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Giuseppe Timoteo Giaccardo, SSP
Il libro di una filiale memoria

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  • COSTITUZIONI della Pia Società S. Paolo
    • PARTE PRIMA - FINE E MEMBRI della Pia Società S. Paolo
      • Capo VI - LA PROFESSIONE RELIGIOSA
        • 1. AMMISSIONE ALLA PROFESSIONE (71-74)
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Capo VI - LA PROFESSIONE RELIGIOSA


1. AMMISSIONE ALLA PROFESSIONE (71-74)

71. Compiuto il noviziato, il Novizio,
nella stessa casa del noviziato, emette
la professione dei voti semplici di
obbedienza, castità e povertà, valevole
per un anno, salvo il prescritto art. 66;
trascorso tale anno dei voti, rinnova la
professione per un secondo e poi per un
terzo, nella casa designata dai Superiori,
o per un più lungo tempo, se l'età
richiesta per la professione perpetua
disti ancora.

72. Il Professo destinato al Sacerdozio,
ossia il Chierico, compiuto il
triennio dei voti temporali, può essere
ammesso alla professione perpetua,
eccetto che la necessità di una più lunga
prova esiga di prorogare il tempo
della professione temporanea, non oltre
però altri tre anni.

73. I Discepoli invece, trascorso il
triennio delle professioni annuali a
norma dell'art. 71, sono tenuti ad emettere
una nuova professione per un
biennio. Questo tempo si può prorogare,
rinnovata la professione temporanea,
tuttavia non oltre un altro anno.

74. Il Superiore competente per
decidere dell'ammissione alla professione
religiosa è lo stesso Superiore
generale con il suo Consiglio, il cui voto
è deliberativo, se si tratta della prima
professione temporanea, invece solo
consultivo, se si tratta di altre professioni
temporanee rinnovate o prorogate o
della perpetua.





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