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Giuseppe Timoteo Giaccardo, SSP
Il libro di una filiale memoria

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  • COSTITUZIONI della Pia Società S. Paolo
    • PARTE PRIMA - FINE E MEMBRI della Pia Società S. Paolo
      • Capo V - IL NOVIZIATO
        • 1. CASA E GOVERNO DEL NOVIZIATO (36-46)
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Capo V - IL NOVIZIATO


1. CASA E GOVERNO DEL NOVIZIATO (36-46)

36. Senza un indulto della S. Sede
non si può erigere alcuna casa di
noviziato, né trasferire il medesimo
noviziato da una casa in un'altra.

37. Per quanto è possibile, il
noviziato sia separato da quella parte della
casa ove abitano i Professi, in modo che,
senza una causa speciale e licenza del
Superiore o del Maestro, i Novizi non
abbiano alcuna comunicazione con i
professi, né questi con i Novizi. Ai
Novizi Discepoli venga assegnato un
luogo separato.

38. I Superiori non ammettano nella
casa del noviziato se non religiosi che
siano d'esempio nella diligenza
dell'osservanza regolare; e siano da essa
diligentemente esclusi i Professi che abbiano
bisogno di emendazione o che debbano
espiare pene.

39. Salve le prescrizioni stabilite
circa i diversi impedimenti negli art.
16-21, il diritto di ammettere al
noviziato spetta al Superiore generale, dopo
aver sentito il parere del suo Consiglio.

40. Alla formazione dei Novizi deve
essere preposto un Maestro, al quale solo
spetta pure il regime del noviziato, in
modo che a nessuno è lecito, sotto
qualsiasi pretesto, ingerirvisi, ad eccezione
del Superiore generale, del suo delegato
o Visitatore. Tuttavia il Maestro,
come i Novizi, sono soggetti al Superiore
per quanto riguarda la disciplina di
tutta la casa.

41. Il Maestro dei Novizi deve
essere un Sacerdote che abbia almeno
trentacinque anni di età e professo nella
Congregazione almeno da dieci anni dalla
prima professione. Inoltre deve
distinguersi per prudenza, carità, pietà,
religiosa osservanza, affinché possa
formare degnamente quelli che gli sono
affidati, conoscerne chiaramente lo spirito,
esperimentarne l'efficienza e rafforzarne
la volontà.

42. Il Maestro dei Novizi viene
nominato a tale ufficio e rimosso dall'autorità
del Superiore generale con il
consenso del suo Consiglio.

43. Se per il numero dei Novizi,
o per altra causa, sembrerà utile, il
Superiore generale (con il consenso del suo
Consiglio) potrà aggiungere un Coadiutore
al Maestro dei novizi a lui immediatamente
soggetto nelle cose riguardanti
il regime del noviziato; questi deve essere
un Sacerdote di almeno trenta anni, e
professo almeno da cinque anni dalla
prima professione in Congregazione e
fornito di tutte le doti necessarie.

44. Sia il Maestro dei Novizi, che
il suo Coadiutore devono essere liberi da
ogni ufficio e da ogni compito che
possa impedir il governo e la cura dei Novizi.

45. In qualsiasi casa di noviziato
si stabiliscano confessori ordinari, che
dimorino nella casa stessa. Oltre i confessori
ordinari siano anche designati
altri confessori in numero sufficiente,
a cui i Novizi, in casi particolari, possano
facilmente recarsi; il Maestro non si
mostri malcontento di questo. E almeno
quattro volte all'anno, si dia ai
Novizi un confessore straordinario a
cui tutti devono presentarsi, almeno per
ricevere la benedizione.

46. Il Maestro dei Novizi ed il suo
Coadiutore non ascoltino le confessioni
dei propri Novizi eccetto che essi, per
una grave ed urgente causa, in casi
particolari, lo chiedano spontaneamente.





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