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Giuseppe Timoteo Giaccardo, SSP
Il libro di una filiale memoria

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  • COSTITUZIONI della Pia Società S. Paolo
    • PARTE PRIMA - FINE E MEMBRI della Pia Società S. Paolo
      • Capo VI - LA PROFESSIONE RELIGIOSA
        • 3. GLI EFFETTI DELLA PROFESSIONE (83-86)
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3. GLI EFFETTI DELLA PROFESSIONE (83-86)

83. Il dispensare dai voti religiosi,
sia temporanei che perpetui, emessi
validamente nella Società, spetta solo
alla S. Sede; i Superiori non hanno
alcuna potestà di scioglierli, salvo il caso
della legittima dimissione di un membro
professo di voti temporanei, a norma
dell'art. 93.

84. In virtù della professione
religiosa il membro è soggetto alle
obbligazioni del proprio stato, e gode dei
diritti, in forza delle presenti Costituzioni,
sotto l'autorità dei Superiori, e
secondo la propria condizione e il
proprio grado.

85. I Professi di voti temporanei
godono delle stesse indulgenze,
degli stessi privilegi e delle stesse grazie
spirituali che godono i Professi di voti
perpetui, e se venissero a morire hanno
diritto ai medesimi suffragi. Non hanno
voceattivapassiva relativamente
agli uffici da esercitarsi nella Società.

86. I membri Discepoli godono
come gli altri Professi a norma
dell'articolo precedente degli stessi beni
spirituali; ma non hanno voce
attivapassiva, anche se Professi
perpetui.






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