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Giuseppe Timoteo Giaccardo, SSP
Il libro di una filiale memoria

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  • COSTITUZIONI della Pia Società S. Paolo
    • PARTE TERZA - GOVERNO della Pia Società S. Paolo
      • Capo III - IL SUPERIORE GENERALE E IL SUO VICARIO (296-313)
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Capo III - IL SUPERIORE GENERALE E IL SUO VICARIO (296-313)

296. A bene della Società è di
massima importanza che venga eletto
Superiore generale un uomo insigne in tutte
le virtù religiose e sacerdotali, specialmente
nella carità verso Dio e la Chiesa,
nello zelo per le anime, nell'amore
sperimentatissimo verso la Congregazione,
nella prudenza, nella sagacità dell'ingegno,
nella costanza e nella fortezza d'animo
contro le difficoltà, nel condurre a
termine le opere intraprese, e stimato
sotto ogni aspetto sia entro che fuori della
Società.

297. Non possono essere eletti
all'ufficio di Superiore generale quelli che
non hanno ancora dieci anni di professione
da computarsi dalla prima professione,
gli illegittimi e quelli che non hanno
compiuto i quarant'anni di età.

298. Il Superiore generale, con
almeno due dei suoi Consiglieri, con
il Segretario e l'Economo generale, deve
risiedere nella casa generalizia della Società
e non potrà cambiare questa dimora
senza il consenso del suo Consiglio
e la licenza della Santa Sede.

299. È compito del Superiore
generale, con l'assistenza del suo Consiglio,
di reggere l'intera Società a lui affidata;
di provvedere costantemente al bene
della medesima con la parola, con
l'esempio e con l'opera, a norma del diritto
canonico e delle Costituzioni, cioè nel
provvedere agli uffici, distribuendoli
sapientemente in modo che si possano
attendere ottimi frutti; promovendo
sollecitamente le opere di apostolato e in
modo particolare fomentando la
perfezione religiosa dei membri per
mezzo della fedele osservanza.

300. Il Superiore generale ha potestà
su tutta la Congregazione, cioè su
tutti e singoli suoi membri e comunità,
da esercitarsi per tramite delle
Costituzioni.

301. Il Superiore generale gode della
facoltà di esimere per qualche tempo
i singoli membri o qualche comunità
dall'osservanza di qualche prescrizione delle
Costituzioni in materia disciplinare.

302. Il Superiore generale non può
per se stesso definire tutti gli affari
della Congregazione, ma in più cose ha
bisogno del consenso del suo Consiglio, o
almeno lo deve sentire oltre il beneplacito
apostolico e l'assenso dell'Ordinario
del luogo, richiesto nei vari casi dal
Diritto Canonico.

303. Il Superiore generale ha bisogno
del consenso del suo Consiglio per
deliberare circa le cose qui indicate, cioè:
1. Per designare il luogo del
prossimo Capitolo generale e stabilire il
giorno in cui deve cominciare;
2. Per indire e convocare, previo il
beneplacito apostolico, il Capitolo generale
fuori dei tempi contemplati dalle
Costituzioni;
3. Per costituire le riunioni in cui
le case che non constino di dodici membri
si devono unire, a norma dell'art. 264,
per eleggere i delegati al Capitolo
generale;
4. E nel caso che qualcuno dei Consiglieri,
o il Procuratore, o il Segretario,
o l'Economo generale fosse colto dalla
morte durante il suo ufficio, per eleggere
un altro che rimarrà in carica fino al
seguente Capitolo generale;
5. Per deputare il Visitatore
generale;
6. Per trasferire, avuto prima il
beneplacito apostolico, la sede del
Superiore generale in un'altra casa;
7. Per erigere o sopprimere una
casa religiosa, previa la licenza scritta
chiesta all'Ordinario del luogo; anzi, se la
casa si deve erigere in luoghi soggetti
alla Congregazione di Propaganda Fide,
previo il consenso della stessa
Sacra Congregazione;
8. Per erigere una casa di noviziato,
o per trasferire il noviziato in un'altra
casa, con il consenso della Santa Sede;
9. Per designare una casa di studio
per l'istruzione dei giovani aspiranti, e
per la formazione dei Chierici della
Società;
10. Per nominare i Superiori locali,
i loro assessori ed Economo locale,
similmente il Maestro dei Novizi e suo
aiutante, il Prefetto degli studi sia dei
giovani che dei Chierici;
11. Per designare i membri all'ufficio
di censori delle opere da stamparsi
a norma dell'art. 210;
12. Per ammettere i candidati al
noviziato, se ne sono impediti, per
qualche motivo come è stabilito negli
art. 19-21;
13. Per ammettere i novizi alla
prima professione religiosa temporanea;
14. Per presentare i membri alla
prima tonsura ed ai singoli Ordini sacri;
15. Per dimettere i Professi di voti
temporanei, a norma dell'art. 94;
16. Per rimuovere, per una grave
causa, qualche membro da una carica
od ufficio prima della scadenza del
tempo per cui era stato eletto;
17. Per redigere statuti particolari,
esigendolo causa ragionevole per
qualche persona o casa;
18. Per approvare l'andamento
degli studi nelle scuole della Società;
19. Per approvare il resoconto
dell'amministrazione dell'Economo
generale;
20. Per concedere la licenza di fare
spese ed alienazioni, di contrarre debiti,
assumere obbligazioni, e far contratti in
genere, secondo i decreti stabiliti dal
Capitolo generale, oltre le prescrizioni dei
SS. Canoni;
21. Per approvare l'impiego del
denaro e dei valori o loro cambi;
22. Per approvare l'amministrazione
o l'uso delle donazioni o dei legati,
osservato il prescritto del can. 533,
§ 1, n.3 e § 2 del Codice di Diritto
Canonico;
23. Per fare qualche nuovo lavoro
ed accettarlo, che tuttavia sia
contenuto nel fine speciale della Società;
24. Per stabilire le condizioni con
cui i membri possano prestare la loro
opera, a norma dell'art. 216;
25. Per vedere se si debba ricorrere
alla Santa Sede per la dispensa sopra
i vari impedimenti canonici sia per
entrare in noviziato, sia per ammettere
alla professione, e sia per ricevere un
Ordine;
26. Per dispensare sugli altri impedimenti
che sono soltanto stabiliti dalle
Costituzioni;
27. Per dividere in Province la Società,
quando sarà diffusa assai, ma sempre
con la licenza della Santa Sede;
28. Per deliberare su cose che richiedono
il consenso o il permesso della Santa
Sede, o sono sottoposte dai SS. Canoni
o Costituzioni al consenso del Consiglio
generale, o sono definite di maggiore
importanza dallo stesso Consiglio
generale.

