2. EMISSIONE DELLA PROFESSIONE (75-82)
75. Nella Società per la validità dell'emissione di qualunque professione religiosa si richiede: 1. Che colui che la deve emettere abbia l'età legittima a norma dell'art. 77; 2. Che lo ammetta alla professione il legittimo Superiore a norma dell'art. 74; 3. Che abbia preceduto il noviziato valido; 4. Che la professione sia emessa senza costrizioni o grave timore o inganno; 5. Che la professione sia espressa; 6. Che sia ricevuta dal Superiore generale o da un suo delegato.
76. Per la validità della professione perpetua si richiede inoltre che preceda per tre anni integri la professione temporanea. Il biennio per i Discepoli non si richiede per la validità, ma può essere dispensato in parte o in tutto solo dalla Santa Sede.
77. Chiunque deve emettere la professione religiosa temporanea bisogna che abbia compiuto i sedici anni di età, i ventuno se si tratta di professione perpetua.
78. La formula della professione da emettere nella Pia Società è la seguente:
"Io N. ad onore della Santissima Trinità, dell'Immacolata Regina degli Apostoli, di San Paolo Apostolo e di tutti i Santi, per la maggior santificazione mia e del mio prossimo, con l'aiuto della grazia divina, offro, dono e consacro tutto me stesso a Dio, emettendo i voti semplici di obbedienza, castità e di povertà (per un anno... un biennio... o in perpetuo) nella Pia Società S. Paolo, secondo le Costituzioni della medesima. Così mi aiuti Iddio. Amen".
79. Terminato il tempo, per il quale furono emessi i voti, non si deve frapporre dilazione alla loro rinnovazione. È tuttavia facoltà del Superiore il permettere, per giusta causa, che la rinnovazione dei voti si anticipi di qualche tempo, ma non di oltre un mese, salvo sempre il triennio integro della professione temporanea prima della perpetua.
80. Trascorso il tempo della professione temporanea, se il religioso, a norma degli articoli 71, 72, 73, è trovato degno, venga ammesso alla professione perpetua, altrimenti ritorni al secolo, senza dargli ulteriore tempo di prova.
81. Nella cerimonia della professione religiosa si osservi il rito ricevuto e approvato nella Congregazione.
82. Si deve curare che il documento della professione emessa, con la debita indicazione di luogo, del giorno, del mese e dell'anno sia sottoscritto tanto dallo stesso Professo, che da chi ricevette legittimamente la professione e da due altri testimoni e si conservi accuratamente nell'archivio della casa generalizia.
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