IV
NORME COMPLEMENTARI
SULLE CONFERENZE DEI VESCOVI
Art. 1. –
Perchй le dichiarazioni dottrinali della Conferenza dei Vescovi in
riferimento al n. 22 della presente Lettera costituiscano un magistero
autentico e possano essere pubblicate a nome della Conferenza stessa, и
necessario che siano approvate all'unanimitа dai membri Vescovi oppure
che, approvate nella riunione plenaria almeno dai due terzi dei Presuli che
appartengono alla Conferenza con voto deliberativo, ottengano la revisione (recognitio)
della Sede Apostolica.
Art. 2. –
Nessun organismo della Conferenza Episcopale, tranne la riunione plenaria, ha
il potere di porre atti di magistero autentico. Nй la Conferenza
Episcopale puт concedere tale potere alle Commissioni o ad altri
organismi costituiti al suo interno.
Art. 3. – Per
altri tipi di intervento diversi da quelli di cui all'articolo 2, la
Commissione dottrinale della Conferenza dei Vescovi deve essere autorizzata
esplicitamente dal Consiglio Permanente della Conferenza.
Art. 4. – Le
Conferenze Episcopali devono rivedere i loro statuti perchй siano
coerenti con i chiarimenti e le norme del presente documento oltrechй con
il Codice di Diritto Canonico, ed inviarli successivamente alla Sede Apostolica
per la revisione (recognitio), a norma del can. 451 del C.I.C.
Affinchй
l'azione delle Conferenze Episcopali sia sempre piщ ricca di frutti di
bene, imparto cordialmente la mia Benedizione.
Dato a Roma,
presso San Pietro, il giorno 21 di maggio, solennitа dell'Ascensione del
Signore, dell'anno 1998, ventesimo di Pontificato.
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