IV. Il rispetto
della verità
2488
Il diritto alla comunicazione della verità non è incondizionato. Ognuno deve
conformare la propria vita al precetto evangelico dell'amore fraterno. Questo
richiede, nelle situazioni concrete, che si vagli se sia opportuno o no rivelare
la verità a chi la domanda.
2489
La carità e il rispetto della verità devono suggerire la risposta ad ogni
richiesta di informazione o di comunicazione. Il bene e la sicurezza altrui, il
rispetto della vita privata, il bene comune sono motivi sufficienti per tacere
ciò che è opportuno non sia conosciuto, oppure per usare un linguaggio
discreto. Il dovere di evitare lo scandalo spesso esige una discrezione
rigorosa. Nessuno è tenuto a palesare la verità a chi non ha il diritto di conoscerla
[Cf [link] Sir 27,16; [link] Pr
25,9-10 ].
2490
Il segreto del sacramento della Riconciliazione è sacro, e non può essere
violato per nessun motivo. “Il sigillo sacramentale è inviolabile; pertanto non
è assolutamente lecito al confessore tradire anche solo in parte il penitente
con parole o in qualunque altro modo e per quasiasi causa”
[ [link] Codice di Diritto Canonico, 983, 1].
2491
I segreti professionali - di cui sono in possesso, per esempio, uomini
politici, militari, medici e giuristi - o le confidenze fatte sotto il sigillo
del segreto, devono essere serbati, tranne i casi eccezionali in cui la
custodia del segreto dovesse causare a chi li confida, a chi ne viene messo a
parte, o a terzi danni molto gravi ed evitabili soltanto mediante la
divulgazione della verità. Le informazioni private dannose per altri, anche se
non sono state confidate sotto il sigillo del segreto, non devono essere
divulgate senza un motivo grave e proporzionato.
2492
Ciascuno deve osservare il giusto riserbo riguardo alla vita privata delle
persone. I responsabili della comunicazione devono mantenere un giusto
equilibrio tra le esigenze del bene comune e il rispetto dei diritti
particolari. L'ingerenza dell'informazione nella vita privata di persone
impegnate in un'attività politica o pubblica è da condannare nella misura in
cui viola la loro intimità e la loro libertà.
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