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Sinodo dei vescovi
XI Assemblea Generale ordinaria

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  • 14 - sabato, 08 ottobre 2005
    • COMMEMORAZIONE DEL XL ANNIVERSARIO DELL’ISTITUZIONE DEL SINODO DEI VESCOVI
      • I. RELAZIONI
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I. RELAZIONI

-- Il Sinodo dei Vescovi ha 40 anni - Aspetti teologici del Sinodo dei Vescovi
S.Em.R. Card. Jozef TOMKO, Prefetto emerito della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli; Presidente del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali

Introduzione

Il Sinodo dei Vescovi ha compiuto quarant'anni. Paolo VI lo ha annunciato nella sua allocuzione all'inizio dell 'ultima sessione del Concilio Vaticano II e lo istituì con il motu proprio "Apostolica sollicitudo" del 15 settembre 1965. Da allora, esso è ormai entrato nella vita della Chiesa cattolica come un organismo vivo che esprime, qualifica e anima la vita della Chiesa. Oggi ringraziamo Dio per la sua esistenza.
Sono stato chiamato dalla fiducia del Santo Padre Benedetto XVI, su proposta dell'Eccellentissimo Segretario Generale, a commemorare questo anniversario illustrando gli aspetti teologici del Sinodo dei Vescovi. Ringrazio per la gradita designazione che è per me non solo un onore ma soprattutto un'occasione di rendere la personale testimonianza della vitalità dell'istituto sinodale, come l'ho sperimentata nei lunghi anni. Ho potuto assistere alla prima assemblea generale del Sinodo nel 1967 come uno dei cinque segretari speciali. Nel luglio 1979 il giovane Papa Giovanni Paolo II mi ha chiamato a sostituire il primo Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, Mons. Wladyslaw Rubin, nominato Cardinale. In sei anni di attività ho potuto organizzare sotto la personale guida dell'amato Pontefice due Assemblee generali (sul matrimonio e la famiglia e sulla riconciliazione e la penitenza) e l'Assemblea particolare per l'Olanda, lanciando la preparazione di due altre Assemblee: quella generale ordinaria sui laici e l'altra straordinaria sugli adempimenti del Concilio Vaticano II. Nell 'aprile del 1985 ho passato le redini della Segreteria Generale del Sinodo al compianto Cardinale Jan Schotte, ma in seguito ho potuto assistere quale Prefetto del Dicastero missionario a tutte le Assemblee sinodali, con funzione di Presidente Delegato per l'Assemblea speciale per l'Asia.
Mi sia concessa venia se menziono queste esperienze per poter di più corroborare la mia gioiosa testimonianza sul Sinodo dei Vescovi. Il tempo assegnatomi mi obbliga ad essere fin troppo sintetico sull'istituzione sinodale che concentra varie realtà teologiche, in specie ecclesiologiche. Dividerò il discorso in seguenti temi: Fonti, origine e sviluppi del Sinodo dei Vescovi, Struttura e finalità, Basi ecclesiologiche: communio e collegialitas, Rappresentanza dell'intero Episcopato, Il voto collegiale al Sinodo, Conclusione.

1. Fonti, origine e sviluppi del Sinodo dei Vescovi
Come ha rilevato Giovanni Paolo II, il Sinodo dei Vescovi è germogliato nel fertile terreno del Concilio Vaticano II ed ha potuto vedere il sole grazie alla sensibile mente di Paolo VI. Pur avendo qualche limitata analogia con altre forme collegiali come i sinodi romani, medievali, regionali, patriarcali, il "sobor" e il "synodos endemousa" delle chiese orientali, il Sinodo dei Vescovi è un'istituzione nuova, diversa da queste forme e anche dal Concilio Ecumenico 1.
Paolo VI ha colto un'imprecisa idea, che girava nell'ambiente conciliare, di un consiglio stabile dei Vescovi che affiancasse il Papa e la Curia Romana nel reggere la Chiesa universale, e nell'aprire l'ultima sessione del Concilio Vaticano II ha, in data 15 settembre 1965, con il motu proprio "Apostolica sollicitudo" solennemente istituito il Sinodo dei Vescovi, per "rafforzare con più stretti vincoli la Nostra unione con i Vescovi,... affinchè non Ci venga a mancare il sollievo della loro presenza, l'aiuto della loro prudenza ed esperienza, la sicurezza del loro consiglio, l'appoggio della loro autorità", nonché "per dare ai medesimi la possibilità di prendere parte in maniera più evidente e più efficace alla Nostra sollecitudine per la Chiesa universale"2. Dopo questa introduzione, Paolo VI ha dato in 12 articoli un solido impianto teologico e giuridico al nuovo istituto sulle basi dei decreti conciliari già approvati.
Il Sinodo dei Vescovi ha potuto trovare ancora la menzione nei due Decreti votati nella susseguente ultima sessione del Vaticano II, e cioè nel Decreto sui Vescovi "Christus Dominus", al n.5, e in quello sulle missioni "Ad Gentes", al n.29.
Giovanni Paolo II, che si riteneva "cresciuto nel Sinodo" 3, ne ha approfondito la teologia, consolidata l'autonomia, accresciuta l'autorità e collegialità. Membro di tutte le Assemblee sinodali, presente in tutte da Arcivescovo o da Papa, salvo in una (per solidarietà con il Cardinale Wyszynski, impedito dal governo), relatore al Sinodo del 1974, Egli ha elaborato un'elevata "visione" teologica e giuridica sull'istituzione sinodale ed ha voluto sottolinearne l’autorità collegiale anche nel titolo delle Esortazioni apostoliche con l'aggiunta "post-sinodali". Già nel 1972 il giovane Arcivescovo Karol Wojtyla ha pubblicato sul settimanale cattolico "Tygodnik powszechny" un lungo e penetrante studio teologico sul Sinodo dei Vescovi 4 che è stato tradotto in italiano nel 19805. In prossimità del ventennio del Sinodo il Consiglio della Segreteria Generale del Sinodo ha dedicato cinque giorni, dal 26 al 30 aprile 1983, allo studio della natura e del funzionamento del Sinodo 6. Alla fine della riunione il Papa ha rivolto ai partecipanti un denso discorso che è una profonda sintesi del suo pensiero. In esso accenna alle tre fasi del Sinodo dei Vescovi: preparativa, assembleare e la terza che chiama "post-sinodale" e individua nell' applicazione concreta che viene data alle conclusioni sinodali. Più tardi, nel 1994, il Sinodo speciale, continentale, sull' Africa gli ha fornito l'occasione per considerare come terza fase, - cioè "celebrativa" come l'ha chiamata -, la solenne consegna delle conclusioni alle particolari chiese direttamente interessate.
Un ulteriore sviluppo si è avuto con il nuovo Codice di Diritto Canonico nel 1983, che tratta succintamente del Sinodo dei Vescovi nei canoni 342-348, rimandando per i dettagli al "diritto peculiare", cioè al motu proprio "Apostolica sollicitudo" (AS) e al Regolamento del Sinodo dei Vescovi.

