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Giuseppe Timoteo Giaccardo, SSP
Il libro di una filiale memoria

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  • Il libro di una filiale memoria
    • LA VITA E LE OPERE DELLA PIA SOCIETÀ SAN PAOLO
      • Capo XI - [SUFFRAGI PER I DEFUNTI]
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Capo XI - [SUFFRAGI PER I DEFUNTI]


Roma, 25.VIII.'47

Art. 232. - 233. - 240. - Doveri verso il Defunto religioso.

§ I. - La morte non scioglie i vincoli della carità e di mistica unità di vita tra i religiosi; ma li approfondisce, li consolida, li fa eterni.

§ II. - Del religioso defunto il Superiore della Casa dia subito notizia al Superiore generale e a tutte le Case della Pia Società, onde il più presto la carità dei fratelli faccia e applichi i suffragi che le Costituzioni prescrivono.
L'annuncio sia un biglietto o cartoncino semplice, fregiato a lutto, segnato con la Croce, contenente il nome di battesimo e di professione del religioso, il suo cognome, il suo stato religioso di Sacerdote o Discepolo, il modo e la data del suo transito, gli anni di vita, di religione, di sacerdozio, e l'invito ai suffragi181.

§ III. - È uso nella Pia Società vestire i Religiosi con segni del loro grado: cotta e stola i Sacerdoti, cotta i chierici, cingolo e corona i Discepoli; depone riverentemente la salma su un letto funebre, in una camera ardente semplice e raccolta; e ordinare la giornata e la notte del transito in visite e preghiere a turno.

§ IV. - I funerali non abbiano pompe; ma siano degni e tali quali nei singoli luoghi sono stimati di seconda classe; senza distinzione tra Sacerdoti, Chierici, e Discepoli; la coperta sia quale la richiede o permette la legge o l'uso del luogo; non sono proibiti i fiori, quale segno di perennità di vita.

§ V. - È uso da noi celebrare la Messa esequiale col rito della deposizione, cantata in terza; è uso ancora che l'accompagnamento funebre sia fatto da tutti i reparti della Casa, nel più gran numero di persone, che precedano e seguano, recitando il rosario; è uso altresì che il Superiore o un Maestro tenga prima della Messa funebre in Chiesa, dopo la levata del cadavere, una breve meditazione sul defunto, non un discorso, e che tutti a questa Messa esequiale ricevano la S. Comunione.

§ VI. - Le Case dove sono almeno venticinque religiosi abbiano nel cimitero il sepolcro proprio della Pia Società, con la Cappella mortuaria e l'altare. È pero bene che anche le case più piccole182 abbiano propri almeno alcuni locali. Quando la condizione delle cose richiede che la tomba sia nel campo comune - la quale cosa ha nulla di sconveniente - è desiderabile e lodevole che ogni tomba sia indicata non con una lapide, ma con una croce lapidea, fatta uguale per tutti i nostri, onde siano subito ritrovabili.

§ VII. - Deposto il Religioso nel suo riposo, curi il Superiore che del defunto sia estesa subito una breve relazione e descrizione della vita: la quale sarà pubblicata con la fotografia del pio defunto; e una copia sarà inviata all'archivio generalizio, una copia sarà custodita nell'archivio della Casa del decesso, e una copia sarà mandata a ogni casa della Pia Società, come dell'annunzio; meglio però se la relazione sarà pubblicata sull'organo ufficiale del Superiore generale.


Albano, 26.VIII.'47

Art. 233. - 239. - I suffragi per i defunti.

§ I. - Ogni buon Religioso Sampaolino viva una vita immacolata e aborra il peccato anche piccolo, anche nelle cose piccole; sia bene e sempre e dappertutto condotto dallo spirito soprannaturale e non s'illuda negli acconsentimenti alle tendenze naturali; purifichi le sue colpe colle soddisfazioni della penitenza interna ed esterna, cerchi con le indulgenze la remissione della pena, e ripari con atti di puro amore le offese di Dio; così che il Purgatorio non l'abbia troppo a lungo a tener lontano da Dio, anzi miri e confidi di evitarlo del tutto.

§ II. - I suffragi per i defunti sono determinati dalle Costituzioni.
Tutti i nostri defunti partecipano alla due mila Messe celebrate per i cooperatori.
Inoltre: per i postulanti si celebrano tre messe nella Casa di decesso.

3. - Per un Novizio o un professo:
Nella Casa di decesso, tutti, nel giorno della morte, recitano il rosario intero; e, per tutto il mese, offrono il proprio Rosario; i Sacerdoti, celebrano tre Messe ognuno, che l'incaricato prende in nota; il Superiore dispone che sia celebrato il corso delle Messe gregoriane per l'anima del defunto.
Nella Congregazione fuori della casa di decesso, i Sacerdoti celebrano tutti una Messa ognuno. Se un Religioso decedesse in altra casa, per es. nel Collegio degli studi, i suffragi sono offerti dalla casa della sua dimora abituale, cui appartiene.
Quando, in una casa, defunge il Superiore durante il suo ufficio, i Sacerdoti della Casa celebrano quattro messe ognuno.

§ IV. - Per i Consiglieri generali, il Segretario, l'economo generale, defunti durante il loro ufficio, o un ex Superiore generale, si celebrano quattro Messe nella casa della loro residenza dai Sacerdoti della Casa, e due Messe da tutti gli altri Sacerdoti.
Di più, nella Casa Generalizia, sarà celebrata per loro anche la Messa di trigesima e la Messa Anniversaria, nel primo Anniversario.

§ V. - Per il Superiore generale, defunto in carica, ogni Sacerdote della Congregazione applica cinque Ss. Messe;
di più, nella Casa Generalizia, si celebrerà per lui la Messa in die obitus, la Messa di trigesima, e la messa anniversaria, ogni anno, fino al termine dell'ufficio del suo successore.

§ VI. - Queste prescrizioni sono l'obbligo: ogni Religioso però è libero, e pienamente si esorta, a mandare ai fratelli defunti quanti più suffragi può; è anche libero di ottenere offerte per maggiori suffragi ai fratelli defunti; ogni Sacerdote è libero di applicare ai fratelli una o più Messe delle dodici di cui può disporre o le Messe binate; ogni Superiore, nella misura della sua prudenza e della sua carità, è libero di fare applicare più Messe, o di disporre maggiori suffragi per i Defunti della sua casa, secondo le ragioni che esamina col suo Consiglio.

§ VII. - Per le Suore a servizio della Casa, defunte nella Casa di servizio, saranno fatti da questa Casa i suffragi e gli uffici funebri che portano le loro regole.

§ VIII. - Per il padre defunto e la madre dei Professi e dei Novizi, nella Casa del Religioso si celebra una Messa, si fa la Comunione dalla Comunità, si recita in casa il Rosario del giorno.

§ IX. - Per il Papa, primo Superiore dei Religiosi, si fa come per il Superiore generale, morto in carica.
Per il Vescovo Diocesano, per le Superiore generali degli Istituti Sampaolini delle Suore, i Cooperatori e le Persone religiose o civili di particolare merito, si celebra un rito funebre conveniente, secondo il giudizio del Superiore locale.

§ X. - Alla Commemorazione dei Fedeli Defunti si celebra in ogni Casa una Messa esequiale solenne per tutti i fratelli, le Suore, i benefattori della Famiglia sampaolina defunti.





181 Revisore: "il modo e la data del suo transito, gli anni di vita religiosa e di sacerdozio, l'invito ai suffragi e l'augurio: 'Vivas in Christo'".

182 Revisore: "minori".




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