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Catechismo della Chiesa Cattolica

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  • PARTE TERZA LA VITA IN CRISTO
    • SEZIONE PRIMA LA VOCAZIONE DELL'UOMO: LA VITA NELLO SPIRITO
      • CAPITOLO SECONDO LA COMUNITA' UMANA
        • Articolo 2 LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE
          • I. L'autorità
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Articolo 2

LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE

I. L'autorità

 

1897 “La convivenza fra gli esseri umani non può essere ordinata e feconda se in essa non è presente un'autorità legittima che assicuri l'ordine e contribuisca all'attuazione del bene comune in grado sufficiente” [Giovanni XXIII, Lett. enc. Pacem in terris, 46].

Si chiama “autorità” il titolo in forza del quale delle persone o delle istituzioni promulgano leggi e danno ordini a degli uomini e si aspettano obbedienza da parte loro.

 

 

1898 Ogni comunità umana ha bisogno di una autorità che la regga [Cf Leone XIII, Lett. enc. Immortale Dei; Id., Lett. enc. Diuturnum illud]. Tale autorità trova il proprio fondamento nella natura umana. E' necessaria all'unità della comunità civica. Suo compito è quello di assicurare, per quanto possibile, il bene comune della società.

 

 

1899 L'autorità, esigita dall'ordine morale, viene da Dio: “Ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite; poiché non c'è autorità se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi chi si oppone all'autorità, si oppone all'ordine stabilito da Dio. E quelli che si oppongono si attireranno addosso la condanna” (  [link] Rm 13,1-2 ) [Cf  [link] 1Pt 2,13-17 ].

 

 

1900 Il dovere di obbedienza impone a tutti di tributare all'autorità gli onori che ad essa sono dovuti e di circondare di rispetto e, secondo il loro merito, di gratitudine e benevolenza le persone che ne esercitano l'ufficio.

Alla penna del papa san Clemente di Roma è dovuta la più antica preghiera della Chiesa per l'autorità politica: [Cf già  [link] 1Tm 2,1-2 ]

O Signore, dona loro salute, pace, concordia, costanza, affinché possano esercitare, senza ostacolo, il potere sovrano che loro hai conferito. Sei Tu, o Signore, re celeste dei secoli, che doni ai figli degli uomini la gloria, l'onore, il potere sulla terra. Perciò dirigi Tu, o Signore, le loro decisioni a fare ciò che è bello e che ti è gradito; e così possano esercitare il potere, che Tu hai loro conferito, con religiosità, con pace, con clemenza, e siano degni della tua misericordia [San Clemente di Roma, Epistula ad Corinthios, 61, 1-2].

 

1901 Se l'autorità rimanda ad un ordine prestabilito da Dio, “la determinazione dei regimi politici e la designazione dei governanti sono lasciate alla libera decisione dei cittadini” [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 74].

La diversità dei regimi politici è moralmente ammissibile, purché essi concorrano al bene legittimo delle comunità che li adottano. I regimi la cui natura è contraria alla legge naturale, all'ordine pubblico e ai fondamentali diritti delle persone, non possono realizzare il bene comune delle nazioni alle quali essi si sono imposti.

 

 

1902 L'autorità non trae da se stessa la propria legittimità morale. Non deve comportarsi dispoticamente, ma operare per il bene comune come una “forza morale che si appoggia sulla libertà e sulla coscienza del dovere e del compito assunto”: [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 74]

La legislazione umana non riveste il carattere di legge se non nella misura in cui si conforma alla retta ragione; da ciò è evidente che essa trae la sua forza dalla legge eterna. Nella misura in cui si allontanasse dalla ragione, la si dovrebbe dichiarare ingiusta, perché non realizzerebbe il concetto di legge: sarebbe piuttosto una forma di violenza [San Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, I-II, 93, 3, ad 2].

 

1903 L'autorità è esercitata legittimamente soltanto se ricerca il bene comune del gruppo considerato e se, per conseguirlo, usa mezzi moralmente leciti. Se accade che i governanti emanino leggi ingiuste o prendano misure contrarie all'ordine morale, tali disposizioni non sono obbliganti per le coscienze. “In tal caso, anzi, chiaramente l'autorità cessa di essere tale e degenera in sopruso” [Giovanni XXIII, Lett. enc. Pacem in terris, 51].

 

1904 “E' preferibile che ogni potere sia bilanciato da altri poteri e da altre sfere di competenza, che lo mantengano nel giusto limite. E' questo, il principio dello "Stato di diritto", nel quale è sovrana la legge, e non la volontà arbitraria degli uomini” [Giovanni Paolo II, Lett. enc. Centesimus annus, 44].

 




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