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Giuseppe Timoteo Giaccardo, SSP
Il libro di una filiale memoria

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  • COSTITUZIONI della Pia Società S. Paolo
    • PARTE PRIMA - FINE E MEMBRI della Pia Società S. Paolo
      • Capo III - CHI PUÒ ESSERE AMMESSO NELLA SOCIETÀ (16-27)
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Capo III - CHI PUÒ ESSERE AMMESSO NELLA SOCIETÀ (16-27)

16. Qualsiasi cattolico, purché sia
idoneo a sostenere gli oneri ed esercitare
le opere della Congregazione, mosso
da retta intenzione e libero da ogni
impedimento, può essere ammesso nella
Società. Perciò si escludono tutti quelli
che chiedono l'ammissione mossi da
altra intenzione che non sia il conseguimento
della propria santificazione e il
consacrarsi al bene della Chiesa, secondo
le presenti Costituzioni.

17. Non possono essere ammessi
validamente al noviziato:
1. Quelli che abbandonarono la
fede cattolica, ed aderirono ad una setta
acattolica;
2. Quelli che non hanno ancora
compiuto il quindicesimo anno di età;
3. Quelli che entrano in religione
indotti da violenza, timore grave o
inganno, oppure quelli che il Superiore
riceve indotte nel medesimo modo;
4. Il coniuge, perdurante il legame
matrimoniale;
5. Quelli che sono o che furono
legati dal vincolo della professione
religiosa;
6. Quelli a cui incombe una pena
per un grave delitto commesso di
cui furono o possono essere accusati;
7. Un vescovo, tanto residenziale
che titolare, anche se è solo designato dal
Romano Pontefice;
8. I chierici che, per disposizione
della Santa Sede, sono tenuti per
giuramento a prestare il loro ministero
nella propria diocesi o nelle missioni,
finché perdura l'obbligo del giuramento.

18. Illecitamente, benché validamente,
vengono ammessi al noviziato:
1. I Chierici in sacris senza previa
consultazione dell'Ordinario del luogo,
o quando è contrario per il fatto che il
loro allontanamento sarebbe causa di
grave danno alle anime che non
potrebbe essere evitato in altro modo;
2. Quelli che sono gravati da debiti
che non possono pagare;
3. Coloro che sono obbligati a
rendere conti, o sono implicati in altri affari
secolareschi dai quali la religione può
temere liti e molestie;
4. I figli che devono aiutare i
parenti, cioè il padre o la madre, l'avolo o
l'avola, che si trovano in grave necessità;
ed i genitori la cui opera fosse necessaria
al mantenimento o alla educazione dei figli;
5. Quelli che nella Società sono
destinati al Sacerdozio e ne siano impediti
per irregolarità od altro impedimento
canonico a norma dei canoni 984-987
del Codice di diritto canonico;
6. Quelli che appartengono a qualche
rito orientale senza la dispensa per
iscritto dalla S. Congregazione per la
Chiesa Orientale.

19. Il dispensare dagli impedimenti
dell'art. 17 e 18 spetta solo alla Santa Sede.

20. Inoltre, mirando la Congregazione
a formarsi tutti i suoi futuri membri,
come è stabilito nell'art. 175, in via
ordinaria non si devono ammettere
aspiranti che abbiano già ordini; restando
fermo tuttavia anche il prescritto
dell'art. 17,8 e 18,1.

21. Solo per gravi cause e dopo
maturo esame si potranno ammettere
al noviziato dal Superiore generale, con
il consenso del suo Consiglio:
1. Gli illegittimi;
2. Quelli che già furono legati dal
vincolo del matrimonio;
3. Quelli di età superiore ai
ventitré anni;
4. I dimessi da un seminario o da
un collegio.

22. Gli aspiranti, prima d'essere
ricevuti, devono presentare il certificato
di Battesimo e di Cresima; devono
inoltre presentare le testimoniali
dell'Ordinario di origine e di tutti quei
luoghi in cui hanno dimorato oltre un
anno moralmente continuo, dopo il
quattordicesimo anno di età.

23. Se si tratta di ammettere coloro
che furono in un seminario o in un
collegio, o in un postulato o noviziato di
altra religione, si richiedono inoltre le
lettere testimoniali, da trasmettersi
direttamente al Superiore della Società,
e confermate con giuramento dal Rettore
del Seminario o del collegio, dopo
aver interpellato l'Ordinario del luogo,
o dal Superiore maggiore della religione,
secondo i casi.

24. Per l'ammissione dei Chierici,
oltre il certificato di Ordinazione,
bastano le lettere testimoniali degli
Ordinari delle Diocesi in cui dopo
l'ordinazione hanno dimorato per un anno
moralmente continuo, rimanendo fermo
quanto prescrive l'art. 23.

25. Finalmente, per il religioso già
professo in altra religione e ammesso
nella nostra Società per indulto apostolico,
basta la testimonianza del Superiore
maggiore della religione da cui esce.

26. Oltre le lettere testimoniali
richieste negli articoli precedenti, i
Superiori, secondo l'opportunità, cerchino
diligentemente anche altre informazioni,
onde conoscere meglio, per quanto è
possibile, l'indole, le doti e la volontà degli
aspiranti.

27. I Superiori poi che ricevono le
informazioni sono strettamente tenuti
a conservare il segreto sia circa
le notizie così avute, sia circa le persone
che le fornirono.





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