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Congregazione per la Dottrina della Fede
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III.  Esame con procedura ordinaria

Art. 8.  L'esame ordinario si adotta quando uno scritto sembra contenere errori dottrinali gravi, la cui identificazione richiede attento discernimento e il suo eventuale influsso negativo sui fedeli non sembra rivestire particolare urgenza. Esso si articola in due fasi: la fase interna costituita dalla investigazione previa svolta nella sede della Congregazione,[9][9] e la fase esterna che prevede la contestazione e il dialogo con l'Autore.[10][10]

Art. 9.  Il Congresso designa due o più esperti che esaminano gli scritti in questione, esprimono il proprio parere e valutano se il testo è conforme alla dottrina della Chiesa.

Art. 10.  Lo stesso Congresso nomina il «relator pro auctore», che ha il compito di mostrare con spirito di verità gli aspetti positivi della dottrina e i pregi dell'Autore, di cooperare all'interpretazione genuina del suo pensiero nel contesto teologico generale e di esprimere un giudizio riguardo all'influsso delle opinioni dell'Autore. A tale scopo egli ha diritto di prendere in esame tutti gli atti riguardanti il caso.

Art. 11.  La relazione dell'Ufficio, nella quale sono contenute tutte le notizie utili per l'esame del casocompresi i precedenti–, i pareri degli esperti e la presentazione del «relator pro auctore», viene distribuita alla Consulta

Art. 12.  Alla Consulta possono essere invitati, oltre ai Consultori, al «relator pro auctore» e all'Ordinario dello stesso, il quale non può farsi sostituire ed è vincolato al segreto, anche gli esperti che hanno preparato i pareri.[11][11] La discussione ha inizio con l'esposizione del «relator pro auctore», che fa una presentazione complessiva del caso. Dopo di lui, l'Ordinario dell'Autore, gli esperti e ogni Consultore esprimono, a voce e per iscritto, il proprio parere sul contenuto del testo esaminato. Il «relator pro auctore» e gli esperti possono rispondere alle eventuali osservazioni e offrire dei chiarimenti.

Art. 13.  Finita la discussione, i soli Consultori rimangono in aula per la votazione generale sull'esito dell'esame, allo scopo di determinare se nel testo si riscontrano errori dottrinali, oppure opinioni pericolose, specificandole in concreto alla luce delle diverse categorie di proposizioni di verità contenute nella Professio fidei.[12][12]

Art. 14.  Tutta la ponenza con il verbale della discussione, la votazione generale e i voti dei Consultori è sottoposta all'esame della Sessione Ordinaria della Congregazione che decide se si deve procedere ad una contestazione all'Autore e in caso affermativo su quali punti.

Art. 15. Le decisioni della Sessione Ordinaria sono sottoposte alla considerazione del Sommo Pontefice.[13][13]

Art. 16. Se nella fase precedente è stato deciso di procedere ad una contestazione, se ne informa l'Ordinario dell'Autore o gli Ordinari interessati, nonché i competenti Dicasteri della Santa Sede.

Art. 17.  L'elenco delle proposizioni erronee o pericolose da contestare, corredato da una motivata argomentazione e dalla documentazione necessaria per la difesa «reticito nomine», è comunicato, tramite l'Ordinario, all'Autore e ad un suo Consigliere, che egli ha diritto di indicare, con il benestare dello stesso Ordinario, perché lo assista. L'Autore deve presentare per iscritto, entro tre mesi utili, la sua risposta. E' opportuno che l'Ordinario insieme alla risposta scritta dell'Autore faccia pervenire alla Congregazione un proprio parere.

Art. 18.  E' prevista anche la possibilità di un incontro personale dell'Autore, assistito dal suo Consigliere, che prende parte attiva al colloquio, con alcuni delegati della Congregazione. In questa eventualità i delegati della Congregazione, nominati dal Congresso, devono redigere un verbale del colloquio e firmarlo insieme all'Autore e al suo Consigliere.

Art. 19.  Nel caso che l'Autore non invii la risposta scritta, sempre richiesta, la Sessione Ordinaria prende le opportune decisioni.

Art. 20.  Il Congresso esamina la risposta scritta dell'Autore, nonché il verbale dell'eventuale colloquio. Se da essi risultassero elementi dottrinali veramente nuovi, che richiedano una valutazione approfondita, decide se la questione debba essere ripresentata alla Consulta, la quale potrebbe essere allargata con l'inserimento di altri esperti, compreso anche il Consigliere dell'autore, nominato a norma dell' art. 17. In caso contrario la risposta scritta e il verbale del colloquio vengono sottoposti direttamente al giudizio della Sessione Ordinaria.

Art. 21.  Se la Sessione Ordinaria ritiene che la questione sia stata risolta in maniera positiva, e la risposta è sufficiente, non si procede ulteriormente. In caso contrario, si prendono le misure adeguate, anche per il bene dei fedeli. Inoltre la Sessione Ordinaria decide se e come deve essere pubblicato l'esito dell'esame.

Art. 22.  Le decisioni della Sessione Ordinaria sono sottoposte all'approvazione del Sommo Pontefice e quindi comunicate all'Ordinario dell'Autore, alla Conferenza Episcopale e ai Dicasteri interessati.

 




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