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Giuseppe Timoteo Giaccardo, SSP
Il libro di una filiale memoria

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  • COSTITUZIONI della Pia Società S. Paolo
    • PARTE PRIMA - FINE E MEMBRI della Pia Società S. Paolo
      • Capo V - IL NOVIZIATO
        • 3. DISCIPLINA DEL NOVIZIATO (54-70)
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3. DISCIPLINA DEL NOVIZIATO (54-70)

54. L'anno del noviziato, sotto la
disciplina del Maestro, deve avere questo
scopo: formare lo spirito dei Novizi
con lo studio delle Costituzioni, con pie
meditazioni e preghiera assidua, con
l'imparare quanto riguarda i voti e le
virtù, con esercizi atti ad estirpare i
germi dei vizi fino alle radici, a frenare
le passioni e ad acquistare le virtù.

55. I Discepoli Novizi si devono
istruire diligentemente nella
dottrina cristiana impartita loro con
speciale cura, almeno una volta alla
settimana.

56. Affinché i Novizi siano in grado
di leggere e meditare le Costituzioni
e intendere la spiegazione delle medesime
da tenersi dal Maestro, si dia loro,
sin dall'inizio della probazione, un
esemplare integro di esse.

57. I Novizi devono proporsi una
speciale devozione verso la persona di
Nostro Signor Gesù Cristo, i cui esempi
e detti cerchino, per quanto è possibile,
di tradurre nella propria vita. Inoltre
devono nutrire l'amore verso la Società,
lo zelo per le sue opere di apostolato,
il fedele ossequio verso le Costituzioni,
con cui vengono diretti, la
perfetta obbedienza verso i Superiori
secondo il loro proprio grado, la stretta
carità verso i fratelli e la perfetta abnegazione
di se stessi nell'adempiere i doveri.

58. Durante l'anno di noviziato
non si destinino i Novizi Sacerdoti a
tenere prediche, ad ascoltare confessioni
o ad uffici esterni alla Società, né
si dedichino allo studio delle lettere,
delle scienze o delle arti.

59. I Novizi Discepoli nella stessa
casa religiosa, in tanto possono avere uffici
di casa (non però come capi reparti)
in quanto non vengono impediti dagli
esercizi del noviziato stabiliti per loro.

60. I Novizi, durante il noviziato,
non possono essere promossi agli ordini.

61. Durante il corso del noviziato,
i Novizi non possono, sotto pena di nullità,
rinunciare in qualunque modo ai
loro benefici o beni, o impegnarli.

62. I Novizi godono di tutti i privilegi
e favori spirituali concessi alla
religione, e se muoiono, hanno diritto
ai medesimi suffragi che sono prescritti
per i professi, anche se non avessero
emesso la professione in punto di morte.

63. Il Novizio che si trovasse in
pericolo di morte, a sollievo della sua
anima può essere ammesso a fare la
professione o dal Superiore generale,
oppure dal Superiore della casa del noviziato
o loro delegato, sebbene non abbia
ancora compiuto il tempo del noviziato,
secondo la formula ordinaria, per
quanto è possibile, e senza alcuna
limitazione di tempo della professione.

64. Il Novizio che emette in tal
modo la professione, acquista l'indulgenza
plenaria a modo di giubileo e diventa
partecipe di tutte le indulgenze,
dei suffragi e delle grazie di cui godano i
religiosi professi deceduti nella Congregazione;
ma questa professione è nulla
riguardo agli altri effetti giuridici.
Perciò se il Novizio guarisce, si trova nella
stessa condizione come se non avesse
emesso alcuna professione; e, se
vuole, potrà liberamente ritornare al
secolo; i Superiori possono dimetterlo;
è tenuto a compiere tutto il tempo del
noviziato, e, se sarà stato perseverante,
finito il tempo di noviziato dovrà
emettere la vera professione.

65. Il Novizio può lasciare liberamente
il noviziato, o essere dimesso dal
Superiore generale dopo aver udito il
suo Consiglio, per qualunque giusta
causa, senza che questo sia tenuto a
manifestare la causa della dimissione
al dimesso. Le cose che il Novizio ha
portato per sé, e non furono consumate
dall'uso, se esce dalla religione, senza
avere fatta la professione, devono
essergli restituite, fermo sempre ciò che
prescrivono gli art. 33 e 34.

66. Finito il noviziato, se il Novizio
è giudicato idoneo, sia ammesso alla
professione, a norma dell'art. 74; altrimenti
sia dimesso. Se vi rimane dubbio che
sia idoneo, il Superiore generale può
prorogare il tempo di prova, ma non
oltre sei mesi.

67. Prima della professione dei voti
il Novizio, fino a tutto il tempo in
cui sarà legato dai voti, deve a tempo
opportuno cedere l'amministrazione dei
suoi beni a chi crederà più opportuno,
e disporre liberamente del loro uso e
usufrutto. Tale cessione e disposizione
non ha più valore in caso di uscita dalla
Società.

68. La cessione e disposizione di
cui all'art. 67, sia fatta per atto pubblico
o privato ma nel miglior modo affinché
siano prevenute le difficoltà e si
possa sempre revocare.

69. Il Novizio, prima della professione
dei voti, deve liberamente fare
testamento dei suoi beni presenti o di
quelli che avesse a ricevere.

70. I Novizi destinati al Sacerdozio,
prima della professione dei voti,
presentino per iscritto domanda al
Superiore, in cui esplicitamente attestino
la propria vocazione allo stato religioso
e clericale, e assieme manifestino il
fermo proposito di consacrarsi in perpetuo,
per quanto da loro dipende, al
ministero sacerdotale nello stato
religioso; la quale domanda e dichiarazione
si deve conservare nell'archivio della
Congregazione.





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