2. CONDIZIONI REQUISITE PER IL NOVIZIATO (47-53)
47. Terminati gli esercizi spirituali, secondo quello che prescrive l'art. 35, i candidati incominciano il noviziato, osservando il rito della Congregazione. Il tempo del noviziato si computa dall'iscrizione nel libro del noviziato.
48. Oltre ciò che fu stabilito nell'art. 17, perché il noviziato sia valido deve essere fatto: 1. Dopo avere compiuto il quindicesimo anno di età; 2. Nella casa del noviziato canonicamente eretta; 3. Per un anno intiero e continuo, a norma degli articoli che seguono.
49. Il noviziato deve durare un solo anno. Per l'integrità di tale anno non si computa il giorno in cui s'inizia e il tempo prescritto termina con il finire del giorno dello stesso numero; perciò la prima professione si può emettere validamente solo il giorno dopo.
50. L'anno di noviziato si interrompe, in modo che si deve di nuovo cominciare e compire se il Novizio: 1. Dimesso dal legittimo Superiore, uscirà dalla casa; 2. Abbandonerà la casa senza la debita licenza, per non più ritornare; 3. O anche se con l'intenzione di ritornare, rimarrà fuori della casa oltre trenta giorni, sia continui che non continui, per qualunque causa, anche con il permesso dei Superiori.
51. Se il Novizio fosse rimasto fuori della casa del noviziato, oltre quindici giorni, ma non oltre trenta, anche non continui, colla licenza del Superiore, o costrettovi per forza rimanendo tuttavia sotto l'ubbidienza del Superiore, per la validità del noviziato è necessario e basta supplire questi giorni passati fuori casa; se non oltre quindici giorni, il supplemento può essere prescritto dai Superiori, ma non è necessario alla validità.
52. Il noviziato non s'interrompe se il Novizio viene trasferito legittimamente in un'altra casa di noviziato; ma i giorni del viaggio vengono computati come giorni di assenza a norma degli art. 50,3 e 51.
53. Il noviziato fatto per una classe di membri non vale per l'altra.
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