III. Il consenso
matrimoniale
1625
I protagonisti dell'alleanza matrimoniale sono un uomo e una donna battezzati,
liberi di contrarre il matrimonio e che esprimono liberamente il loro consenso.
“Essere libero” vuol dire:
-
non subire costrizioni;
-
non avere impedimenti in base ad una legge naturale o ecclesiastica.
1626
La Chiesa considera lo scambio del consenso tra gli sposi come l'elemento
indispensabile “che costituisce il matrimonio” [ [link] Codice
di Diritto Canonico, 1057, 1]. Se il consenso manca, non c'è
matrimonio.
1627
Il consenso consiste in un “atto umano col quale i coniugi mutuamente si danno
e si ricevono”: [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 48; cf
[link] Codice di Diritto Canonico, 1057, 2] “Io
prendo te come mia sposa” - “Io prendo te come mio sposo” [Rituale romano, Il
sacramento del matrimonio, 45]. Questo consenso che lega gli sposi tra loro,
trova il suo compimento nel fatto che i due diventano “una carne sola” [Cf
[link] Gen 2,24; [link] Mc 10,8;
[link] Ef 5,31 ].
1628
Il consenso deve essere un atto della volontà di ciascuno dei contraenti,
libero da violenza o da grave costrizione esterna [Cf
[link] Codice di Diritto Canonico, 1103]. Nessuna
potestà umana può sostituirsi a questo consenso [Cf
[link] ibid., 1057, 1]. Se tale libertà manca, il
matrimonio è invalido.
1629
Per questo motivo (o per altre cause che rendono nullo e non avvenuto il
matrimonio): [Cf [link] Codice di Diritto Canonico,
1095-1107] la Chiesa può, dopo esame della situazione da parte del
tribunale ecclesiastico competente, dichiarare “la nullità del matrimonio”,
vale a dire che il matrimonio non è mai esistito. In questo caso i contraenti
sono liberi di sposarsi, salvo rispettare gli obblighi naturali derivati da una
precedente unione [Cf ibid., [link] 1071].
1630
Il sacerdote (o il diacono) che assiste alla celebrazione del matrimonio,
accoglie il consenso degli sposi a nome della Chiesa e dà la benedizione della
Chiesa. La presenza del ministro della Chiesa (e anche dei testimoni) esprime
visibilmente che il matrimonio è una realtà ecclesiale.
1631
E' per questo motivo che la Chiesa normalmente richiede per i suoi fedeli la
forma ecclesiastica della celebrazione del matrimonio [Cf Concilio di Trento:
Denz. -Schönm., 1813-1816; [link] Codice di Diritto Canonico,
1108]. Diverse ragioni concorrono a spiegare questa determinazione:
-
Il matrimonio sacramentale è un atto liturgico. E' quindi conveniente che venga
celebrato nella Liturgia pubblica della Chiesa.
- Il
matrimonio introduce in un ordo - ordine - ecclesiale, crea dei diritti e dei
doveri nella Chiesa, fra gli sposi e verso i figli.
-
Poiché il matrimonio è uno stato di vita nella Chiesa, è necessario che vi sia certezza
sul matrimonio (da qui l'obbligo di avere dei testimoni).
-
Il carattere pubblico del consenso protegge il “Sì” una volta dato e aiuta a
rimanervi fedele.
1632
Perché il “Sì” degli sposi sia un atto libero e responsabile, e l'alleanza
matrimoniale abbia delle basi umane e cristiane solide e durature, la
preparazione al matrimonio è di fondamentale importanza.
L'esempio
e l'insegnamento dati dai genitori e dalle famiglie restano il cammino
privilegiato di questa preparazione.
Il
ruolo dei pastori e della comunità cristiana come “famiglia di Dio” è
indispensabile per la trasmissione dei valori umani e cristiani del matrimonio
e della famiglia, [Cf [link] Codice di Diritto Canonico,
1063] tanto più che nel nostro tempo molti giovani conoscono
l'esperienza di focolari distrutti che non assicurano più sufficientemente
questa iniziazione:
I
giovani devono essere adeguatamente e tempestivamente istruiti, soprattutto in
seno alla propria famiglia, sulla dignità dell'amore coniugale, sulla sua
funzione e le sue espressioni; così che, formati nella stima della castità,
possano ad età conveniente passare da un onesto fidanzamento alle nozze [Conc.
Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 49].
I
matrimoni misti e la disparità di culto
1633
In numerosi paesi si presenta assai di frequente la situazione del matrimonio
misto (fra cattolico e battezzato non cattolico). Essa richiede un'attenzione
particolare dei coniugi e dei pastori. Il caso di matrimonio con disparità di
culto (fra cattolico e non-battezzato) esige una circospezione ancora maggiore.
1634
La diversità di confessione fra i coniugi non costituisce un ostacolo
insormontabile per il matrimonio, allorché essi arrivano a mettere in comune
ciò che ciascuno di loro ha ricevuto nella propria comunità, e ad apprendere
l'uno dall'altro il modo in cui ciascuno vive la sua fedeltà a Cristo. Ma le
difficoltà dei matrimoni misti non devono neppure essere sottovalutate. Esse
sono dovute al fatto che la separazione dei cristiani non è ancora superata.
Gli sposi rischiano di risentire il dramma della disunione dei cristiani
all'interno stesso del loro focolare. La disparità di culto può aggravare
ulteriormente queste difficoltà. Divergenze concernenti la fede, la stessa
concezione del matrimonio, ma anche mentalità religiose differenti possono
costituire una sorgente di tensioni nel matrimonio, soprattutto a proposito
dell'educazione dei figli. Una tentazione può allora presentarsi: l'indifferenza
religiosa.
1635
Secondo il diritto in vigore nella Chiesa latina, un matrimonio misto
necessita, per la sua liceità, dell' espressa licenza dell'autorità
ecclesiastica [Cf [link] Codice di Diritto Canonico, 1124].
In caso di disparità di culto è richiesta, per la validità del matrimonio, una
espressa dispensa dall'impedimento [Cf [link] ibid.,
1086]. Questa licenza o questa dispensa suppongono che entrambe le
parti conoscano e non escludano i fini e le proprietà essenziali del
matrimonio; inoltre che la parte cattolica confermi gli impegni, portati a
conoscenza anche della parte acattlica, di conservare la propria fede e di
assicurare il Battesimo e l'educazione dei figli nella Chiesa cattolica [Cf
[link] ibid., 1125].
1636
In molte regioni, grazie al dialogo ecumenico, le comunità cristiane
interessate hanno potuto organizzare una pastorale comune per i matrimoni
misti. Suo compito è di aiutare queste coppie a vivere la loro situazione
particolare alla luce della fede. Essa deve anche aiutarle a superare le
tensioni fra gli obblighi dei coniugi l'uno nei confronti dell'altro e verso le
loro comunità ecclesiali. Deve incoraggiare lo sviluppo di ciò che è loro
comune nella fede, e il rispetto di ciò che li separa.
1637
Nei matrimoni con disparità di culto lo sposo cattolico ha un compito
particolare: infatti “il marito non credente viene reso santo dalla moglie
credente e la moglie non credente viene resa santa dal marito credente” (
[link] 1Cor 7,14 ). E' una grande gioia per il coniuge
cristiano e per la Chiesa se questa “santificazione” conduce alla libera
conversione dell'altro coniuge alla fede cristiana [Cf [link] 1Cor
7,16 ]. L'amore coniugale sincero, la pratica umile e paziente delle
virtù familiari e la preghiera perseverante possono preparare il coniuge non
credente ad accogliere la grazia della conversione.
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