XLVII La forma della scomunica
Con l'approvazione del santo concilio, proibiamo che uno possa promulgare
una sentenza di scomunica contro qualcuno, senza aver fatto precedere la dovuta
ammonizione alla presenza di persone qualificate, le quali, se necessario,
possano provare che l'ammonizione è stata fatta. Se invece egli intendesse agire
diversamente, sappia che, se anche la sentenza di scomunica fosse giusta, gli
sarà proibito l'ingresso nella chiesa per un mese, senza pregiudizio di
un'altra pena, eventualmente giudicata opportuna. Si guardi bene anche, con
molta diligenza, dall'infliggere a chiunque la scomunica senza un motivo chiaro
e plausibile. Se per caso ciò fosse avvenuto, e, richiesto umilmente, non si
curasse di revocare la sentenza senza imporre pene, quegli che ne è stato
colpito sporga querela per l'ingiusta scomunica presso il superiore. E se
questi può farlo senza che il ritardo porti alcun pericolo, lo rimandi da chi
l'ha scomunicato con un suo mandato perché venga assolto entro un tempo
conveniente; se no, egli, o direttamente, o per mezzo di altri, come meglio gli
sarà sembrato, l'assolva, naturalmente con la debita garanzia.
Quando poi risultasse chiaramente a carico dello scomunicante che la
scomunica è stata ingiusta, egli venga condannato a pagar i danni a chi è stato
scomunicato; e anzi potrà esser punito anche diversamente ad arbitrio del
superiore, se la qualità della colpa lo richiedesse: non è, infatti, lieve
colpa infliggere una pena così grave ad un innocente (a meno che l'errore non
dipenda da un ragionevole motivo) specie se persona di buon nome.
Se, però, chi ha presentato ricorso non porta alcun argomento degno di
considerazione, anche lui per questa ingiusta noia che ha causato col suo
ricorso sia condannato a rifondere i danni e ad altre pene ad arbitrio del
giudice d'appello, a meno che anch'egli non sia scusato da un comprensibile
errore. Quanto all'errore oggetto della giusta scomunica egli sarà tenuto a
soddisfare con la cauzione ricevuta, oppure sia riportato alla prima sentenza
fino alla dovuta soddisfazione: cosa da osservarsi assolutamente.
Se poi il giudice, riconoscendo il proprio errore, è pronto a revocare tale
sentenza, e quegli, per cui è stata emanata, si appelli nel timore che essa
venga revocata senza soddisfazione, non si tenga conto dell'appello, a meno che
l'errore sia di tale natura, per cui giustamente si debba dubitare. In questo
caso, avuta sufficiente garanzia dì presentarsi all'istanza d'appello o ad un
suo delegato, il giudice si conformerà alle norme del diritto, assolverà chi è
stato scomunicato, evitando cosi la pena, guardandosi bene dall'addurre, con
perversa intenzione, un errore fittizio a danno dell'altro, se vuole sfuggire
la pena delle norme canoniche.
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