2. DIMISSIONE DEL PROFESSO DI VOTI TEMPORANEI (90-93)
90. Il Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, manifestato per mezzo di voti segreti, può dimettere il Professo di voti temporanei perduranti i voti, osservando tuttavia, onerata gravemente la coscienza, le prescrizioni stabilite nei seguenti articoli.
91. Le cause di dimissione del religioso di voti temporanei devono essere gravi: possono esservi sia da parte della Società che da parte dello stesso religioso. La mancanza di spirito religioso che sia di scandalo agli altri è causa sufficiente per la dimissione, se la ammonizione ripetuta con la salutare penitenza non avesse giovato; non però l'infermità della salute, a meno che non consti in modo certo che sia stato con inganno taciuta o dissimulata prima della professione.
92. Sebbene le cause della dimissione debbano essere conosciute in modo certo dal Superiore che dimette e dal suo Consiglio, tuttavia non è necessario che siano comprovate con giudizio formale. Inoltre devono sempre essere manifestate al religioso, dandogli piena libertà di rispondere; e le sue risposte devono sempre essere fedelmente sottoposte al Superiore che dimette. Il religioso ha la facoltà di ricorrere alla Santa Sede contro il decreto di dimissione e durante il ricorso, la dimissione non ha alcun effetto giuridico, purché sia stato interposto entro dieci giorni dell'intimazione di dimissione.
93. Il religioso dimesso a norma degli articoli precedenti, ipso facto viene sciolto da tutti i voti religiosi e dalle obbligazioni della sua professione, eccettuati gli oneri annessi agli Ordini maggiori, se è in sacris. Ma il Chierico avente solo gli ordini minori per il fatto stesso della dimissione vien ridotto allo stato laicale.
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