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Giuseppe Timoteo Giaccardo, SSP
Il libro di una filiale memoria

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  • COSTITUZIONI della Pia Società S. Paolo
    • PARTE PRIMA - FINE E MEMBRI della Pia Società S. Paolo
      • Capo VI - LA PROFESSIONE RELIGIOSA
        • 2. EMISSIONE DELLA PROFESSIONE (75-82)
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2. EMISSIONE DELLA PROFESSIONE (75-82)

75. Nella Società per la validità
dell'emissione di qualunque professione
religiosa si richiede:
1. Che colui che la deve emettere
abbia l'età legittima a norma
dell'art. 77;
2. Che lo ammetta alla professione
il legittimo Superiore a norma
dell'art. 74;
3. Che abbia preceduto il noviziato
valido;
4. Che la professione sia emessa
senza costrizioni o grave timore o
inganno;
5. Che la professione sia espressa;
6. Che sia ricevuta dal Superiore
generale o da un suo delegato.

76. Per la validità della professione
perpetua si richiede inoltre che
preceda per tre anni integri la professione
temporanea. Il biennio per i Discepoli
non si richiede per la validità, ma
può essere dispensato in parte o in
tutto solo dalla Santa Sede.

77. Chiunque deve emettere la
professione religiosa temporanea bisogna
che abbia compiuto i sedici anni di età,
i ventuno se si tratta di professione
perpetua.

78. La formula della professione
da emettere nella Pia Società è la seguente:

"Io N. ad onore della Santissima
Trinità, dell'Immacolata Regina
degli Apostoli, di San Paolo Apostolo e
di tutti i Santi, per la maggior santificazione
mia e del mio prossimo, con
l'aiuto della grazia divina, offro, dono
e consacro tutto me stesso a Dio, emettendo
i voti semplici di obbedienza,
castità e di povertà (per un anno...
un biennio... o in perpetuo) nella Pia
Società S. Paolo, secondo le Costituzioni
della medesima. Così mi aiuti
Iddio. Amen".

79. Terminato il tempo, per il quale
furono emessi i voti, non si deve
frapporre dilazione alla loro rinnovazione.
È tuttavia facoltà del Superiore
il permettere, per giusta causa, che la
rinnovazione dei voti si anticipi di qualche
tempo, ma non di oltre un mese,
salvo sempre il triennio integro della
professione temporanea prima della
perpetua.

80. Trascorso il tempo della professione
temporanea, se il religioso, a norma
degli articoli 71, 72, 73, è trovato
degno, venga ammesso alla professione
perpetua, altrimenti ritorni al secolo,
senza dargli ulteriore tempo di prova.

81. Nella cerimonia della professione
religiosa si osservi il rito ricevuto
e approvato nella Congregazione.

82. Si deve curare che il documento
della professione emessa, con la debita
indicazione di luogo, del giorno,
del mese e dell'anno sia sottoscritto tanto
dallo stesso Professo, che da chi ricevette
legittimamente la professione e da due
altri testimoni e si conservi accuratamente
nell'archivio della casa generalizia.





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