Capo VI - LA PROFESSIONE RELIGIOSA
1. AMMISSIONE ALLA PROFESSIONE (71-74)
71. Compiuto il noviziato, il Novizio, nella stessa casa del noviziato, emette la professione dei voti semplici di obbedienza, castità e povertà, valevole per un anno, salvo il prescritto art. 66; trascorso tale anno dei voti, rinnova la professione per un secondo e poi per un terzo, nella casa designata dai Superiori, o per un più lungo tempo, se l'età richiesta per la professione perpetua disti ancora.
72. Il Professo destinato al Sacerdozio, ossia il Chierico, compiuto il triennio dei voti temporali, può essere ammesso alla professione perpetua, eccetto che la necessità di una più lunga prova esiga di prorogare il tempo della professione temporanea, non oltre però altri tre anni.
73. I Discepoli invece, trascorso il triennio delle professioni annuali a norma dell'art. 71, sono tenuti ad emettere una nuova professione per un biennio. Questo tempo si può prorogare, rinnovata la professione temporanea, tuttavia non oltre un altro anno.
74. Il Superiore competente per decidere dell'ammissione alla professione religiosa è lo stesso Superiore generale con il suo Consiglio, il cui voto è deliberativo, se si tratta della prima professione temporanea, invece solo consultivo, se si tratta di altre professioni temporanee rinnovate o prorogate o della perpetua.
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