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Giuseppe Timoteo Giaccardo, SSP
Il libro di una filiale memoria

IntraText CT - Lettura del testo

  • COSTITUZIONI della Pia Società S. Paolo
    • PARTE PRIMA - FINE E MEMBRI della Pia Società S. Paolo
      • Capo VII - USCITA DALLA RELIGIONE E DIMISSIONE DEI RELIGIOSI (87)
        • 1. USCITA AL TERMINE DEL PERIODO DEI VOTI (88-89)
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1. USCITA AL TERMINE DEL PERIODO DEI VOTI (88-89)


88. Il Professo di voti temporanei,
dei voti, può liberamente
lasciare Congregazione; così
pure il Superiore generale, dopo aver
consultato il suo Consiglio, per giuste e
ragionevoli cause, lo può escludere dal
rinnovare i voti temporanei o
dall'emettere la professione perpetua, non
però per motivo di malattia eccetto
si provi con certezza che sia stata taciuta
o dissimulata prima della professione.

89. Nessun religioso può lasciare
la Società prima che sia terminato il
tempo dei voti, senza previa dispensa
sui medesimi della S. Sede.





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