5.
Oltre a ciò, a tutti e a ogni singolo fedele di entrambi i sessi, tanto
laici quanto ecclesiastici, secolari e regolari di qualsiasi Ordine,
Congregazione e Istituto, che vivono nelle vostre diocesi, concediamo la
facoltà e il permesso che a questo effetto possano scegliere per
sé qualunque sacerdote confessore, tanto secolare, quanto regolare di
qualunque Ordine e Istituto tra quelli approvati, come è detto
precedentemente, il quale possa assolverli da scomunica, sospensione, interdetto
ed altre sentenze ecclesiastiche, da censure e da pene in qualsiasi occasione o
causa irrogate a jureo ab homine, e così pure per tutti i
peccati, le intemperanze, i crimini e i delitti, ancorché gravi e
straordinari, riservati agli Ordinari territoriali o a Noi stessi e alla Sede
apostolica per qualsiasi Costituzione Nostra o dei Romani Pontefici che Ci
hanno preceduto: Costituzioni delle quali vogliamo siano qui compresi i
contenuti. Soltanto in queste occasioni il confessore, "in foro
conscientiae", potrà assolvere e sciogliere qualsiasi
voto (eccettuati quelli di vincolo religioso e di castità) e permutarlo
in altre opere pie e di salvezza, purché tuttavia siano aggiunte ad
esse, e in ogni caso sopra indicato, una penitenza salutare e qualche altra a
discrezione dello stesso confessore.
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