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Ioannes Paulus PP. II
Apostolos suos

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  • II L'UNIONE COLLEGIALE TRA I VESCOVI
    • 11
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11. Per inquadrare correttamente e meglio comprendere come l'unione collegiale si manifesta nell'azione pastorale congiunta dei Vescovi di una zona geografica, giova ricordare, pur brevemente, come i singoli Vescovi, nella loro cura pastorale ordinaria, si rapportano alla Chiesa universale. Occorre, infatti, tenere presente che l'appartenenza dei singoli Vescovi al Collegio episcopale si esprime, nei confronti di tutta la Chiesa, non solo coi suddetti atti collegiali, ma anche con la sollecitudine per essa che, sebbene non venga esercitata con atto di giurisdizione, sommamente contribuisce tuttavia al bene della Chiesa universale. Tutti i Vescovi, infatti, devono promuovere e difendere l'unitа della fede e la disciplina comune a tutta la Chiesa, e promuovere ogni attivitа comune a tutta la Chiesa, specialmente nel procurare che la fede cresca e sorga per tutti gli uomini la luce della piena veritа.(47) « Del resto и una veritа che, reggendo bene la propria Chiesa come porzione della Chiesa universale, contribuiscono essi stessi efficacemente al bene di tutto il Corpo mistico, che и pure il corpo delle Chiese ».(48)

Non soltanto con il buon esercizio del munus regendi nelle loro Chiese particolari i Vescovi contribuiscono al bene della Chiesa universale, ma anche con l'esercizio delle funzioni di insegnamento e di santificazione.

Certamente i singoli Vescovi, in quanto maestri di fede, non si rivolgono all'universale comunitа dei fedeli se non con un atto di tutto il Collegio episcopale. Infatti, solo i fedeli affidati alla cura pastorale di un Vescovo devono accordarsi col suo giudizio dato a nome di Cristo in materia di fede e di morale e aderirvi col religioso ossequio dello spirito. In realtа « i Vescovi quando insegnano in comunione col Romano Pontefice devono essere da tutti ascoltati con venerazione quali testimoni della divina e cattolica veritа »; (49) e il loro insegnamento, in quanto trasmette fedelmente ed illustra la fede da credere e da applicare alla vita, и di grande vantaggio a tutta la Chiesa.

Anche il singolo Vescovo, in quanto и « distributore della grazia del supremo sacerdozio »,(50) nell'esercizio della sua funzione di santificare contribuisce in grande misura all'opera della Chiesa di glorificazione di Dio e di santificazione degli uomini. Questa и un'opera di tutta la Chiesa di Cristo che agisce in ogni legittima celebrazione liturgica che viene realizzata in comunione col Vescovo e sotto la sua direzione.




47) Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 23.



48) Ibid.



49) Ibid., 25.



50) Ibid., 26.






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