Capo III - IL SUPERIORE GENERALE E IL SUO VICARIO (296-313)
296. A bene della Società è di massima importanza che venga eletto Superiore generale un uomo insigne in tutte le virtù religiose e sacerdotali, specialmente nella carità verso Dio e la Chiesa, nello zelo per le anime, nell'amore sperimentatissimo verso la Congregazione, nella prudenza, nella sagacità dell'ingegno, nella costanza e nella fortezza d'animo contro le difficoltà, nel condurre a termine le opere intraprese, e stimato sotto ogni aspetto sia entro che fuori della Società.
297. Non possono essere eletti all'ufficio di Superiore generale quelli che non hanno ancora dieci anni di professione da computarsi dalla prima professione, gli illegittimi e quelli che non hanno compiuto i quarant'anni di età.
298. Il Superiore generale, con almeno due dei suoi Consiglieri, con il Segretario e l'Economo generale, deve risiedere nella casa generalizia della Società e non potrà cambiare questa dimora senza il consenso del suo Consiglio e la licenza della Santa Sede.
299. È compito del Superiore generale, con l'assistenza del suo Consiglio, di reggere l'intera Società a lui affidata; di provvedere costantemente al bene della medesima con la parola, con l'esempio e con l'opera, a norma del diritto canonico e delle Costituzioni, cioè nel provvedere agli uffici, distribuendoli sapientemente in modo che si possano attendere ottimi frutti; promovendo sollecitamente le opere di apostolato e in modo particolare fomentando la perfezione religiosa dei membri per mezzo della fedele osservanza.
300. Il Superiore generale ha potestà su tutta la Congregazione, cioè su tutti e singoli suoi membri e comunità, da esercitarsi per tramite delle Costituzioni.
301. Il Superiore generale gode della facoltà di esimere per qualche tempo i singoli membri o qualche comunità dall'osservanza di qualche prescrizione delle Costituzioni in materia disciplinare.
302. Il Superiore generale non può per se stesso definire tutti gli affari della Congregazione, ma in più cose ha bisogno del consenso del suo Consiglio, o almeno lo deve sentire oltre il beneplacito apostolico e l'assenso dell'Ordinario del luogo, richiesto nei vari casi dal Diritto Canonico.
303. Il Superiore generale ha bisogno del consenso del suo Consiglio per deliberare circa le cose qui indicate, cioè: 1. Per designare il luogo del prossimo Capitolo generale e stabilire il giorno in cui deve cominciare; 2. Per indire e convocare, previo il beneplacito apostolico, il Capitolo generale fuori dei tempi contemplati dalle Costituzioni; 3. Per costituire le riunioni in cui le case che non constino di dodici membri si devono unire, a norma dell'art. 264, per eleggere i delegati al Capitolo generale; 4. E nel caso che qualcuno dei Consiglieri, o il Procuratore, o il Segretario, o l'Economo generale fosse colto dalla morte durante il suo ufficio, per eleggere un altro che rimarrà in carica fino al seguente Capitolo generale; 5. Per deputare il Visitatore generale; 6. Per trasferire, avuto prima il beneplacito apostolico, la sede del Superiore generale in un'altra casa; 7. Per erigere o sopprimere una casa religiosa, previa la licenza scritta chiesta all'Ordinario del luogo; anzi, se la casa si deve erigere in luoghi soggetti alla Congregazione di Propaganda Fide, previo il consenso della stessa Sacra Congregazione; 8. Per erigere una casa di noviziato, o per trasferire il noviziato in un'altra casa, con il consenso della Santa Sede; 9. Per designare una casa di studio per l'istruzione dei giovani aspiranti, e per la formazione dei Chierici della Società; 10. Per nominare i Superiori locali, i loro assessori ed Economo locale, similmente il Maestro dei Novizi e suo aiutante, il Prefetto degli studi sia dei giovani che dei Chierici; 11. Per designare i membri all'ufficio di censori delle opere da stamparsi a norma dell'art. 210; 12. Per ammettere i candidati al noviziato, se ne sono impediti, per qualche motivo come è stabilito negli art. 19-21; 13. Per ammettere i novizi alla prima professione religiosa temporanea; 14. Per presentare i membri alla prima tonsura ed ai singoli Ordini sacri; 15. Per dimettere i Professi di voti temporanei, a norma dell'art. 94; 16. Per rimuovere, per una grave causa, qualche membro da una carica od ufficio prima della scadenza del tempo per cui era stato eletto; 17. Per redigere statuti particolari, esigendolo causa ragionevole per qualche persona o casa; 18. Per approvare l'andamento degli studi nelle scuole della Società; 19. Per approvare il resoconto dell'amministrazione dell'Economo generale; 20. Per concedere la licenza di fare spese ed alienazioni, di contrarre debiti, assumere obbligazioni, e far contratti in genere, secondo i decreti stabiliti dal Capitolo generale, oltre le prescrizioni dei SS. Canoni; 21. Per approvare l'impiego del denaro e dei valori o loro cambi; 22. Per approvare l'amministrazione o l'uso delle donazioni o dei legati, osservato il prescritto del can. 533, § 1, n.3 e § 2 del Codice di Diritto Canonico; 23. Per fare qualche nuovo lavoro ed accettarlo, che tuttavia sia contenuto nel fine speciale della Società; 24. Per stabilire le condizioni con cui i membri possano prestare la loro opera, a norma dell'art. 216; 25. Per vedere se si debba ricorrere alla Santa Sede per la dispensa sopra i vari impedimenti canonici sia per entrare in noviziato, sia per ammettere alla professione, e sia per ricevere un Ordine; 26. Per dispensare sugli altri impedimenti che sono soltanto stabiliti dalle Costituzioni; 27. Per dividere in Province la Società, quando sarà diffusa assai, ma sempre con la licenza della Santa Sede; 28. Per deliberare su cose che richiedono il consenso o il permesso della Santa Sede, o sono sottoposte dai SS. Canoni o Costituzioni al consenso del Consiglio generale, o sono definite di maggiore importanza dallo stesso Consiglio generale.
