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Capo VII.
EMISSIONE DEI VOTI
33. Il
novizio, compito il noviziato, deve essere ammesso ai voti o, se non ne è
degno, deve essere dimesso dalla congregazione.[13] Prima di emettere i
voti deve fare dieci giorni di Esercizi spirituali.
L'ammettere
ai voti appartiene al Consiglio generale finché non saranno costituite le
province.
Costituite
poi le province, appartiene al Consiglio provinciale, ma la decisione deve
essere prima confermata dal superiore generale.
Il
Consiglio, sia generale sia provinciale, prima di dare il voto per ammettere
alla professione deve sentire l'informazione e il parere del maestro dei
novizi.
34. Il
postulante avanti la professione dispone delle sue sostanze temporali.
35. I Servi della Carità si obbligano ai voti semplici
annuali per tre anni e poi in perpetuo.
La formula
della professione sarà la seguente: «Io...
(cognome
e nome) , prostrato ai piedi della Trinità santissima, Padre, Figlio, Spirito
Santo, volendo più da vicino - 1201 -
seguire le tracce del mio signore Gesù
Cristo, affidato al patrocinio della comune madre Maria santissima immacolata,
faccio a Dio, nelle mani del superiore generale, i voti semplici di povertà, di
castità, di obbedienza, a norma delle Costituzioni dei Servi di Carità,
obbligandomi[14] ad osservarle col divino aiuto (per un triennio, ovvero,
in perpetuo) ».
Pronunciata
la formula dal vovente, il superiore generale, se sarà lui presente,
soggiungerà: «Per autorità concessami dalle nostre Costituzioni accetto i tuoi
voti e ti dichiaro ascritto e legato al nostro pio istituto (per tre anni, od,
in perpetuo) ».
Se il
superiore generale non sia presente, il delegato dirà: «Per facoltà delegatami
dal reverendissimo superiore generale, accetto ecc.».
36.
Negli atti delle professioni e delle rinnovazioni giuridiche che si
registreranno, saranno sempre notati il giorno, il mese, l'anno e luogo
dell'atto stesso col nome di Battesimo, di età, di patria, di parrocchia, di
diocesi del vovente.
Vi sarà
poi apposta la firma del vovente, del superiore generale e di due professi,
assistenti come testimoni.
37.
Emessi i voti annuali per la prima volta, si rinnovano subito, spirato l'anno,
per due volte; questa rinnovazione si chiama giuridica.
Passato
il triennio di voti annuali, si emettono i voti perpetui.
38.
[15]Per rinnovare giuridicamente i voti annuali e per emettere i voti
perpetui, si richiede il voto del Consiglio o generale o provinciale, come si è
detto di sopra.
All'emissione
dei voti perpetui si premettono otto giorni di Esercizi; alla rinnovazione
degli annuali basta premetterne tre.
La
prima professione, come la vestizione, si deve fare nella casa di noviziato.
La
rinnovazione dei voti annuali e la professione perpetua si può fare in un'altra
casa designata dal superiore generale o provinciale.
39. Per
semplice divozione un servo della Carità può in segreto e più volte nell'anno
emettere i voti, ma i voti giuridici si emettono e si rinnovano avanti la
comunità. - 1202 -
40. I
voti di povertà, di castità e di obbedienza temporanei o perpetui sono riservati
alla Santa Sede e però in caso di dispensa bisogna ricorrere alla stessa.
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