19.
L'autoritа della Conferenza Episcopale e il suo campo di azione vengono a
trovarsi in stretto rapporto con l'autoritа e l'azione del Vescovo
diocesano e dei Presuli a lui equiparati. I Vescovi « presiedono in luogo di
Dio al gregge, di cui sono Pastori, quali maestri di dottrina, sacerdoti del
sacro culto, ministri del governo (...). Per divina istituzione sono succeduti
al posto degli Apostoli, quali Pastori della Chiesa »,(71) e « reggono
le Chiese particolari a loro affidate, come vicari e delegati di Cristo, col
consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autoritа e la sacra
potestа (...). Questa potestа, che personalmente esercitano in nome
di Cristo, и propria, ordinaria e immediata ».(72) Il suo
esercizio и regolato dalla suprema autoritа della Chiesa, e questo
come necessaria conseguenza del rapporto tra Chiesa universale e Chiesa
particolare, poichй questa non esiste se non come porzione del Popolo di
Dio « nella quale opera ed и realmente presente l'unica Chiesa cattolica
».(73) Infatti, « il primato del Vescovo di Roma ed il Collegio
episcopale sono elementi propri della Chiesa universale non derivati dalla
particolaritа delle Chiese, ma tuttavia interiori ad ogni Chiesa
particolare ».(74) Come parte di siffatta regolamentazione, l'esercizio
della sacra potestа del Vescovo puт essere circoscritto, entro
certi limiti, in vista dell'utilitа della Chiesa o dei fedeli,(75)
e questa previsione si trova esplicita nella norma del Codice di Diritto
Canonico ove si legge: « Compete al Vescovo diocesano nella diocesi affidatagli
tutta la potestа ordinaria, propria e immediata che и richiesta per
l'esercizio del suo ufficio pastorale, fatta eccezione per quelle cause che dal
diritto o da un decreto del Sommo Pontefice sono riservate alla suprema oppure
ad altra autoritа ecclesiastica ».(76)
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