Il
Motu Proprio «Praestantia Scripturae Sacrae» del 18 Novembre 1907,
conferma espressamente le condanne inflitte dal Decreto Lamentabili e
dall'Enciclica Pascendi: «Noi rinnoviamo e confermiamo, in
virtù della Nostra Autorità Apostolica, tanto quel Decreto della
Sacra Suprema Congregazione, quanto l'anzidetta Enciclica, aggiungendo la pena
della scomunica a danno di coloro che contraddicano a questi documenti
[...] Questa scomunica poi è indipendente dalle pene, nelle quali
quanti mancheranno in ordine ai surriferiti documenti possano incorrere come
propagatori e difensori di eresie, allorquando le proposizioni, opinioni o
dottrine da essi propugnate siano eretiche; il che agli avversarii dei due
citati documenti accade in non pochi casi e principalmente allorché
difendono gli errori del Modernismo, sintesi di tutte le eresie».
Da: «Insegnamenti pontifici», Vol.
11, La Chiesa, Edizioni Paoline, 1961, nota a al n° 709, p. 525
Con deplorevoli
frutti, l'età nostra, impaziente di freno nell'indagare le somme ragioni
delle cose, non di rado segue talmente le novità, che, lasciata da
parte, per così dire, l'eredità del genere umano, cade in errori
gravissimi. Questi errori sono di gran lunga più pericolosi qualora si
tratti della disciplina sacra, dell'interpretazione della Sacra Scrittura, dei
principali misteri della Fede.
È da dolersi poi
grandemente che, anche fra i cattolici, si trovino non pochi scrittori i quali,
trasgredendo i limiti stabiliti dai Padri e dalla Santa Chiesa stessa, sotto le
apparenze di più alta intelligenza e col nome di considerazione storica,
cercano un progresso dei dogmi che, in realtà, è la corruzione
dei medesimi.
Affinché dunque simili
errori, che ogni giorno si spargono tra i fedeli, non mettano radici nelle loro
anime e corrompano la sincerità della Fede, piacque al Santissimo
Signore Nostro Pio per divina Provvidenza Papa X, che per questo officio della
Sacra Romana ed Universale Inquisizione si notassero e si riprovassero quelli
fra di essi che sono i precipui.
Perciò, dopo istituito
diligentissimo esame e avuto il voto dei Reverendi Signori Consultori, gli
Eminentissimi e Reverendissimi Signori Cardinali Inquisitori generali nelle
cose di fede e di costumi, giudicarono che le seguenti proposizioni
sono da riprovarsi e da condannarsi, come si riprovano e si condannano con
questo generale Decreto:
1. La
legge ecclesiastica che prescrive di sottoporre a previa censura i libri
concernenti la Sacra Scrittura non si estende ai cultori della critica o
dell'esegesi scientifica dei Libri dell'Antico e del Nuovo Testamento.
2.
L'interpretazione che la Chiesa dà dei Libri sacri non è da
disprezzare, ma soggiace ad un più accurato giudizio e alla correzione
degli esegeti.
3. Dai
giudizi e dalle censure ecclesiastiche, emanati contro l'esegesi libera e
superiore, si può dedurre che la fede proposta dalla Chiesa contraddice
la storia, e che i dogmi cattolici in realtà non si possono accordare
con le vere origini della religione cristiana.
4. Il
magistero della Chiesa non può determinare il genuino senso delle sacre
Scritture nemmeno con definizioni dogmatiche.
5.
Siccome nel deposito della fede non sono contenute solamente verità
rivelate, in nessun modo spetta alla Chiesa giudicare sulle asserzioni delle
discipline umane.
6. Nella
definizione delle verità, la Chiesa discente e la Chiesa docente
collaborano in tale maniera, che alla Chiesa docente non resta altro che
ratificare le comuni opinioni di quella discente.
7. La
Chiesa, quando condanna gli errori, non può esigere dai fedeli nessun
assenso interno che accetti i giudizi da lei dati.
