Capo III - CHI PUÒ ESSERE AMMESSO NELLA SOCIETÀ (16-27)
16. Qualsiasi cattolico, purché sia idoneo a sostenere gli oneri ed esercitare le opere della Congregazione, mosso da retta intenzione e libero da ogni impedimento, può essere ammesso nella Società. Perciò si escludono tutti quelli che chiedono l'ammissione mossi da altra intenzione che non sia il conseguimento della propria santificazione e il consacrarsi al bene della Chiesa, secondo le presenti Costituzioni.
17. Non possono essere ammessi validamente al noviziato: 1. Quelli che abbandonarono la fede cattolica, ed aderirono ad una setta acattolica; 2. Quelli che non hanno ancora compiuto il quindicesimo anno di età; 3. Quelli che entrano in religione indotti da violenza, timore grave o inganno, oppure quelli che il Superiore riceve indotte nel medesimo modo; 4. Il coniuge, perdurante il legame matrimoniale; 5. Quelli che sono o che furono legati dal vincolo della professione religiosa; 6. Quelli a cui incombe una pena per un grave delitto commesso di cui furono o possono essere accusati; 7. Un vescovo, tanto residenziale che titolare, anche se è solo designato dal Romano Pontefice; 8. I chierici che, per disposizione della Santa Sede, sono tenuti per giuramento a prestare il loro ministero nella propria diocesi o nelle missioni, finché perdura l'obbligo del giuramento.
18. Illecitamente, benché validamente, vengono ammessi al noviziato: 1. I Chierici in sacris senza previa consultazione dell'Ordinario del luogo, o quando è contrario per il fatto che il loro allontanamento sarebbe causa di grave danno alle anime che non potrebbe essere evitato in altro modo; 2. Quelli che sono gravati da debiti che non possono pagare; 3. Coloro che sono obbligati a rendere conti, o sono implicati in altri affari secolareschi dai quali la religione può temere liti e molestie; 4. I figli che devono aiutare i parenti, cioè il padre o la madre, l'avolo o l'avola, che si trovano in grave necessità; ed i genitori la cui opera fosse necessaria al mantenimento o alla educazione dei figli; 5. Quelli che nella Società sono destinati al Sacerdozio e ne siano impediti per irregolarità od altro impedimento canonico a norma dei canoni 984-987 del Codice di diritto canonico; 6. Quelli che appartengono a qualche rito orientale senza la dispensa per iscritto dalla S. Congregazione per la Chiesa Orientale.
19. Il dispensare dagli impedimenti dell'art. 17 e 18 spetta solo alla Santa Sede.
20. Inoltre, mirando la Congregazione a formarsi tutti i suoi futuri membri, come è stabilito nell'art. 175, in via ordinaria non si devono ammettere aspiranti che abbiano già ordini; restando fermo tuttavia anche il prescritto dell'art. 17,8 e 18,1.
21. Solo per gravi cause e dopo maturo esame si potranno ammettere al noviziato dal Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio: 1. Gli illegittimi; 2. Quelli che già furono legati dal vincolo del matrimonio; 3. Quelli di età superiore ai ventitré anni; 4. I dimessi da un seminario o da un collegio.
22. Gli aspiranti, prima d'essere ricevuti, devono presentare il certificato di Battesimo e di Cresima; devono inoltre presentare le testimoniali dell'Ordinario di origine e di tutti quei luoghi in cui hanno dimorato oltre un anno moralmente continuo, dopo il quattordicesimo anno di età.
23. Se si tratta di ammettere coloro che furono in un seminario o in un collegio, o in un postulato o noviziato di altra religione, si richiedono inoltre le lettere testimoniali, da trasmettersi direttamente al Superiore della Società, e confermate con giuramento dal Rettore del Seminario o del collegio, dopo aver interpellato l'Ordinario del luogo, o dal Superiore maggiore della religione, secondo i casi.
24. Per l'ammissione dei Chierici, oltre il certificato di Ordinazione, bastano le lettere testimoniali degli Ordinari delle Diocesi in cui dopo l'ordinazione hanno dimorato per un anno moralmente continuo, rimanendo fermo quanto prescrive l'art. 23.
25. Finalmente, per il religioso già professo in altra religione e ammesso nella nostra Società per indulto apostolico, basta la testimonianza del Superiore maggiore della religione da cui esce.
26. Oltre le lettere testimoniali richieste negli articoli precedenti, i Superiori, secondo l'opportunità, cerchino diligentemente anche altre informazioni, onde conoscere meglio, per quanto è possibile, l'indole, le doti e la volontà degli aspiranti.
27. I Superiori poi che ricevono le informazioni sono strettamente tenuti a conservare il segreto sia circa le notizie così avute, sia circa le persone che le fornirono.
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