Capo V - IL NOVIZIATO
1. CASA E GOVERNO DEL NOVIZIATO (36-46)
36. Senza un indulto della S. Sede non si può erigere alcuna casa di noviziato, né trasferire il medesimo noviziato da una casa in un'altra.
37. Per quanto è possibile, il noviziato sia separato da quella parte della casa ove abitano i Professi, in modo che, senza una causa speciale e licenza del Superiore o del Maestro, i Novizi non abbiano alcuna comunicazione con i professi, né questi con i Novizi. Ai Novizi Discepoli venga assegnato un luogo separato.
38. I Superiori non ammettano nella casa del noviziato se non religiosi che siano d'esempio nella diligenza dell'osservanza regolare; e siano da essa diligentemente esclusi i Professi che abbiano bisogno di emendazione o che debbano espiare pene.
39. Salve le prescrizioni stabilite circa i diversi impedimenti negli art. 16-21, il diritto di ammettere al noviziato spetta al Superiore generale, dopo aver sentito il parere del suo Consiglio.
40. Alla formazione dei Novizi deve essere preposto un Maestro, al quale solo spetta pure il regime del noviziato, in modo che a nessuno è lecito, sotto qualsiasi pretesto, ingerirvisi, ad eccezione del Superiore generale, del suo delegato o Visitatore. Tuttavia il Maestro, come i Novizi, sono soggetti al Superiore per quanto riguarda la disciplina di tutta la casa.
41. Il Maestro dei Novizi deve essere un Sacerdote che abbia almeno trentacinque anni di età e professo nella Congregazione almeno da dieci anni dalla prima professione. Inoltre deve distinguersi per prudenza, carità, pietà, religiosa osservanza, affinché possa formare degnamente quelli che gli sono affidati, conoscerne chiaramente lo spirito, esperimentarne l'efficienza e rafforzarne la volontà.
42. Il Maestro dei Novizi viene nominato a tale ufficio e rimosso dall'autorità del Superiore generale con il consenso del suo Consiglio.
43. Se per il numero dei Novizi, o per altra causa, sembrerà utile, il Superiore generale (con il consenso del suo Consiglio) potrà aggiungere un Coadiutore al Maestro dei novizi a lui immediatamente soggetto nelle cose riguardanti il regime del noviziato; questi deve essere un Sacerdote di almeno trenta anni, e professo almeno da cinque anni dalla prima professione in Congregazione e fornito di tutte le doti necessarie.
44. Sia il Maestro dei Novizi, che il suo Coadiutore devono essere liberi da ogni ufficio e da ogni compito che possa impedir il governo e la cura dei Novizi.
45. In qualsiasi casa di noviziato si stabiliscano confessori ordinari, che dimorino nella casa stessa. Oltre i confessori ordinari siano anche designati altri confessori in numero sufficiente, a cui i Novizi, in casi particolari, possano facilmente recarsi; il Maestro non si mostri malcontento di questo. E almeno quattro volte all'anno, si dia ai Novizi un confessore straordinario a cui tutti devono presentarsi, almeno per ricevere la benedizione.
46. Il Maestro dei Novizi ed il suo Coadiutore non ascoltino le confessioni dei propri Novizi eccetto che essi, per una grave ed urgente causa, in casi particolari, lo chiedano spontaneamente.
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