2. Struttura e finalità del Sinodo
Riprendendo quasi letteralmente il voto espresso nel Decreto del Concilio Vaticano II "Christus Dominus" (num.5), Paolo VI ha istituito il Sinodo come " consiglio permanente di Vescovi per la Chiesa universale", soggetto direttamente al Papa, ed ha precisato la sua natura come:
"a) un'istituzione ecclesiastica centrale, b) rappresentante tutto l'episcopato cattolico, c) perpetua per su natura" (AS, art.I). Le finalità sono descritte nell'art.II dell'AS. Nell'art.III viene assegnata al Sinodo la sua funzione: "Al Sinodo dei Vescovi spetta per sua natura il compito di dar informazioni e consigli. Potrà anche godere di potestà deliberativa, quando questa gli sia stata conferita dal Romano Pontefice, al quale spetta in tal caso ratificare le decisioni del Sinodo".
Il nuovo Codice di Diritto Canonico delimita la struttura e le fmalità del Sinodo nei primi due dei sette canoni. Nel can.342 ne presenta quasi una definizione giuridico-teologica: "Il Sinodo dei Vescovi è un' Assemblea dei Vescovi i quali, scelti dalle diverse Regioni dell'orbe, si riuniscono in tempi determinati per favorire una stretta unione fra il Romano Pontefice e i Vescovi stessi, e per prestare aiuto con il loro consiglio al Romano Pontefice nella salvaguardia e nell'incremento della fede e dei costumi, nell'osservanza e nel consolidamento della disciplina eccleiastica e inoltre per studiare i problemi riguardanti l'attività della Chiesa nel mondo". Voglio notare che il Decreto del Concilio Vaticano II Ad Gentes" attribuisce al Sinodo il compito poco menzionato nella prassi di "seguire con particolare sollecitudine l'attività missionaria" (AG,n.29). Il can.343 stabilisce: "Spetta al Sinodo dei Vescovi discutere sulle questioni proposte ed esprimere dei voti, non però dirimerle ed emanare decreti su tali questioni, a meno che in casi determinati il Romano Pontefice, cui spetta in questo caso ratificare le decisioni del Sinodo, non gli abbia concesso potestà deliberativa".
Queste descrizioni sono essenziali anche sotto l’aspetto teologico.

