I. La destinazione
universale e
la
proprietà privata dei beni
2402
All'inizio, Dio ha affidato la terra e le sue risorse alla gestione comune
dell'umanità, affinché se ne prendesse cura, la dominasse con il suo lavoro e
ne godesse i frutti [Cf [link] Gen 1,26-29 ]. I beni
della creazione sono destinati a tutto il genere umano. Tuttavia la terra è
suddivisa tra gli uomini, perché sia garantita la sicurezza della loro vita,
esposta alla precarietà e minacciata dalla violenza. L'appropriazione dei beni
è legittima al fine di garantire la libertà e la dignità delle persone, di
aiutare ciascuno a soddisfare i propri bisogni fondamentali e i bisogni di
coloro di cui ha la responsabilità. Tale appropriazione deve consentire che si
manifesti una naturale solidarietà tra gli uomini.
2403
Il diritto alla proprietà privata, acquisita o ricevuta in giusto modo, non
elimina l'originaria donazione della terra all'insieme dell'umanità. La
destinazione universale dei beni rimane primaria, anche se la promozione del
bene comune esige il rispetto della proprietà privata, del diritto ad essa e
del suo esercizio.
2404
“L'uomo, usando dei beni creati, deve considerare le cose esteriori che
legittimamente possiede, non solo come proprie, ma anche come comuni, nel senso
che possano giovare non unicamente a lui, ma anche agli altri” [Conc. Ecum.
Vat. II, Gaudium et spes, 69]. La proprietà di un bene fa di colui che lo
possiede un amministratore della Provvidenza, per farlo fruttificare e
spartirne i frutti con gli altri, e, in primo luogo, con i propri congiunti.
2405
I beni di produzione - materiali o immateriali - come terreni o stabilimenti,
competenze o arti, esigono le cure di chi li possiede, perché la loro fecondità
vada a vantaggio del maggior numero di persone. Coloro che possiedono beni
d'uso e di consumo devono usarne con moderazione, riservando la parte migliore
all'ospite, al malato, al povero.
2406
L' autorità politica ha il diritto e il dovere di regolare il legittimo
esercizio del diritto di proprietà in funzione del bene comune [Cf Conc. Ecum.
Vat. II, Gaudium et spes, 71; Lett. enc. Giovanni Paolo II, Sollicitudo rei
socialis, 42; Id. , Lett. enc. Centesimus annus, 40; 48].
|