17.
Poichй la finalitа delle Conferenze dei Vescovi и provvedere
al bene comune delle Chiese particolari di un territorio attraverso la
collaborazione dei sacri Pastori alla cui cura esse sono affidate, ogni singola
Conferenza deve comprendere tutti i Vescovi diocesani del territorio e quelli che
nel diritto sono loro equiparati, nonchй i Vescovi coadiutori, i Vescovi
ausiliari e gli altri Vescovi titolari che esercitano in quel territorio uno
speciale incarico affidato dalla Sede Apostolica o dalla stessa Conferenza
Episcopale.(66) Nelle riunioni plenarie della Conferenza Episcopale ai
Vescovi diocesani e a quelli che nel diritto sono loro equiparati, nonchй
ai Vescovi coadiutori, compete il voto deliberativo; e ciт per il diritto
stesso, non potendo prevedere altrimenti gli statuti della
Conferenza.(67) Il Presidente e il Vice Presidente della Conferenza
Episcopale devono essere scelti soltanto tra i membri che sono Vescovi
diocesani.(68) Per quanto concerne i Vescovi ausiliari e gli altri
Vescovi titolari membri della Conferenza Episcopale, resta alla determinazione
degli statuti della Conferenza che il loro voto sia deliberativo o
consultivo.(69) A questo riguardo si dovrа tener conto della
proporzione tra Vescovi diocesani e Vescovi ausiliari e altri Vescovi titolari,
perchй una eventuale maggioranza di questi non condizioni il governo
pastorale dei Vescovi diocesani. Si ritiene opportuno perт che gli
statuti delle Conferenze Episcopali prevedano la presenza dei Vescovi emeriti
con voto consultivo. Si abbia particolare cura di farli partecipare a talune
Commissioni di studio, quando si trattano temi nei quali un Vescovo emerito sia
particolarmente competente. Attesa la natura della Conferenza Episcopale, la
partecipazione del membro della Conferenza non и delegabile.
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