8. Sono da
ritenersi esenti da ogni colpa coloro che non tengono in alcun conto delle
riprovazioni espresse dalla Sacra Congregazione dell'Indice e da altre Sacre
Congregazioni Romane.
9. Coloro
che credono che Dio è l'Autore della Sacra Scrittura sono influenzati da
eccessiva ingenuità o da ignoranza.
10.
L'ispirazione dei Libri dell'Antico Testamento consiste nel fatto che gli
Scrittori israeliti tramandarono le dottrine religiose sotto un certo aspetto
particolare in parte conosciuto e in parte sconosciuto ai gentili.
11.
L'ispirazione divina non si estende a tutta la Sacra Scrittura al punto che
tutte e singole le sue parti siano immuni da ogni errore.
12.
L'esegeta, qualora voglia affrontare con utilità gli studi biblici,
deve, anzitutto, lasciar cadere quel certo qual preconcetto inerente l'origine
sovrannaturale della Sacra Scrittura.
13. Gli
stessi Evangelisti e i Cristiani della seconda e terza generazione composero le
parabole evangeliche in modo artificioso così da spiegare gli esigui
frutti della predicazione di Cristo presso i giudei.
14. Gli
Evangelisti riferirono in molte narrazioni non tanto ciò che
effettivamente accadde, quanto ciò che essi ritennero maggiormente utile
ai lettori, ancorché falso.
15. Gli
Evangeli furono soggetti a continue aggiunte e correzioni, fino alla
definizione e alla costituzione del canone; in essi, pertanto, della dottrina
di Cristo, non rimase che un tenue e incerto vestigio.
16. I
racconti d Giovanni non sono propriamente storia, ma mistica contemplazione del
Vangelo; i discorsi contenuti nel suo Vangelo sono meditazioni teologiche sul
Mistero della Salvezza, destituite di verità storica.
17. Il
quarto Evangelo esagerò i miracoli, non solo perché apparissero
maggiormente straordinari, ma anche affinché fossero più adatti a
significare l'opera e la gloria del Verbo Incarnato.
18.
Giovanni rivendica a sé il ruolo di testimone di Cristo; in
verità egli non è che un eccellente testimone di vita cristiana,
ovvero della vita di Cristo alla fine del primo secolo.
19. Gli
esegeti eterodossi espresso più fedelmente il vero senso della Scrittura
di quanto non abbiano fatto gli esegeti cattolici.
20. La
Rivelazione non poté essere altro che la coscienza acquisita dall'uomo
circa la sua relazione con Dio.
21. La
Rivelazione, che costituisce l'oggetto della Fede cattolica, non si è
conclusa con gli Apostoli.
22. I
dogmi, che la Chiesa presenta come rivelati, non sono verità cadute dal
cielo, ma l'interpretazione di fatti religiosi, che la mente umana si è
data con travaglio.
23.
Può esistere, ed esiste in realtà, un'opposizione tra i fatti
raccontati dalla Sacra Scrittura ed i dogmi della Chiesa fondati sopra di essi;
sicché il critico può rigettare come falsi i fatti che la Chiesa
crede certissimi.
24. Non
dev'essere condannato l'esegeta che pone le premesse, cui segue che i dogmi
sono falsi o dubbi, purché non neghi direttamente i dogmi stessi.
25.
L'assenso della Fede si appoggia da ultimo su una congerie di
probabilità.
26. I dogmi
della Fede debbono essere accettati soltanto secondo il loro senso pratico,
cioè come norma precettiva riguardante il comportamento, ma non come
norma di Fede.
27. La
Sacra Scrittura non prova la Divinità di Gesù Cristo; ma è
un dogma che la coscienza cristiana deduce dal concetto di Messia.
28.
Gesù, durante il suo Ministero, non parlava per insegnare di essere il
Messia, né i suoi miracoli miravano a dimostrarlo.
29. Si
può ammettere che il Cristo storico sia molto inferiore al Cristo della
Fede.
30. In
tutti i testi evangelici, il nome «Figlio di Dio» equivale soltanto a
nome «Messia» e non significa assolutamente che Cristo è vero e
naturale Figlio di Dio.