3. Basi teologiche: communio e collegialitas.
Come si colloca l'istituzione del Sinodo dei Vescovi nella Chiesa? Su quali basi teologiche ed in specie ecclesiologiche poggia?
Paolo VI nel Documento costitutivo del Sinodo lo definisce come "uno speciale consiglio permanente di sacri pastori" e parla genericamente della "viva unione (del Papa) con i Vescovi", sperimentata durante il Concilio che potrebbe portare anche dopo il Concilio al popolo cristiano la larga abbondanza di benefici" 7. Senza menzionare espressamente la collegialità, egli la utilizza nel significato elaborato nella Costituzione dogmatica "Lumen Gentium" e nella "Nota praevia".
Giovanni Paolo II trova la fondazione teologica del Sinodo dei Vescovi remotamente nell 'unità della Chiesa che si esprime concretamente e dinamicamente nella vita di comunione tra le singole chiese locali, e di collegialità tra tutti i Vescovi, incluso in particolare quello di Roma. Le due realtà intimamente collegate, la comunione e la collegialità, tornano continuamente nei suoi discorsi sul Sinodo, ma con particolare vigore e rigore nell' Allocuzione al Consiglio della Segreteria Generale del 30 aprile 1983. Egli afferma: "Il Sinodo è lo strumento della collegialità ed un potente fattore della comunione...Si tratta di uno strumento efficace, agile, tempestivo, puntuale a servizio di tutte le chiese locali e della collegialità" 8. L'unità dinamica ossia la "communio" ecclesiale è per Giovanni Paolo II l'ultimo fondamento in cui si radica il Sinodo dei Vescovi che sorge come un'esigenza dell'unità e della comunione. Ma allo stesso tempo il Sinodo, una volta esistente e funzionante, diventa uno strumento che trova nell'unità e nella comunione ecclesiale la sua più profonda finalità. Attraverso la viva collegialità dei Vescovi, compreso quello di Roma, il Sinodo dei Vescovi raggiunge la comunione dei fedeli tutti nelle chiese particolari.
La ricca visione del Sinodo dei Vescovi del grande Papa parte quindi dalla esigenza della comunione e tocca una delle note fondamentali della Chiesa e cioè la sua unità, esigenza nella quale questo Organismo trova le sue radici ultime e ad essa contribuisce. Ma la base immediata della "sinodalità" è la collegialità, o come Egli si esprime nella prima Enciclica "Redemptor hominis ", "il principio della collegialità"9. Per Giovanni Paolo II il Sinodo dei Vescovi è "un'espressione particolarmente fruttuosa e lo strumento della collegialità" 10, ed anche "un'espressione privilegiata della collegialità episcopale, con la quale i pastori delle diocesi partecipano con il Vescovo di Roma alla sollecitudine per tutte le chiese" 11.
Però di quale collegialità parlava Giovanni Paolo II e parliamo noi in rapporto al Sinodo dei Vescovi? Come è ben noto, il Concilio Vaticano II nella Costituzione dogmatica "Lumen Gentium" e nella "Nota praevia" parlano del Collegio dei Vescovi e del suo potere nel senso di una stretta collegialità. Come si esprime Giovanni Paolo II, "tutti i Vescovi della Chiesa con a capo il Vescovo di Roma, successore di Pietro, "perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità" (LG,23) dell 'episcopato, formano il collegio che succede a quello apostolico con a capo Pietro. La solidarietà che li lega e la sollecitudine per l'intera Chiesa si manifestano in sommo grado quando tutti i Vescovi sono radunati "cum Petro et sub Petro" nel Concilio ecumenico. Tra il Concilio e il Sinodo esiste evidentemente una differenza qualitativa, ma, ciò nonostante, il Sinodo esprime la collegialità in maniera altamente intensa seppur non uguale a quella realizzata dal Concilio" 12.
Secondo il Concilio Vaticano II il Collegio dei Vescovi "esercita la potestà sulla Chiesa universale anche mediante l'azione congiunta dei Vescovi sparsi nel mondo, se essa come tale è indetta o liberamente recepita dal Romano Pontefice, così che si realizzi un vero atto collegiale" (CJ.C., can.337, §2 e LG,22). Il Concilio ammette tuttavia, oltre la collegialità nel senso stretto anche altre forme di collegialità nel senso più largo. Giovanni Paolo II si muove nel contesto di questa collegialità che si può applicare, con varia gradualità e intensità, a diverse forme in cui può trovare la sua espressione "l' affectus collegialis" (che non è un semplice sentimento!) dei gruppi più ristretti dei Vescovi, come per esempio il Collegio cardinalizio, le Conferenze episcopali e altre strutture collegiali a carattere internazionale o continentale (cfr. Enc.Redemptor hominis”, 5).

