Capo IV - IL POSTULATO (28-35)
28. Nella Società gli aspiranti al Sacerdozio, siano assoggettati ad una prova per un tempo da stabilirsi dal Superiore generale, secondo che gli sembrerà opportuno.
29. Gli aspiranti Discepoli prima di essere ammessi al noviziato, devono fare il postulato per un anno intero. L'ammissione al postulato spetta al Superiore generale, udito il suo Consiglio.
30. Prolungare il tempo del postulato, non oltre però altri sei mesi, o dimettere un postulante non idoneo spetta pure al Superiore generale, dopo aver udito il suo Consiglio.
31. Il postulato si deve fare o nella casa del noviziato, o in un'altra casa della Società in cui si osservi accuratamente la disciplina secondo le Costituzioni, però sotto la speciale cura di un religioso provetto. I postulanti indossino una veste diversa dalla veste dei Novizi.
32. Durante il tempo del postulato i Superiori esaminino e provino accuratamente gli aspiranti a fine di conoscere meglio le loro disposizioni, doti e intenzioni; li istruiscano bene sulle principali obbligazioni della vita religiosa, sui precetti delle Costituzioni affinché entrino nella Congregazione con più matura deliberazione e con più fermo proposito di volontà.
33. Si faccia conoscere agli aspiranti, o ai loro parenti o tutori, ciò che si dovrà pagare per il vitto e l'abito religioso, durante il tempo del postulato; ma è sempre lecito al Superiore accettare gli aspiranti senza esigere da essi alcun pagamento.
34. Si avvertano i postulanti che non possono esigere nulla, come mercede del proprio lavoro prestato alla Società, nel caso che, per qualsiasi ragione, dovessero uscire; i Superiori provvedano, usando con prudenza ogni cautela, che gli usciti dalla Società non possano proporre e trattare alcuna causa in foro civile. A tale scopo si esiga da tutti quelli che entrano nella Società, sia Chierici che laici, un documento scritto, da essi firmato, da conservarsi poi diligentemente nell'archivio.
35. Tutti i postulanti, prima di incominciare il noviziato, facciano gli esercizi spirituali per otto giorni interi e, secondo il prudente giudizio del confessore, premettano la confessione generale della vita trascorsa.
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