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Giuseppe Timoteo Giaccardo, SSP
Il libro di una filiale memoria

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  • COSTITUZIONI della Pia Società S. Paolo
    • PARTE PRIMA - FINE E MEMBRI della Pia Società S. Paolo
      • Capo VII - USCITA DALLA RELIGIONE E DIMISSIONE DEI RELIGIOSI (87)
        • 2. DIMISSIONE DEL PROFESSO DI VOTI TEMPORANEI (90-93)
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2. DIMISSIONE DEL PROFESSO DI VOTI TEMPORANEI (90-93)

90. Il Superiore generale, con il
consenso del suo Consiglio, manifestato
per mezzo di voti segreti, può dimettere
il Professo di voti temporanei perduranti
i voti, osservando tuttavia, onerata
gravemente la coscienza, le prescrizioni
stabilite nei seguenti articoli.

91. Le cause di dimissione del religioso
di voti temporanei devono essere
gravi: possono esservi sia da parte
della Società che da parte dello stesso
religioso. La mancanza di spirito
religioso che sia di scandalo agli altri è
causa sufficiente per la dimissione, se la
ammonizione ripetuta con la salutare
penitenza non avesse giovato; non però
l'infermità della salute, a meno che non
consti in modo certo che sia stato con
inganno taciuta o dissimulata prima
della professione.

92. Sebbene le cause della dimissione
debbano essere conosciute in modo
certo dal Superiore che dimette e dal
suo Consiglio, tuttavia non è necessario
che siano comprovate con giudizio
formale. Inoltre devono sempre essere
manifestate al religioso, dandogli piena
libertà di rispondere; e le sue risposte
devono sempre essere fedelmente
sottoposte al Superiore che dimette. Il
religioso ha la facoltà di ricorrere alla
Santa Sede contro il decreto di dimissione
e durante il ricorso, la dimissione
non ha alcun effetto giuridico, purché
sia stato interposto entro dieci giorni
dell'intimazione di dimissione.

93. Il religioso dimesso a norma
degli articoli precedenti, ipso facto
viene sciolto da tutti i voti religiosi e
dalle obbligazioni della sua professione,
eccettuati gli oneri annessi agli Ordini
maggiori, se è in sacris. Ma il Chierico
avente solo gli ordini minori per il fatto
stesso della dimissione vien ridotto
allo stato laicale.




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