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Catechismo della Chiesa Cattolica

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  • PARTE TERZA LA VITA IN CRISTO
    • SEZIONE SECONDA I DIECI COMANDAMENTI
      • CAPITOLO SECONDO “AMERAI IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO”
        • Articolo 7 IL SETTIMO COMANDAMENTO
          • I. La destinazione universale e
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I. La destinazione universale e

la proprietà privata dei beni

 

2402 All'inizio, Dio ha affidato la terra e le sue risorse alla gestione comune dell'umanità, affinché se ne prendesse cura, la dominasse con il suo lavoro e ne godesse i frutti [Cf  [link] Gen 1,26-29 ]. I beni della creazione sono destinati a tutto il genere umano. Tuttavia la terra è suddivisa tra gli uomini, perché sia garantita la sicurezza della loro vita, esposta alla precarietà e minacciata dalla violenza. L'appropriazione dei beni è legittima al fine di garantire la libertà e la dignità delle persone, di aiutare ciascuno a soddisfare i propri bisogni fondamentali e i bisogni di coloro di cui ha la responsabilità. Tale appropriazione deve consentire che si manifesti una naturale solidarietà tra gli uomini.

 

2403 Il diritto alla proprietà privata, acquisita o ricevuta in giusto modo, non elimina l'originaria donazione della terra all'insieme dell'umanità. La destinazione universale dei beni rimane primaria, anche se la promozione del bene comune esige il rispetto della proprietà privata, del diritto ad essa e del suo esercizio.

 

2404 “L'uomo, usando dei beni creati, deve considerare le cose esteriori che legittimamente possiede, non solo come proprie, ma anche come comuni, nel senso che possano giovare non unicamente a lui, ma anche agli altri” [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 69]. La proprietà di un bene fa di colui che lo possiede un amministratore della Provvidenza, per farlo fruttificare e spartirne i frutti con gli altri, e, in primo luogo, con i propri congiunti.

 

2405 I beni di produzione - materiali o immateriali - come terreni o stabilimenti, competenze o arti, esigono le cure di chi li possiede, perché la loro fecondità vada a vantaggio del maggior numero di persone. Coloro che possiedono beni d'uso e di consumo devono usarne con moderazione, riservando la parte migliore all'ospite, al malato, al povero.

 

 

2406 L' autorità politica ha il diritto e il dovere di regolare il legittimo esercizio del diritto di proprietà in funzione del bene comune [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 71; Lett. enc. Giovanni Paolo II, Sollicitudo rei socialis, 42; Id. , Lett. enc. Centesimus annus, 40; 48].

 




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