4. Il Sinodo dei Vescovi come rappresentanza dell'intero episcopato
Ma come si deve allora intendere la qualità attribuita da Paolo VI nello stesso Documento costitutivo al Sinodo dei Vescovi come "rappresentante di tutto l’episcopato cattolico" (AS, art.I) e come si spiega alla luce del Decreto conciliare "Christus Dominus" la natura collegiale del Sinodo dei Vescovi "che rappresentando tutto l'episcopato cattolico, insieme dimostra che tutti i Vescovi sono partecipi, in gerarchica comunione, della sollecitudine della Chiesa universale" (CD, 5) ? L'inciso, per di più, è stato omesso nella descrizione strettamente giuridica del Sinodo nel Codice di Diritto Canonico (del 1983), can.342. Nel primo ventennio si discuteva se i Vescovi partecipanti con il Papa al Sinodo rappresentassero l'intero episcopato cattolico, ossia il collegio dei Vescovi nel senso proprio, oppure soltanto nel senso morale. Nel primo caso il Sinodo potrebbe agire a nome del Collegio episcopale ed avere il potere deliberativo per sua natura (suapte natura). Nel secondo caso bisogna intendere questa rappresentanza nel senso che attraverso i Vescovi scelti e partecipanti viene rispecchiata la composizione dell'intero episcopato anche nella sua distribuzione geografica, per cui questo gruppo di Vescovi al Sinodo non può avere il potere deliberativo di per sé ma solo per delega del Papa.
Il vero significato dell'inciso è stato chiarito nel senso morale-teologico e non nel senso proprio giuridico sulla base degli Atti del Concilio Vaticano II, ed in specie della Relazione del Vescovo Mons.J.Gargitter, Relatore per questa parte del Decreto "Christus Dominus". Anche la Costituzione dogmatica "Lumen Gentium" esclude ai singoli Vescovi la possibilità di decidere con atti di giurisdizione sulle altre chiese particolari (LG, 23), ciò che vale pure per i gruppi di Vescovi. La loro sollecitudine riguarda la promozione e la difesa dell'unità della fede e della disciplina comune, la propagazione della fede e l'amore per tutto il Corpo mistico, in specie per le membra povere, sofferenti e perseguitate (Cfr.ibid.). La rappresentanza dell'intero episcopato cattolico al Sinodo deve essere intesa in tal senso. Non si vede come questa "rappresentanza" sia di tale natura da poter - senza un ricorso speciale ai poteri primaziali petrini - essere considerata capace di un atto strettamente collegiale dell'intero collegio, oppure vincolare l'intero collegio e tutta la Chiesa. Né si vede come il Sinodo con tali poteri deliberativi "suapte natura" differisca dal Concilio ecumenico.
Pur riconoscendo che il numero dei Vescovi necessari per "rappresentare" l'intero episcopato non può essere stabilito secondo un criterio rigidamente matematico (in alcuni Concili ecumenici era piuttosto basso), sembra fuori ogni misura supporre che 200 Vescovi possano obbligare con le loro deliberazioni 4. 700 Vescovi e più di un miliardo di cattolici, senza che un tale potere venga loro delegato da colui che è il principio dell'unità nella Chiesa, cioè dal Papa.
Il Card.Ratzinger l'ha espresso in maniera lapidaria in una frase: "La suprema autorità su tutta la Chiesa, di cui gode il Collegio dei Vescovi unito al Romano Pontefice può essere esercitata solo in due modi: in modo solenne nel Concilio Ecumenico, in altro modo con un atto comune dei Vescovi sparsi per tutta la terra (LG, 22). Ma secondo la tradizione cattolica, orientale e occidentale, non si può concepire che i Vescovi possano concedere ad alcuni Vescovi da loro scelti questa loro facoltà partecipativa al governo della Chiesa universale" 13
In conclusione, i Vescovi nel Sinodo rappresentano l'episcopato cattolico del mondo in maniera morale e manifestativa e il loro voto è per sé consultivo, potendo diventare deliberativo soltanto per delega del Romano Pontefice.

5. Il voto consultivo al Sinododei Vescovi
Il Card. Wojtyla si è soffermato sull'importanza teologica del voto sinodale fin dal 1972, vedendo il suo peso "principalmente nel modo collegiale di pronunciarsi, come pure in ciò che viene dichiarato" 14. A distanza di undici anni ha sviluppato questa riflessione affermando: "Tale collegialità si manifesta principalmente nel modo collegiale di pronunciarsi da parte dei pastori delle chiese locali. Quando essi, specialmente dopo una buona preparazione comunitaria nelle proprie chiese e collegiale nelle proprie Conferenze episcopali, con la responsabilità per le proprie chiese particolari ma assieme con la sollecitudine per la Chiesa intera, testimoniano in comune la fede e la vita di fede, il loro voto, se moralmente unanime, ha un peso qualitativo ecclesiale che supera l'aspetto semplicemente formale del voto consultivo"15.
In tale maniera teologica il grande Papa supera il lato puramente formale e giuridico del voto sinodale e lo colloca nel contesto della Chiesa come organismo di comunione di fede. Ho avuto modo di sperimentarlo in concreto, quando Egli domandava se tutte le proposizioni approvate dal Sinodo fossero incluse nei relativi progetti dei Documenti finali. Egli, inoltre, desiderava che tali Documenti fossero anche nel titolo designati non solo come suoi ma anche come sinodali. Da qui si è avuta la serie delle Esortazioni non solo "apostoliche" ma anche "post-sinodali".
Questa impostazione delle proposizioni approvate nel Sinodo è quindi considerata dal Papa teologicamente e qualitativamente più vincolante che una semplice consultazione qualsiasi. Ma essa è anche più esigente nei riguardi delle Conferenze episcopali, dei Vescovi partecipanti e di tutti i Vescovi del mondo, sia nella preparazione collegiale e comunitaria delle assemblee sinodali, che nell'applicazione delle loro conclusioni. Così "il Sinodo fa risaltare il nesso intimo tra la collegialità e il primato"16.

