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| Congregazione per la Dottrina della Fede Agendi ratio IntraText CT - Lettura del testo |
IV. Esame con procedura urgente
Art. 23. L'esame con procedura urgente si adotta quando lo scritto è chiaramente e sicuramente erroneo e allo stesso tempo dalla sua divulgazione potrebbe derivare o già ne deriva un danno grave ai fedeli. In questo caso vengono informati subito l'Ordinario o gli Ordinari interessati, nonché i competenti Dicasteri della Santa Sede.
Art. 24. Il Congresso nomina una Commissione con lo speciale incarico di determinare quanto prima le proposizioni errate e pericolose.
Art. 25. Le proposizioni individuate dalla Commissione, insieme alla relativa documentazione, sono sottoposte alla Sessione Ordinaria, la quale darà priorità all'esame della questione.
Art. 26. Le suddette proposizioni, qualora siano giudicate dalla Sessione Ordinaria effettivamente erronee e pericolose, dopo l'approvazione del Santo Padre sono trasmesse all'Autore, tramite l'Ordinario, con l'invito a correggerle entro due mesi utili.
Art. 27. Qualora l'Ordinario, sentito l'Autore, ritenesse necessario chiedergli anche una spiegazione scritta, essa deve essere trasmessa alla Congregazione, accompagnata dal parere dell'Ordinario stesso. Tale spiegazione viene successivamente presentata alla Sessione Ordinaria per le opportune decisioni.