3. DIMISSIONE DEI PROFESSI DI VOTI PERPETUI (94-99)
94. Il Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio può dimettere il Professo di voti perpetui, a norma degli articoli seguenti, e con la conferma del decreto di dimissione da parte della Santa Sede.
95. Affinché il religioso di voti perpetui possa essere dimesso è necessario che precedano tre delitti gravi ed esterni e una doppia ammonizione, con l'aggiunta della minaccia di dimissione e la mancanza di emendazione a norma dei can. 656-662 del Codice di diritto canonico.
96. Se risulteranno i delitti, di cui nel precedente art. 95, il Superiore generale con il suo Consiglio, ponderate tutte le circostanze del fatto, delibererà se si debba procedere alla dimissione. Se la maggior parte dei voti è per la dimissione, lo stesso Superiore generale emani il decreto di dimissione: tuttavia questo non avrà il suo effetto prima che sia stato confermato dalla Santa Sede.
97. Il religioso che deve essere dimesso ha il diritto di esporre liberamente le sue ragioni; e le sue risposte devono essere riportate fedelmente negli atti.
98. Il Professo di voti perpetui dimesso legittimamente dalla Società, ipso facto rimane sciolto dai suoi voti religiosi e dalle obbligazioni della sua professione, salvo il prescritto dell'art. seguente.
99. Il religioso di voti perpetui dimesso se sarà soltanto costituito negli Ordini minori ipso facto è ridotto allo stato laicale. Ma se sarà in sacris nel fatto stesso rimarrà sospeso finché non avrà ottenuto l'assoluzione dalla Santa Sede, osservando inoltre le prescrizioni dei can. 670-671 del diritto canonico circa le altre sanzioni a cui fosse soggetto.
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