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DOCUMENTI. DOCUMENTO XVII. CONVENZIONE DI ARMISTIZIO | «» |
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DOCUMENTO XVII.
fra le armate sarda ed austriaca, come preludio delle negoziazioni per un trattato di pace.
Art. 1.° Il punto di divisione fra le due armate sarà la stessa frontiera de' rispettivi Stati.
2.° Le fortezze di Peschiera, Rocca d'Anfo e Osopo, come pure la città di Broscia, saranno sgombre dalle truppe sarde e alleate, e consegnate alle truppe di S. M. I.; la consegna di ciascheduna di queste piazze avrà luogo tre giorni dopo la notificazione della presente convenzione.
Nelle succitate piazze i materiali di dotazione appartenenti all'Austria saranno restituiti. Le truppe sortiranno seco portando i loro materiali, armi, munizioni ed effetti d'abbigliamento di loro proprietà e rientreranno per tappe regolari e per il cammino il più breve negli Stati di S. M. Sarda.
3.° Gli Stati di Modena, di Parma e la città di Piacenza con quel circuito di territorio assegnato come piazza da guerra, saranno sgombrati dalle truppe di S. M. il re di Sardegna tre giorni dopo la notificazione della presente.
4.° Questa convenzione riguarderà egualmente la città di Venezia e la terra ferma veneziana. Le forze militari sarde di terra e di mare sgombreranno la città, i forti e le porte di questa piazza per poi rientrare negli Stati sardi. Le truppe di terra potranno effettuare la loro ritirata per terra a tappe, sopra una via da convenirsi.
5.° Le persone e le proprietà dei luoghi sunnominati sono poste sotto la protezione del governo imperiale.
6.° Questo armistizio durerà per 6 settimane, onde dar luogo alle negoziazioni di pace, spirato il qual termine sarà o prolungato di comune accordo, o diffidate le parti otto giorni avanti la ripresa delle ostilità.
7.° Saranno nominati reciprocamente dei commissari per l'esecuzione la più facile ed amichevole di quanto sopra.
FINE.
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