Capo II - MEMBRI DELLA SOCIETÀ, ABITO RELIGIOSO E PRECEDENZA (6-15)
6. La Pia Società S. Paolo consta di due classi di membri: Chierici e Discepoli del Divin Maestro o Coadiutori laici.
7. Dai Confratelli Chierici si deve nutrire con ogni diligenza la massima stima e carità verso i Discepoli, come fratelli carissimi associati nel medesimo apostolato.
8. Tutti i membri, ciascuno secondo la propria condizione, professano la stessa vita religiosa, sono soggetti alle medesime Costituzioni e godono degli stessi privilegi spirituali e devono applicarsi alle opere della Congregazione sotto il governo e la guida dei Superiori. I Discepoli, non hanno alcuna parte nelle elezioni e nel governo della Congregazione, perciò non hanno voce né attiva né passiva.
9. I Sacerdoti e i Chierici vestano l'abito del clero secolare in uso nella regione in cui si trovano; cinti però da una fascia nera con frange quando vestono l'abito talare. I Discepoli invece vestano un abito di panno nero, ben distinto dall'abito sacerdotale, al davanti chiuso completamente, con bottoni non visibili all'esterno e sempre cinti da una cintura di cuoio da cui penda la corona del Rosario; fuori casa portino il mantello, confezionato di panno più spesso per l'inverno, e il cappello secondo l'uso del luogo. Il vestito di tutti i Religiosi si distingua per semplicità e modestia e corrisponda allo spirito di povertà; ma sia decente.
10. Sebbene tutti debbano desiderare l'ultimo posto nella Società, tuttavia si osserverà il seguente ordine.
11. I Superiori precedono i propri sudditi; i Chierici precedono i Discepoli; tra i Chierici poi, quelli promossi ad un ordine più alto precedono quelli non ancora insigniti di tale ordine.
12. Il Superiore generale precede tutti in tutte le case e i gruppi della Società; parimenti dopo di lui i suoi Consiglieri secondo l 'ordine della loro elezione, il Procuratore generale presso la S. Sede, il Segretario e l'Economo generale, e, nella casa generalizia, gli ex Superiori generali. Il Visitatore generale precede lo stesso Superiore locale nella casa che sta visitando anche se non fosse un membro del Consiglio generalizio.
13. In ogni casa, dopo il Superiore locale, vengono i suoi Assessori; quindi il Prefetto degli Studi o il Maestro dei Novizi, secondo il caso.
14. Tra gli altri membri di eguale condizione e grado, i professi di voti perpetui precedono quelli di voti temporanei; sia per i Confratelli Chierici, come per i Discepoli, la precedenza si desume dal tempo e dall'ordine della prima professione emessa nella Congregazione; se la professione fosse stata emessa nello stesso giorno, precede il più anziano. 15. Tra i Novizi la precedenza si deve dedurre dal tempo e dall'ordine dell'ingresso nello stesso noviziato; altrimenti dalla maggiore età.
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