Encomiata l'eccellenza delle Sacre
Scritture e raccomandatone lo studio, il Nostro Predecessore Leone XIII, di
immortale memoria, nell'Enciclica «Providentissimus Deus», pubblicata
il 18 Novembre 1893, dettò leggi per il retto ordinamento degli Studi
Biblici; e dopo di aver rivendicati i Libri Sacri dagli errori e dalle calunnie
dei Razionalisti, li difese altresi dai placiti di una falsa scienza, che si
decanta come critica sublimiore: i quali placiti, evidentemente, altro non
sono, secondo le sapienti parole del Pontefice, che «commenta Rationalismi
e philologia et finitimis disciplinis detorta».
Per ovviare poi al crescente pericolo della diffusione di idee inconsiderate ed
erronee, lo stesso Nostro Predecessore colle Lettere Apostoliche «Vigilantiae
studiique memores», del 30 Ottobre 1902, istituiva la Pontificia
Commissione Biblica, composta di alcuni Cardinali cospicui per dottrina e per
senno; alla quale Commissione venivano aggiunti come Consultori vari
Ecclesiastici, scelti fra i dotti in materia teologica e biblica, e diversi per
nazionalità, nonché per preferenze di metodi e di pareri nel
campo degli studi esegetici.
Nel far ciò, il Pontefice mirava ad un vantaggio, altamente utile
agli studi e particolarmente consentaneo all'indole dei tempi, vale a dire a
far sì che in seno alla Commissione fossero presentate, ponderate e
discusse sentenze di ogni sorta; e che, prima di addivenire ad una ferma
decisione, i Cardinali, secondo le norme prescritte nelle citate Lettere
Apostoliche, dovessero prendere in accurato esame gli argomenti favorevoli e
contrari alle varie questioni, e niente omettessero di quanto potesse giovare
alla perfetta conoscenza del vero stato dei problemi biblici portati in di
scussione. Soltanto dopo siffatto procedimento, dovessero le prese decisioni
sottoporsi al Sommo Pontefice per la relativa approvazione, ed essere poi
pubblicate. Premessi lunghi esami e deliberazioni profondamente mature, la
Pontificia Commissione Biblica ha felicemente emanate alcune decisioni
oltremodo utili per il vero incremento e per sicura regola degli studi biblici.
Pur tuttavia Noi vediamo che alcuni, troppo proclivi ad opinioni e metodi
infetti di malsane novità, e troppo teneri per una malintesa
libertà, che è vera ed intemperante licenza, pericolosissima in
materia dottrinale e feconda di mali assai gravi contro la purezza della fede,
non hanno fatto, né fanno alle menzionate decisioni, malgrado
l'approvazione ad esse data dal Pontefice, quella ossequiente accoglienza che
si dovrebbe.
Per la qual cosa troviamo necessario di dichiarare e di decretare, come con
questo Nostro atto dichiariamo ed espressamente decretiamo, che tutti sono
tenuti in coscienza a sottomettersi alle decisioni passate e future della
Pontificia Commissione Biblica, non altrimenti che ai Decreti dottrinali delle
Sacre Congregazioni approvati dal Pontefice; e che coloro, i quali verbalmente
od in iscritto contraddicono a tali decisioni, non vanno esenti dalla nota di
disobbedienza e di temerità, né, per conseguenza, sono immuni da
colpa grave: ciò indipendentemente dallo scandalo che arrecano, e dalle
responsabilità che possano incorrere a Dio per altre temerità ed
errori che sogliono accompagnare simili opposizioni.
Inoltre, nell'intento di reprimere la crescente audacia di non pochi
modernisti, i quali con ogni sorta di sofismi e di male arti si studiano di
togliere forza ed effcacia non solo al decreto «Lamentabili sane exitu»,
emanato per Nostro ordine dalla S. Congregazione del Sant'Uffizio il 3 Luglio
1907, ma anche alla Nostra Enciclica «Pascendi Dominici gregis» del
dì 8 settembre di questo stesso anno, Noi rinnoviamo e confermiamo, in
virtù della Nostra Apostolica autorità, tanto quel Decreto della
Sacra Suprema Congregazione, quanto l'anzidetta Enciclica, aggiungendo la pena
della scomunica a danno di coloro che contraddicano a questi documenti, e
decretoriamente dichiarando che chiunque ardirà sostenere, il che Dio
non permetta, alcuna delle proposizioni, opinioni e dottrine riprovate nell'uno
o nell'altro dei documenti suddetti, sarà soggetto ipso facto
alla censura del Capo Docentes della Costituzione «Apostolicae
Sedis», che è la prima delle scomuniche latae sententiae
riservate simpliciter al Romano Pontefice.
Questa scomunica poi è indipendente dalle pene, nelle quali quanti
mancheranno in ordine ai surriferiti documenti possono incorrere come
propagatori e difensori di eresie, allorquando le proposizioni, opinioni o
dottrine da essi propugnate siano eretiche; il che agli avversari dei due
citati documenti accade in non pochi casi, e principalmente allorché
difendono gli errori del Modernismo, sintesi di tutte le eresie.
Presi questi provvedimenti, Noi torniamo a raccomandare caldamente agli
Ordinari diocesani ed ai Superiori degli Istituti Religiosi di vegliare con
ogni diligenza sugli insegnanti, specialmente dei Seminari; e quando li vedano
infetti di errori modernisti e di malsane novità, ovvero meno sottomessi
alle prescrizioni della Santa Sede, in qualsiasi modo pubblicate, li
allontanino affatto dall'insegnamento. Per egual modo, escludano dalle sacre
Ordinazioni quei giovani, i quali lascino il più piccolo dubbio di
correr dietro a dottrine condannate o a dannose novità. Nell'istesso
tempo li esortiamo ad invigilare sempre e con ogni premura i libri e le altre
pubblicazioni, già troppo numerose, che presentino idee e tendenze
simili a quelle condannate nell'Enciclica e nel Decreto; libri e pubblicazioni
di tal fatta eliminino dalle librerie cattoliche e molto più dalle mani
della gioventù studiosa e del Clero.
Adempiendo con zelo questo ufficio, essi promoveranno altresì la
vera e solida cultura intellettuale, che deve essere precipuo oggetto della
Pastorale sollecitudine.
In forza dell'autorità Nostra, Noi vogliamo e comandiamo che tutte
queste disposizioni restino fisse ed abbiano efficacia, non ostante qualunque cosa
in contrario.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 18 Novembre 1907, anno V del Nostro
Pontificato.
PIO PP. X.
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