglieri singoli fuori del Consiglio vale pro sententia viri prudentis, ma non è un vo |