Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Costituzioni F. s. C. - 1899
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COSTITUZIONI DEI FIGLI DEL SACRO CUORE (1899)

Capitolo decimo. DEL SUPERIORE GENERALE E DEL CONSIGLIO SUPERIORE

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Articolo primo. Del superiore generale

Articolo secondo Del sacerdote assistente nella casa madre

955

Articolo terzo. Del catechista

956

Articolo quarto. Del maestro dei novizi

Articolo quinto. Del sacerdote economo

957

Articolo sesto. Ufficio de' consiglieri

958
- 955 -

Capitolo decimo.

DEL SUPERIORE GENERALE

E DEL CONSIGLIO SUPERIORE

 

<< <   > >>Articolo primo.

Del superiore generale

 

[20]Il superiore generale è il presidente del Consiglio superiore e rettore di tutta la congregazione.

Il superiore generale è il solo che legalmente rappresenta la congregazione.

Si può però far rappresentare da un procuratore e da sacerdoti visitatori, i quali negli uffici loro affidati rappresentano il superiore generale.

Il superiore generale tien nota di tutti i membri della congregazione, di ognuno ne distingue le doti, la capacità, le inclinazioni.

 Anno per anno assume informazioni e tiene note intime da trasmettere poi anche al proprio successore.

Il superiore generale risponde di tutti gli effetti mobili ed immobili della congregazione.

Tiene nota delle cifre di dote da ognuno portate e delle speciali obbligazioni della congregazione.

Egli rivede ed approva lo specchio passivo ed attivo dello stato economico e morale della casa madre e di ogni altra casa succursale.

Egli solo o chi per lui fa le accettazioni di nuovi confratelli. Una volta in ogni anno e in ogni casa fa leggere il decreto17 della Congregazione de' Vescovi e Regolari intorno agli ordini religiosi.

Una volta in ogni settimana conferisce coi membri del Consiglio superiore.

[21]Una volta nel mese tiene conferenza ai membri professi della casa e tre volte in ogni anno tiene pur conferenza a tutti i confratelli e novizi della casa madre.

Una volta almeno in ogni anno visita le case succursali; conferisce con i membri delle stesse; ne ascolta ad uno ad - 956 -uno lo stato d'animo e provvede all'incremento morale e materiale d'ogni casa.

Il superiore generale in ogni negozio grave interroga il parere del Consiglio superiore.

Dal maestro de' novizi riceve quelle osservazioni che il medesimo credesse rispettosamente di fargli.

<< <   > >>Articolo secondo

Del sacerdote assistente nella casa madre

 

Il sacerdote assistente ha per ufficio di invigilare sopra l'andamento generale della casa madre e di riferirne al superiore.

In ispecie, l'assistente sorveglia e dirige i confratelli ne' diversi uffici della casa.

Regola i registri di contabilità in tutte le case.

Tutela i beni mobili ed immobili e regola la parte contenziosa.

In ogni giorno visita a parte a parte la casa e gli uffici della stessa in persona propria o d'altri.

Ha cura degli ammalati.

Riceve pagamenti ed offerte e paga le piccole spese.

Per le sue mani passano le lettere delle casa.

[22]Raccoglie e dirige le conferenze fra i confratelli della casa madre, rappresentando in ciò il superiore generale.

Si tiene preparato a rendere conto in ogni momento della sua gestione al superiore generale.

 Per incarico del superiore generale una volta nel mese tiene conferenza orale ai confratelli della casa.

L'assistente della casa madre si tiene in relazione con gli assistenti di tutte le case succursali, dai quali almeno una volta ogni tre mesi si fa inviare il resoconto economico e morale da osservare e presentarsi al superiore generale.

<< <   > >>Articolo terzo.

Del catechista

 

Il sacerdote catechista è confessore de' confratelli della casa e degli addetti in generale alla stessa.

Suo ufficio è la predicazione nelle diverse feste dell'anno e nelle solennità della casa.- 957 -

Il catechista si rende specchio e modello nell'osservanza delle Regole e informa allo spirito della casa i membri e gli addetti della stessa.

L'ufficio del catechista è specialmente ufficio di prudenza e di carità.

Il catechista della casa è pure confessore dei novizi con delegazione del superiore generale.

Ha cura degli ammalati.

Dirige le sacre funzioni e attende al disimpegno de' legati pii che aggravano l'amministrazione della casa.

<< <   > >>Articolo quarto.

Del maestro dei novizi

 

[23]Il maestro de' novizi deve emergere per virtù di prudenza, di zelo, di pietà.

Suo ufficio è di informare i novizi allo spirito della congregazione.

Nell'educazione degli stessi adopera il sistema preventivo, circonda i novizi ad ogni circostanza della vita con la carità di padre, allo scopo di premunirli contro ogni pericolo di caduta e di inciampo, e di incamminarli nella via del bene.

Conferisce spesso con il superiore generale per informarlo e prendere indirizzo sul profitto migliore de' propri allievi.

Dal superiore viene assegnato in aiuto al maestro de' novizi un maestro di studio, che gli dipende e col quale conferisce soventi volte.

Il maestro de' novizi professa un special culto al Cuore sacratissimo di Gesù e ne insinua una divozione tenera ai propri allievi.

<< <   > >>Articolo quinto.

Del sacerdote economo

 

L'economo deve essere esperto nel maneggio de' negozi, deve essere oculato, semplice e prudente.

[24]Ha cura di scegliere buoni fornitori e di attenersi a quelli con perseveranza.

Nelle contrattazioni non è rigido.

Eseguisce le compere in tempo opportuno, provvede all'ingrosso i combustibili ed i commestibili di uso più comune.

Cura i depositi, i fabbricati e provvede all'economia non per arricchire la casa, ma per - 958 -estendere il pane della Provvidenza ad un maggior numero di derelitti.

L'economo generale della casa madre è anche sopraintendente agli economi delle case succursali, dai quali riceve il resoconto bimensile, che poi col resoconto proprio presenta al superiore generale.

<< <   > >>Articolo sesto.

Ufficio de' consiglieri

 

I consiglieri emergono per virtù di prudenza e per pratica di esperienza.

Coll'occhio del corpo, della mente, della fede tengono dietro all'andamento delle case della congregazione e porgono utili consigli.

Intervengono a tutte le deliberazioni d'importanza, come è nell'accettazione de' postulanti, nell'ammissione a' voti, nell'apertura di nuove case, nel contratto di beni immobili e simili.

I voti si danno per scrutinio segreto.

I confratelli consiglieri possono essere assunti[25] in aiuto all'economo generale ed a diversi uffici nella casa madre e nelle case succursali.





p. 955
17 Cfr. nota 8 a p. 124.



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