Conclusione.
Attraverso l'istituzione del Sinodo dei Vescovi il primato valorizza l' episcopato e la collegialità, ma quasi di ritorno ne esce valorizzata la stessa funzione primaziale, a beneficio dell' intero organismo vivo della Chiesa. Vorrei concludere con un'immagine
Il Sinodo dei Vescovi è come un cuore, cioè come una pompa che raccoglie prima nelle e dalle comunità del corpo ecclesiale i suggerimenti e le esperienze positive e negative della vita della fede nelle chiese particolari del mondo, appunto come il cuore aspira dalle membra il sangue consumato per ossigenarlo e rimandarlo come fonte di nuove energie nelle membra. Così pure nelle assemblee generali e nei circoli si opera il confronto e il discernimento evangelico delle esperienze ecclesiali alla luce della fede, e nello spirito della comunione si formulano le direttive che, con l'autorità del Papa, principio visibile dell'unità, vengono rifuse come sangue ossigenato e rinnovato, verso le chiese particolari a profitto della vita ecclesiale in tutte le parti del Corpo mistico di Cristo Una meravigliosa osmosi ecclesiale che si compie da quarant' anni per opera della provvidenziale istituzione del Sinodo dei Vescovi. Perciò il nostro augurio per questo "cammino insieme" ("syn-odos") dei Vescovi è: vivat, crescat, floreat !


-- Quattro decenni di sviluppo istituzionale - Aspetti giuridici del Sinodo dei Vescovi
S. Em. R. Card. Péter ERDÖ, Arcivescovo di Esztergom-Budapest

I. OSSERVAZIONI PRELIMINARI
La natura teologica del Sinodo dei Vescovi è stata appena presentata in modo autorevole. Tra le basi teologiche immediate delle norme giuridiche che regolamentano l'istituto quarantennale del Sinodo dei Vescovi spiccano i principi che si trovano nei testi rispettivi del Concilio Vaticano II sul collegio dei Vescovi, specialmente il numero 22 della “Lumen Gentium” con le sue "Nota explicativa praevia", la menzione concreta fatta sul Sinodo dei Vescovi nel decretoChristus Dominus” (5) che è stato approvato dopo l'istituzione pontificia del Sinodo, avvenuta nel Motu Proprio “Apostolica sollcitudo1, nonché nel ricco magistero di Papa Paolo VI e di Giovanni Paolo II, il quale aveva a cuore in modo particolare l'istituto del Sinodo dei Vescovi, al cui sviluppo ha contribuito sostanzialmente durante i decenni del suo grande pontificato. Dato che le caratteristiche fondamentali dell'istituto del Sinodo sono state presentate in occasione del ventesimo anniversario di questa istituzione2, alla luce della visione di Giovanni Paolo II, dal Cardo Jozef Tomko, allora Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, ci limiteremo alla breve presentazione della fisionomia giuridica del Sinodo dei Vescovi secondo il diritto canonico vigente, cercando di riflettere sulla sua natura giuridica come organo e anche sulle sue singole forme, funzioni e manifestazioni che si sono cristallizzate nella prassi degli ultimi decenni. In conclusione, cercheremo di individuare alcune linee maestre del suo sviluppo ed alcuni punti centrali del suo ministero nella promozione della collegialità episcopale e della comunione, nonché nello studio e nella soluzione dei problemi connessi con la missione della Chiesa nel mondo attuale.

II. LA NATURA GIURIDICA DEL SINODO DEI VESCOVI

1. Secondo i primi documenti costitutivi del Sinodo
Dopo diverse discussioni teoriche3 oggi risulta pacifico che il Sinodo dei Vescovi per sua natura non è un organo provvisto di potestà di governo nella Chiesa. La sua natura e i suoi compiti sono stati descritti già nel Motu Proprio “Apostolica sollicitudo” e precisati nell'Ordo Synodi Episcoporum4.
Il documento pontificio costitutivo del Sinodo precisa la sua natura descrivendo il Sinodo come: "a) un'istituzione ecclesiastica centrale; b) rappresentante tutto l'episcopato cattolico; c) perpetua per sua natura5. Le finalità del Sinodo, sempre secondo il Motu Proprio, sono: "a) favorire una stretta unione e collaborazione fra il Sommo Pontefice e i Vescovi di tutto il mondo; b) procurare un’ informazione diretta ed esatta circa i problemi e le situazioni che riguardano la vita interna della Chiesa e l'azione che essa deve condurre nel mondo attuale; c) rendere più facile l'accordo delle opinioni almeno circa i punti essenziali della dottrina e circa il modo di agire nella vita della Chiesa6. Circa la funzione del Sinodo il Motu Proprio stabilisce: "Al Sinodo dei Vescovi spetta per sua natura il compito di dar informazioni e consigli. Potrà anche godere di potestà deliberativa, quando questa gli sia stata conferita dal Romano Pontefice, al quale spetta in tal caso ratificare le decisioni del Sinodo"7.