31. La
dottrina su Cristo, tramandata da Paolo, Giovanni e dai Concili Niceno, Efesino
e Calcedonense, non è quella insegnato da Gesù, ma che su
Gesù concepì la coscienza cristiana.
32. Non
è possibile conciliare il senso naturale dei testi evangelici con quello
che i nostri teologi insegnano circa la coscienza e la scienza infallibile di
Gesù Cristo.
33.
È evidente a chiunque non sia influenzato da opinioni preconcette che
Gesù ha professato un errore circa il prossimo avvento messianico, o che
la maggior parte della sua dottrina, contenuta negli Evangeli sinottici,
è priva di autenticità.
34. Il critico
non può affermare che la scienza di Cristo non sia circoscritta da alcun
limite, se non ponendo ipotesi - non concepibile storicamente e che ripugna al
senso morale - secondo la quale Cristo abbia avuto la conoscenza di Dio in
quanto uomo e non abbia voluto in alcun modo darne notizia ai discepoli e alla
posterità.
35. Cristo
non ebbe sempre la coscienza della sua dignità messianica.
36. La
Risurrezione del Salvatore non è propriamente un fatto di ordine
storico, ma un fatto di ordine meramente sovrannaturale, non dimostrato
né dimostrabile, che la coscienza cristiana lentamente trasse dagli
altri.
37. La
Fede nella Risurrezione di Cristo inizialmente non fu tanto nel fatto stesso
della Risurrezione, quanto nella vita immortale di Cristo presso Dio.
38. La
dottrina concernente la Morte espiatrice di Cristo non è evangelica, ma
solo paolina.
39. Le
opinioni sull'origine dei Sacramenti, di cui erano imbevuti i Padri tridentini,
e che senza dubbio ebbero un influsso nei loro Canoni dogmatici, sono molto distanti
da quelle cui ora gli storici del Cristianesimo dànno credito.
40. I
Sacramenti ebbero origine perché gli Apostoli e i loro successori
interpretarono una certa idea e intenzione di Cristo, sotto la persuasione e la
spinta di circostanze ed eventi.
41. I
Sacramenti hanno come unico fine di ricordare alla mente dell'uomo la presenza
sempre benefica del Creatore.
42. La
comunità cristiana inventò la necessità del Battesimo,
adottandolo come rito necessario e annettendo ad esso gli obblighi della professione
cristiana.
43. L'uso
di conferire il Battesimo ai bambini fu un'evoluzione disciplinare, ragion per
cui il Sacramento è diventato due, cioè il Battesimo e la
Penitenza.
44. Nulla
prova che il rito del Sacramento della Confermazione sia stato istituito dagli
Apostoli; la formale distinzione di due Sacramenti, cioè del Battesimo e
della Confermazione, non risale alla storia del cristianesimo primitivo.
45. Non
tutto ciò che narra Paolo a proposito dell'istituzione dell'Eucaristia [I
Cor., 11, 23-25] è da considerarsi fatto storico.
46. Il
concetto della riconciliazione del cristiano peccatore, per autorità
della Chiesa, non fu presente nella comunità primitiva: fu la Chiesa ad
abituarsi lentamente a questo concetto. Per di più, dopo che la
Penitenza fu riconosciuta quale istituzione della Chiesa, non veniva chiamata
col nome di Sacramento, poiché era considerata come Sacramento
vergognoso.
47. Le
parole del Signore «Ricevete lo Spirito Santo; a coloro ai quali
rimetterete i peccati saranno rimessi e a coloro ai quali non li rimetterete
non saranno rimessi» [Joh., 20, 22-23] non si riferiscono al
Sacramento della Penitenza, anche se i Padri tridentini vollero affermarlo.
48.
Giacomo, nella sua epistola [Jac., 5, 14 sqq.], non volle promulgare
un Sacramento di Cristo, ma raccomandare una pia pratica e se in ciò
riconobbe un certo qual mezzo di Grazia, non lo intese con quel rigore con cui
lo intesero i teologi che stabilirono la nozione e il numero dei Sacramenti.