304. Quando in tali affari i voti segreti dei Consiglieri rimanessero dall'una e dall'altra parte uguali, il Superiore generale può dirimere la cosa. Non così per le elezioni. Le elezioni ossia le nomine non potranno esser fatte se non nel Consiglio al completo; quando uno dei consiglieri non potesse prendere parte a questa elezione, e la cosa non si potesse differire, in suo luogo si chiami il Superiore della casa od uno dei membri della casa di voti perpetui.
305. Il Superiore generale, udito il suo Consiglio, può: 1. Ammettere i candidati al noviziato, purché non siano rimossi da qualche impedimento sia dal diritto comune che dalle Costituzioni; 2. Nominare gli officiali inferiori nella casa generalizia, secondo che gli sarà parso necessario od opportuno; 3. Scegliere i membri che debbono compiere la parte di scrittori nel nostro apostolato, a norma dell'art. 199; 4. Designare e proporre all'Ordinario del luogo i religiosi idonei, che siano capaci di adempiere l'ufficio di confessori e predicatori; 5. Costituire le commissioni tra i membri della Società sia per esaminare i nuovi confessori e predicatori, sia per esaminare i novelli Sacerdoti a norma dell'art. 189; 6. Ammettere i Professi alla rinnovazione dei voti temporanei od ai voti perpetui; 7. Assegnare la prima destinazione ai singoli religiosi dopo la completa preparazione; 8. Dimettere, per giuste cause, i Novizi non idonei.
306. Anche in quelle cose che il Superiore generale può sbrigare da solo, giova sommamente che non proceda, almeno nelle cose più gravi, senza aver udito il suo Consiglio.
307. Affinché possa promuovere più efficacemente il bene di tutta la Società, allontanare o correggere gli abusi, il Superiore generale è tenuto a fare regolarmente la visita canonica alle singole case della Società ogni tre anni, o per sé o per il Visitatore delegato.
308. Ogni cinque anni, nell'anno stabilito, il Superiore generale è tenuto, secondo le istruzioni ricevute, a mandare la relazione dello stato della sua Congregazione alla Santa Sede, con documento sottoscritto da lui e dai suoi Consiglieri.
309. Il Superiore generale considererà il suo ufficio non come un onore per eccellere sugli altri, ma piuttosto come un onere, che gli impone i doveri maggiori, le cure più difficili e le virtù più eminenti. Perciò si studi, con ogni sforzo di precedere gli altri con la parola, con l'esempio e con l'opera, governando sapientemente, provvedendo prudentemente alle necessità, portando fortemente e soavemente i pesi propri e degli altri singoli, lasciando che a lui si ricorra liberamente, riprendendo dolcemente coloro che avessero mancato, prestando aiuto a tutti nella carità, secondo che sarà necessario, sovvenendo sia materialmente che spiritualmente chi ha bisogno, stimandosi come padre e assieme come fratello di tutti, così che possa veramente giovare a tutti.
310. Il Superiore generale riceverà con gratitudine le osservazioni, che gli faranno privatamente ed opportunamente i Consiglieri specialmente il primo, affinché possa provvedere con più sicurezza anche al proprio bene.
311. Morto, impedito, oppure assente il Superiore generale, lo supplirà il primo dei Consiglieri generali, che gode del diritto di Vicario generale nella Società.
312. Il Vicario generale, sia da solo che con il Consiglio, secondo importa la cosa di cui si tratta, si occupi soltanto delle cose che riguardano l'amministrazione ordinaria, oppure che non si possono differire, e per quanto è possibile secondo la mente del Superiore generale.
313. Ritornato il Superiore generale, il Vicario è tenuto a fargli il resoconto di tutto ciò che fu trattato o compiuto durante la sua assenza od impedimento. Nulla impedisce che il Vicario consulti per lettera il Superiore generale; ed allora tutto quello che fu stabilito dal Superiore, non potrà essere mutato dal Vicario generale.
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