2. Secondo il vigente Codice di Diritto Canonico
Il vigente Codice di Diritto Canonico dedica un intero capitolo al Sinodo dei Vescovi (cann. 342-348) inserendolo nella I Sezione del Libro II che tratta della Suprema Autorità della Chiesa. La regolamentazione adottata dal Codice riporta fedelmente le disposizioni del Motu Proprio e dell' “Ordo Synodi Episcoporum8 o rimanda al diritto peculiare (cioè a questi stessi documenti). Si osserva comunque un certo sviluppo nel Codice rispetto ai testi precedenti. Mentre il Motu Proprio parla di tre tipi di Assemblee sinodali9, cioè di Assemblea generale, straordinaria e speciale, il Codice distingue due tipi principali: Assemblee generali e quelle speciali, sottodistinguendo poi le Assemblee generali in ordinarie e straordinarie (can. 345). All'Assemblea speciale è da "assimilare"10 quella particolare praticata per i Vescovi olandesi11. L'uso della parola "particolare" per indicare tali Assemblee sembra essere in armonia con il linguaggio canonistico, nel quale le leggi si chiamano "particolari" se si riferiscono soltanto ad un territorio determinato, mentre la legge "speciale" riguarda un gruppo di persone determinate secondo un criterio diverso da quello del territorio. Le Assemblee "speciali" convocate per diversi continenti potrebbero essere chiamati pure "Assemblee particolari". L'aspetto particolare, in ogni caso, va crescendo e le Assemblee non generali (continentali ed altri) costituiscono ormai nella prassi una forma importante del funzionamento dell'istituto del Sinodo dei Vescovi.

a. La questione della rappresentatività
Già questa importanza dell'aspetto particolare spiega, perché il Codice, a differenza del Motu Proprio e del decreto Christus Dominus, nella definizione giuridica generale del Sinodo, data nel canone 342, non dice più che il Sinodo è "l'Assemblea dei Vescovi che rappresenta tutto l'Episcopato cattolico"(totius Episcopatus catholici partes agens). I motivi dell'omissione dell'inciso utpote totius catholici Episcopatus partes agens nel testo del canone 342 vengono indicati in allegato della risposta della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico del 20 settembre 198312. L'autore di questo allegato è stato Mons. Willy Onelin, Segretario aggiunto e Relatore del coetus "De sacra Hiererchia". I motivi da lui addotti sono:
1) L'espressione "rappresentante dell'Episcopato cattolico" è "imprecisa giuridicamente", mentre, naturalmente "in una dichiarazione teologica si presuppone, ed esattamente, come affermazione di quella sollecitudine che tutti i Vescovi hanno non solo della propria Chiesa particolare, ma anche delle altre Chiese e della Chiesa universale", poiché secondo la Lumen Gentium (22-23) e il Christus Dominus (6), "per divina disposizione e comando del dovere apostolico ognuno, insieme con gli altri Vescovi, è garante della Chiesa 13. Dal punto di vista strettamente giuridico invece non si può dire che un Vescovo abbia dei ruoli nelle altre Chiese, perché la stessa Costituzione Lumen Gentium (23) dichiara che "i singoli Vescovi, che sono a capo di Chiese particolari, esercitano il governo pastorale sulla porzione del popolo di Dio affidata loro, non sulle altre Chiese né su tutta la Chiesa". Teologicamente si può dire che i Vescovi nel Sinodo devono avere sollecitudine anche di quelle Chiese cui non presiedono, ma in senso giuridico "non si può dire che i Vescovi nel Sinodo dei Vescovi rappresentano anche le altre Chiese o sono delegati dalle stesse”14. Riflettendo oggi sulla terminologia del Codice possiamo aggiungere, che i Vescovi diocesani son rappresentanti ipso iure delle loro diocesi (can. 393), ma non delle altre.
2) Come secondo argomento Mons. Onclin aggiunge che, se il Sinodo dei Vescovi rappresentasse veramente tutti i Vescovi, sarebbe come il Concilio ecumenico e dovrebbe avere voto deliberativo, cosa che il diritto canonico vigente non contempla.
3) Come terzo argomento viene indicato un fatto che oggi, con la cresciuta importanza delle Assemblee particolari, diventa sempre più attuale, e cioè che delle Assemblee speciali fanno parte soprattuto dei Vescovi scelti da quelle regioni per le quali il Sinodo è stato convocato. Non si può parlare quindi di rappresentanza di tutto l'Episcopato cattolico come nota essenziale del Sinodo dei Vescovi in generale.
Per tutto ciò è chiaro che nel Sinodo dei Vescovi non agisce l'intero Collegio dei Vescovi, per cui i suoi atti non sono atti da attribuire giuridicamente all'intero Collegio. (Synodus Episcoporum, Dec. Part., Pastor Aeternus, 1967. X. 27, nr. II, 2: Leges IV, 5669: "Celebratio Synodi Episcoporum proprie actus Collegii Episcoporum dici nequit"). Secondo il parere autorevole del Cardo JozefTomko, questa doveva esser stata la ragione per cui Papa Paolo VI, nel Motu Proprio Apostolica Sollicitudo ha evitato in modo assoluto l'uso della parola "collegialità", "intesa troppo spesso nelle discussioni conciliari nel senso stretto canonico"15.
Se confrontiamo la posizione giuridica del Sinodo con le forme dell' esercizio della suprema potestà del Collegio dei Vescovi stesso che vengono elencate nel canone 337, la differenza risulta chiarissima. Oltre al Concilo ecumenico si danno due altre forme dell' esercizio di questa suprema potestà: le azioni dei Vescovi dispersi nel mondo che vengono indette o accettate come tali dallo stesso Sommo Pontefice (§ 2), o altri modi scelti dal Papa per l'esercizio collegiale di queste funzioni potestative (o altre funzioni del Collegio dei Vescovi) (§ 3). Siccome il diritto che costituisce e regolamenta l'istituto del Sinodo dei Vescovi dice espressamente di non dare come regola generale potestà "decisionale" cioè potestà di governo nel senso tecnico del Codice vigente al Sinodo (can. 343), certo che il Sinodo non entra nella categoria accennata nel § 3 del canone 337 per l'esercizio della potestà suprema del Collegio dei Vescovi. Senza il consenso del Papa, iVescovi del mondo non potrebbero neanche delegare dei rappresentanti per esercitare questa funzione potestativa del Collegio, perché già la delega dovrebbe essere un atto dell'intero Collegio che non si senza il consenso del suo capo16. I membri eletti del Sinodo dei Vescovi vengono eletti, inoltre, non da tutti i Vescovi cattolici17 del mondo, cioè da tutti i membri del Collegio dei Vescovi (cf. Lumen Gentium 22; can. 336), ma dalle Conferenze Episcopali nazionali18, delle quali non sono membri di diritto i Vescovi emeriti (can. 450) che proprio negli ultimi tempi cominciano costituire una parte importante dell’Episcopato e che sono naturalmente membri di pieno diritto del Collegio dei Vescovi (can. 336). Questo rimane vero anche se, secondo la risposta del 10 ottobre 1991 della Pontificia Commissione per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, i Vescovi emeriti (cf. can. 402 § 1) possono essere eletti a membri dell'Assemblea del Sinodo dei Vescovi19.
Per quanto riguarda la questione della rappresentanza delle Conferenze Episcopali che scelgono diversi membri del Sinodo, è stato ufficialmente precisato che i Vescovi delegati al Sinodo "possono esprimere il loro parere personale e nella votazione votare secondo la propria scienza e coscienza20. Questo sembra ancor più necessario se prendiamo in considerazione la natura delle Conferenze Episcopali e della loro funzione magisteriale, chiarita nel Motu Proprio Apostolos suos del 21 maggio 199821. Appartiene inoltre alla fisionomia del Sinodo dei Vescovi una mutua comunicazione. Come aveva formulato l'allora Cardinale Wojtyla nel suo intervento nell'Aula sinodale, il 15 ottobre 1969: "Comunione...indica anche una certa comunicazione reciproca...Una tale comunicazione consiste in un dare non semplicemente esterno dei beni, ma implicante anche un'interna partecipazione delle persone stesse. Essa consiste, altresì, nel ricevere i beni22. Questo processo così ricco di scambio di beni non può essere pieno, se il risultato delle discussioni non si esprime anche nel voto. Un mandato vincolato dei padri sinodali, limitato da qualche Conferenza Episcopale, sarebbe quindi una diminuzione delle funzioni del Sinodo stesso.

