Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
Giuseppe Timoteo Giaccardo, SSP
Il libro di una filiale memoria

IntraText CT - Lettura del testo

  • COSTITUZIONI della Pia Società S. Paolo
    • PARTE PRIMA - FINE E MEMBRI della Pia Società S. Paolo
      • Capo IV - IL POSTULATO (28-35)
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze


Capo IV - IL POSTULATO (28-35)

28. Nella Società gli aspiranti al
Sacerdozio, siano assoggettati ad una
prova per un tempo da stabilirsi dal
Superiore generale, secondo che gli
sembrerà opportuno.

29. Gli aspiranti Discepoli prima
di essere ammessi al noviziato, devono
fare il postulato per un anno intero.
L'ammissione al postulato spetta al
Superiore generale, udito il suo
Consiglio.

30. Prolungare il tempo del postulato,
non oltre però altri sei mesi, o
dimettere un postulante non idoneo
spetta pure al Superiore generale, dopo
aver udito il suo Consiglio.

31. Il postulato si deve fare o nella
casa del noviziato, o in un'altra casa
della Società in cui si osservi accuratamente
la disciplina secondo le Costituzioni,
però sotto la speciale cura di un
religioso provetto. I postulanti indossino
una veste diversa dalla veste dei Novizi.

32. Durante il tempo del postulato
i Superiori esaminino e provino
accuratamente gli aspiranti a fine di conoscere
meglio le loro disposizioni, doti e
intenzioni; li istruiscano bene sulle principali
obbligazioni della vita religiosa, sui
precetti delle Costituzioni affinché entrino
nella Congregazione con più matura
deliberazione e con più fermo proposito di
volontà.

33. Si faccia conoscere agli aspiranti,
o ai loro parenti o tutori, ciò che si dovrà
pagare per il vitto e l'abito religioso,
durante il tempo del postulato; ma è
sempre lecito al Superiore accettare gli
aspiranti senza esigere da essi alcun
pagamento.

34. Si avvertano i postulanti che
non possono esigere nulla, come mercede
del proprio lavoro prestato alla Società,
nel caso che, per qualsiasi ragione,
dovessero uscire; i Superiori provvedano,
usando con prudenza ogni cautela,
che gli usciti dalla Società non
possano proporre e trattare alcuna causa
in foro civile. A tale scopo si esiga da
tutti quelli che entrano nella Società,
sia Chierici che laici, un documento
scritto, da essi firmato, da conservarsi
poi diligentemente nell'archivio.

35. Tutti i postulanti, prima di
incominciare il noviziato, facciano gli
esercizi spirituali per otto giorni interi e,
secondo il prudente giudizio del
confessore, premettano la confessione
generale della vita trascorsa.






Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

IntraText® (V89) Copyright 1996-2007 Èulogos SpA