3. DISCIPLINA DEL NOVIZIATO (54-70)
54. L'anno del noviziato, sotto la disciplina del Maestro, deve avere questo scopo: formare lo spirito dei Novizi con lo studio delle Costituzioni, con pie meditazioni e preghiera assidua, con l'imparare quanto riguarda i voti e le virtù, con esercizi atti ad estirpare i germi dei vizi fino alle radici, a frenare le passioni e ad acquistare le virtù.
55. I Discepoli Novizi si devono istruire diligentemente nella dottrina cristiana impartita loro con speciale cura, almeno una volta alla settimana.
56. Affinché i Novizi siano in grado di leggere e meditare le Costituzioni e intendere la spiegazione delle medesime da tenersi dal Maestro, si dia loro, sin dall'inizio della probazione, un esemplare integro di esse.
57. I Novizi devono proporsi una speciale devozione verso la persona di Nostro Signor Gesù Cristo, i cui esempi e detti cerchino, per quanto è possibile, di tradurre nella propria vita. Inoltre devono nutrire l'amore verso la Società, lo zelo per le sue opere di apostolato, il fedele ossequio verso le Costituzioni, con cui vengono diretti, la perfetta obbedienza verso i Superiori secondo il loro proprio grado, la stretta carità verso i fratelli e la perfetta abnegazione di se stessi nell'adempiere i doveri.
58. Durante l'anno di noviziato non si destinino i Novizi Sacerdoti a tenere prediche, ad ascoltare confessioni o ad uffici esterni alla Società, né si dedichino allo studio delle lettere, delle scienze o delle arti.
59. I Novizi Discepoli nella stessa casa religiosa, in tanto possono avere uffici di casa (non però come capi reparti) in quanto non vengono impediti dagli esercizi del noviziato stabiliti per loro.
60. I Novizi, durante il noviziato, non possono essere promossi agli ordini.
61. Durante il corso del noviziato, i Novizi non possono, sotto pena di nullità, rinunciare in qualunque modo ai loro benefici o beni, o impegnarli.
62. I Novizi godono di tutti i privilegi e favori spirituali concessi alla religione, e se muoiono, hanno diritto ai medesimi suffragi che sono prescritti per i professi, anche se non avessero emesso la professione in punto di morte.
63. Il Novizio che si trovasse in pericolo di morte, a sollievo della sua anima può essere ammesso a fare la professione o dal Superiore generale, oppure dal Superiore della casa del noviziato o loro delegato, sebbene non abbia ancora compiuto il tempo del noviziato, secondo la formula ordinaria, per quanto è possibile, e senza alcuna limitazione di tempo della professione.
64. Il Novizio che emette in tal modo la professione, acquista l'indulgenza plenaria a modo di giubileo e diventa partecipe di tutte le indulgenze, dei suffragi e delle grazie di cui godano i religiosi professi deceduti nella Congregazione; ma questa professione è nulla riguardo agli altri effetti giuridici. Perciò se il Novizio guarisce, si trova nella stessa condizione come se non avesse emesso alcuna professione; e, se vuole, potrà liberamente ritornare al secolo; i Superiori possono dimetterlo; è tenuto a compiere tutto il tempo del noviziato, e, se sarà stato perseverante, finito il tempo di noviziato dovrà emettere la vera professione.
65. Il Novizio può lasciare liberamente il noviziato, o essere dimesso dal Superiore generale dopo aver udito il suo Consiglio, per qualunque giusta causa, senza che questo sia tenuto a manifestare la causa della dimissione al dimesso. Le cose che il Novizio ha portato per sé, e non furono consumate dall'uso, se esce dalla religione, senza avere fatta la professione, devono essergli restituite, fermo sempre ciò che prescrivono gli art. 33 e 34.
66. Finito il noviziato, se il Novizio è giudicato idoneo, sia ammesso alla professione, a norma dell'art. 74; altrimenti sia dimesso. Se vi rimane dubbio che sia idoneo, il Superiore generale può prorogare il tempo di prova, ma non oltre sei mesi.
67. Prima della professione dei voti il Novizio, fino a tutto il tempo in cui sarà legato dai voti, deve a tempo opportuno cedere l'amministrazione dei suoi beni a chi crederà più opportuno, e disporre liberamente del loro uso e usufrutto. Tale cessione e disposizione non ha più valore in caso di uscita dalla Società.
68. La cessione e disposizione di cui all'art. 67, sia fatta per atto pubblico o privato ma nel miglior modo affinché siano prevenute le difficoltà e si possa sempre revocare.
69. Il Novizio, prima della professione dei voti, deve liberamente fare testamento dei suoi beni presenti o di quelli che avesse a ricevere.
70. I Novizi destinati al Sacerdozio, prima della professione dei voti, presentino per iscritto domanda al Superiore, in cui esplicitamente attestino la propria vocazione allo stato religioso e clericale, e assieme manifestino il fermo proposito di consacrarsi in perpetuo, per quanto da loro dipende, al ministero sacerdotale nello stato religioso; la quale domanda e dichiarazione si deve conservare nell'archivio della Congregazione.
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