b. Potestà del Sinodo dei Vecovi?
Come abbiamo già accennato, il Sinodo dei Vescovi come tale non ha potestà di governo ecclesiastico. Bisogna aggiungere però che il chiarimento tecnico della nozione della potestas regiminis nella Chiesa è avvenuto in modo autorevole con la promulgazione del Codice di Diritto Canonico del 1983 (soprattutto nei cann. 129-135). Prima si parlava spesso di potestas iurisdictionis e potestas ordinis o - nel contesto dell' insegnamento del Concilio Vaticano II - anche di una sacra potestas. Nel linguaggio giuridico-canonico attuale si cerca di evitare l'uso della parola potestas per funzioni o capacità che non entrano nell'ambito della potestà di governo. Per alcune autorizzazioni che sono connesse con l'esercizio del sacramento dell'ordine il Codice preferisce l'uso della parola facultas, dove il Codice Pio - Benedettino parlava ancora di giurisdizione. È stato precisato già nella Nota explicativa praevia aggiunta alla CostituzioneLumen Gentium” che, benché ogni Vescovo riceva con l'ordinazione episcopale una partecipazione ontologica speciale alla tria munera, alla triplice funzione o missione di Cristo (n. 2), ha bisogno di una determinazione giuridica da parte dell'autorità competente per poter esercitare concretamente una potestà. Secondo il canone 129 del Codice vigente con l'ordinazione si una capacità ad ottenere la potestà di governo (potestatis regiminis..habiles sunt, qui ordine sacro sunt insigniti). Nel diritto canonico attuale si evita ormai di chiamare "potestà" le capacità ontologiche o i diritti soggettivi semplici.
Per tutto questo sviluppo secondo la terminologia giuridico-canonica attuale non si potrebbe più dire in senso tecnico - come a fatto ha suo tempo Bertrams23 - che il Sinodo ha una "potestà consultiva" che sarebbe inoltre "propria ed ordinaria" di questo organo della Chiesa. Il Codice vigente conosce la divisione di "potestà ordinaria e delegata" soltanto per quanto riguarda la potestà di governo (can. 131). Per tutto ciò non ha senso usare concetti tecnici come quello della potestà per analizzare la funzione consultiva veramente tipica ed importante del Sinodo dei Vescovi 24. Il Sinodo ha il prezioso diritto di far conoscere al Papa i suoi pareri che sono stati accettati secondo un modello collegiale, ma questo diritto non può chiamarsi potestà di governo25.
Abbiamo già costatato sopra, che il Sinodo dei Vescovi non ha neanche potestà delegata dal Collegio dei Vescovi. Qui bisogna aggiungere che esso non può avere neppure una vera potestà di governo delegata dai singoli Vescovi, dato che, secondo il canone 135 § 2 la potestà legislativa non può essere delegata che dalla Suprema Autorità della Chiesa, ma anche per la potestà esecutiva e quella giudiziaria vale che i singoli Vescovi diocesani non hanno una potestà di governo propria e concretamente capace ad essere esercitata per altre Chiese particolari o per la Chiesa universale. La CostituzioneLumen Gentium”, al suo n. 23, infatti, dice: "I singoli Vescovi, che sono preposti alle Chiese particolari, esercitano il loro pastorale governo sopra la porzione del popolo di Dio che è stata loro affidata, non sopra le altre Chiese, né sopra la Chiesa universale".