49. Coloro
che erano soliti presiedere alla cena cristiana acquisirono il carattere
sacerdotale per il fatto che essa progressivamente andava assumendo l'indole di
un'azione liturgica.
50. Gli
anziani che, nelle adunanze dei Cristiani, esercitavano l'ufficio di vigilanza,
furono dagli Apostoli creati preti o vescovi per provvedere all'ordinamento
necessario delle crescenti comunità, e non propriamente per perpetuare
la missione e la potestà Apostolica.
51. Il
Matrimonio fu riconosciuto dalla Chiesa come Sacramento della nuova Legge solo
molto tardi; infatti, perché il Matrimonio fosse considerato Sacramento,
era necessario che lo precedesse la piena dottrina della Grazia e la
spiegazione teologica del Sacramento.
52. Cristo
non volle costituire la Chiesa come società duratura sulla terra, per
lunga successione di secoli; anzi, nella mente di Cristo, il regno del Cielo,
unitamente alla fine del mondo, doveva essere prossimo.
53. La
costituzione organica della Chiesa non è immutabile; ma la
società cristiana, non meno della società umana, va soggetta a continua
evoluzione.
54. I
dogmi, i sacramenti, la gerarchia, sia nel loro concetto come nella loro
realtà, non sono che interpretazioni ed evoluzioni dell'intelligenza
cristiana, le quali svilupparono e perfezionarono il piccolo germe latente nel Vangelo
con esterne aggiunte.
55. Simon
Pietro non ha mai sospettato di aver ricevuto da Cristo il primato nella
Chiesa.
56. La
Chiesa Romana diventò capo di tutte le Chiese non per disposizione della
Divina Provvidenza, ma per circostanze puramente politiche.
57. La
Chiesa si mostra ostile ai progressi delle scienze naturali e teologiche.
58. La
verità non è immutabile più di quanto non lo sia l'uomo
stesso, poiché si evolve con lui, in lui e per mezzo di lui.
59. Cristo
non insegnò un determinato insieme di dottrine applicabile a tutti i
tempi e a tutti gli uomini, ma piuttosto iniziò un certo qual moto
religioso adattato e da adattare a diversi tempi e circostanze.
60. La
dottrina cristiana fu, nel suo esordio, giudaica; poi divenne, per successive
evoluzioni, prima paolina, poi giovannea, infine ellenica e universale.
61. Si
può dire senza paradosso che nessun passo della Scrittura, dal primo
capitolo della Genesi fino all'ultimo dell'Apocalisse, contiene una dottrina
perfettamente identica a quella che la Chiesa insegna sullo stesso argomento, e
perciò nessun capitolo della Scrittura ha lo stesso senso per il critico
e per il teologo.
62. Gli
articoli principali del Simbolo apostolico non avevano per i cristiani dei
primi tempi lo stesso significato che hanno per i cristiani del nostro tempo.
63. La
Chiesa si dimostra incapace a tutelare efficacemente l'etica evangelica,
perché ostinatamente si attacca a dottrine immutabili, inconciliabili
con i progressi odierni.
64. Il
progresso delle scienze richiede una riforma del concetto che la dottrina
cristiana ha di Dio, della Creazione, della Rivelazione, della Persona del
Verbo Incarnato e della Redenzione.
65. Il
Cattolicesimo odierno non può essere conciliato con la vera scienza, a
meno che non si trasformi in un cristianesimo non dogmatico, cioè in
protestantesimo lato e liberale.
Nella seguente Feria V, il
giorno 4 dello stesso mese ed anno, fatta di tutte queste cose accurata
relazione al Santissimo Signor Nostro Pio Papa X, Sua Santità
approvò e confermò il Decreto degli Eminentissimi Padri e diede
ordine che tutte e singole le sopra enumerate proposizioni siano considerate da
tutti come riprovate e condannate.
Pietro
Palombelli,
Notaro della Sacra Inquisizione Romana ed Universale
Dato a Roma, presso il Palazzo
del Sant'Uffizio, il giorno 3 del mese di Luglio dell'Anno 1907.
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