3. GLI EFFETTI DELLA PROFESSIONE (83-86)
83. Il dispensare dai voti religiosi, sia temporanei che perpetui, emessi validamente nella Società, spetta solo alla S. Sede; i Superiori non hanno alcuna potestà di scioglierli, salvo il caso della legittima dimissione di un membro professo di voti temporanei, a norma dell'art. 93.
84. In virtù della professione religiosa il membro è soggetto alle obbligazioni del proprio stato, e gode dei diritti, in forza delle presenti Costituzioni, sotto l'autorità dei Superiori, e secondo la propria condizione e il proprio grado.
85. I Professi di voti temporanei godono delle stesse indulgenze, degli stessi privilegi e delle stesse grazie spirituali che godono i Professi di voti perpetui, e se venissero a morire hanno diritto ai medesimi suffragi. Non hanno voce né attiva né passiva relativamente agli uffici da esercitarsi nella Società.
86. I membri Discepoli godono come gli altri Professi a norma dell'articolo precedente degli stessi beni spirituali; ma non hanno voce né attiva né passiva, anche se Professi perpetui.
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