III. LE FUNZIONI DEL SINODO

1. Oggetti da trattare nel Sinodo
Il Codice vigente riassume le finalità, i diritti e gli obblighi del Sinodo dei Vescovi in un elenco più conciso di quello del Motu Proprio Apostolica Sollicitudo. Non vengono più distinti i fini generali da quelli speciali. Secondo il canone 342 il Sinodo ha per scopo di "favorire una stretta unione fra il Romano Pontefice e i Vescovi" e di "prestare aiuto con...consiglio al Romano Pontefice nella salvaguardia e nell'incremento della fede e dei costumi, nell' osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica" e inoltre di "studiare i problemi riguardanti l'attività della Chiesa nel mondo". Da questo elenco risulta chiaro che cosa si può trattare nel Sinodo. Tre sono le materie indicate, ma viene precisato nel canone pure il punto di vista della trattazione sinodale.
Sulla fede e sui costumi si deve trattare per la loro salvaguardia e incremento, cioè "non si può mettere in dubbio la fede della Chiesa," ma si può esaminare, cercare le più adeguate espressioni della fede, non solo quelle verbali "ma , in vari modi, reali26. Così non possono essere oggetto di discussione i documenti del Sommo Pontefice come tali, "poiché l'autorità del Sinodo proviene da quella del Papa, ma anche il Concilio Ecumenico, come assemblea del Collegio dei Vescovi, non ha nessuna autorità attualmente o potenzialmente opposta al suo Capo27. Ciò non impedisce la ricerca di dare una spiegazione più chiara o una più profonda esposizione all'argomento. Per quanto riguarda l'esame dei documenti dei dicasteri della Curia Romana approvati in forma semplice dal Sommo Pontefice, una discussione rispettosa sembra pensabile. Il Sinodo certamente potrebbe esprimere - come scrisse Papa Benedetto XVI, allora Cardinale Joseph Ratzinger - un consiglio anche per confermare o modificare una disposizione disciplinare28. Così siamo arrivati all'aspetto disciplinare della funzione del Sinodo.
Quanto all'osservanza e al consolidamento della disciplina, dalla formula usata nel Codice si vede che non si tratta, tra i compiti del Sinodo, di indebolire la disciplina, ma neanche di riformare soltanto per il cambiamento stesso. Una modifica a qualche norma giuridico-canonica non è scopo di , ma deve consolidare quella disciplina che risponde alla realtà teologica della Chiesa, alla realtà dei sacramenti e, in generale, alla missione della Chiesa considerata teologicamente con sensibilità anche per le situazioni che si presentano nella vita quotidiana. Per la conoscenza di queste situazioni il Sinodo può essere un quadro istituzionale utilissimo, prestando occasione allo scambio di informazioni ed esperienze, per fornire notizie dalle chiese particolari al Romano Pontefice, dal Sommo Pontefice ai singoli Vescovi, ma anche tra i Vescovi. Quanto al carattere giuridico e alla forma di questa attività del Sinodo, il canone 343 chiarisce che al Sinodo non spetta dirimere le questioni "ed emanare decreti su di esse, a meno che in casi determinati il Romano Pontefice, cui spetta in questo caso ratificare le decisioni del Sinodo, non gli abbia concesso potestà deliberativa". Per tale concessione però non conosciamo alcun esempio nella storia di questa istituzione. In conformità a quello che abbiamo detto sulle questioni dottrinali, vale anche in materia disciplinare che il Sinodo non può mettere in discussione delle norme disciplinari di diritto divino. In questi casi può trattarsi piuttosto dei modi migliori della loro esecuzione. Per norme di puro diritto umano sono pensabili delle proposte di modifiche, indirizzate al Romano Pontefice.
Il terzo campo in cui il Sinodo è chiamato a prestare aiuto al Successore di Pietro è lo studio dei problemi riguardanti l'attività della Chiesa nel mondo. In questo settore sembra ancor più necessario lo scambio di informazioni e notizie, e ciò non soltanto per i Vescovi e per le chiese particolari che sono direttamente interessate nella questione trattata, ma anche per tutti gli altri che possono organizzare aiuti spirituali e materiali per i più bisognosi e possono vedere la propri