304. Quando in tali affari i voti
segreti dei Consiglieri rimanessero
dall'una e dall'altra parte uguali, il Superiore
generale può dirimere la cosa. Non così
per le elezioni. Le elezioni ossia le
nomine non potranno esser fatte se non nel
Consiglio al completo; quando uno dei
consiglieri non potesse prendere parte
a questa elezione, e la cosa non si potesse
differire, in suo luogo si chiami il
Superiore della casa od uno dei membri
della casa di voti perpetui.

305. Il Superiore generale, udito il
suo Consiglio, può:
1. Ammettere i candidati al noviziato,
purché non siano rimossi da qualche
impedimento sia dal diritto comune
che dalle Costituzioni;
2. Nominare gli officiali inferiori
nella casa generalizia, secondo che gli
sarà parso necessario od opportuno;
3. Scegliere i membri che debbono
compiere la parte di scrittori nel nostro
apostolato, a norma dell'art. 199;
4. Designare e proporre all'Ordinario
del luogo i religiosi idonei, che siano
capaci di adempiere l'ufficio di
confessori e predicatori;
5. Costituire le commissioni tra i
membri della Società sia per esaminare
i nuovi confessori e predicatori, sia per
esaminare i novelli Sacerdoti a norma
dell'art. 189;
6. Ammettere i Professi alla rinnovazione
dei voti temporanei od ai voti perpetui;
7. Assegnare la prima destinazione
ai singoli religiosi dopo la completa
preparazione;
8. Dimettere, per giuste cause, i
Novizi non idonei.

306. Anche in quelle cose che il
Superiore generale può sbrigare da solo,
giova sommamente che non proceda,
almeno nelle cose più gravi, senza aver
udito il suo Consiglio.

307. Affinché possa promuovere più
efficacemente il bene di tutta la
Società, allontanare o correggere gli abusi,
il Superiore generale è tenuto a fare
regolarmente la visita canonica alle singole
case della Società ogni tre anni, o per sé
o per il Visitatore delegato.

308. Ogni cinque anni, nell'anno
stabilito, il Superiore generale è tenuto,
secondo le istruzioni ricevute, a mandare
la relazione dello stato della sua
Congregazione alla Santa Sede, con
documento sottoscritto da lui e dai suoi
Consiglieri.

309. Il Superiore generale considererà
il suo ufficio non come un onore per
eccellere sugli altri, ma piuttosto come
un onere, che gli impone i doveri maggiori,
le cure più difficili e le virtù più
eminenti. Perciò si studi, con ogni sforzo
di precedere gli altri con la parola,
con l'esempio e con l'opera, governando
sapientemente, provvedendo
prudentemente alle necessità, portando
fortemente e soavemente i pesi propri e
degli altri singoli, lasciando che a lui si ricorra
liberamente, riprendendo dolcemente
coloro che avessero mancato, prestando
aiuto a tutti nella carità, secondo
che sarà necessario, sovvenendo sia
materialmente che spiritualmente chi ha
bisogno, stimandosi come padre e assieme
come fratello di tutti, così che possa
veramente giovare a tutti.

310. Il Superiore generale riceverà
con gratitudine le osservazioni, che gli
faranno privatamente ed opportunamente i
Consiglieri specialmente il primo, affinché
possa provvedere con più sicurezza anche
al proprio bene.

311. Morto, impedito, oppure assente
il Superiore generale, lo supplirà
il primo dei Consiglieri generali, che
gode del diritto di Vicario generale nella
Società.

312. Il Vicario generale, sia da solo
che con il Consiglio, secondo importa la
cosa di cui si tratta, si occupi soltanto
delle cose che riguardano l'amministrazione
ordinaria, oppure che non si possono
differire, e per quanto è possibile
secondo la mente del Superiore generale.

313. Ritornato il Superiore generale,
il Vicario è tenuto a fargli il resoconto
di tutto ciò che fu trattato o compiuto
durante la sua assenza od impedimento.
Nulla impedisce che il Vicario
consulti per lettera il Superiore generale;
ed allora tutto quello che fu stabilito
dal Superiore, non potrà essere mutato
dal Vicario generale.





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