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Commissione Episcopale per la Liturgia - CEI Adeguamento delle chiese secondo la riforma liturg. IntraText CT - Lettura del testo |
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C. L'adeguamento degli spazi per la celebrazione della Penitenza 30. Significato del luogo e della "sede" per la celebrazione della Penitenza Dopo il Concilio di Trento si sono affermati, nella disciplina della Chiesa latina, un luogo e una "sede" apposita, deputati alla celebrazione individuale del sacramento della Penitenza, che hanno raggiunto forme architettoniche e plastiche talvolta notevoli. Per l'adeguamento di tali luoghi e "sedi" si richiede di fare riferimento al nuovo Rito della Penitenza (entrato in vigore in Italia il 21 aprile 1974), mettendone in evidenza la varietà dei modelli rituali, in particolare la sua celebrazione comunitaria. Vi è inoltre da ricordare che "tutta la Chiesa, in quanto popolo sacerdotale, è cointeressata e agisce, sia pure in modo diverso, nell'opera di riconciliazione, che dal Signore le è stata affidata" 49. Così, la dimensione ecclesiale del sacramento risulterà particolarmente evidente se, come luogo proprio della celebrazione, viene utilizzata l'aula della chiesa, dove normalmente troverà pertanto posto la "sede confessionale". Anche la buona visibilità della "sede confessionale" - denominata anche "confessionale"- diventa un richiamo costante alla misericordia del Signore, che, nel segno sacramentale, riconcilia a sé il discepolo che si converte, comunicandogli la sua pace e riaggregandolo al popolo di Dio. 31. Adeguamento del luogo della Penitenza Nel progetto di adeguamento, i luoghi della celebrazione della Penitenza devono far parte integrante dell'organismo architettonico e liturgico, essere facilmente percepibili e bene armonizzati spazialmente 50. I segni che li identificano devono mettere in evidenza, per quanto possibile, l'aspetto positivo del sacramento, richiamando il clima spirituale di festa evocato dalla parabola del padre misericordioso (Cfr. Lc 15, 11-32) 51. Le sedi confessionali esistenti, pur essendo state pensate per un diverso contesto celebrativo, in genere sono ancora utilizzabili per il nuovo Rito della Penitenza. A tale scopo pare sufficiente pensare solo a qualche modifica veramente necessaria, discreta e reversibile. Si provveda innanzitutto a una collocazione idonea delle "sedi" nella navata, in rapporto alle esigenze celebrative. Si pensi inoltre a introdurre qualche semplice modifica (come la illuminazione interna ed esterna, condizioni sufficienti di riscaldamento, isolamento acustico), a patto, però, di non alterare il carattere e la struttura del manufatto. Nell'adeguamento degli spazi celebrativi della liturgia penitenziale, soprattutto con riferimento alla celebrazione in forma comunitaria, occorre ricordare che nella chiesa alcuni luoghi o segni, come l'ambone e la sede, sono unici: essi non vanno dunque ignorati né replicati, ma convenientemente utilizzati. In particolare, si tenga presente che la riforma liturgica, per sollecitare e sostenere l'impegno di conversione, ha riproposto con forza il riferimento alla Parola di Dio e chiede quindi che il luogo della sua proclamazione sia adeguatamente valorizzato anche in occasione della celebrazione penitenziale 52. 32. Situazioni ricorrenti e ipotesi di soluzione Per l'individuazione dei luoghi più adatti alla celebrazione della Penitenza negli edifici antichi si possono suggerire quattro ipotesi di soluzione, in corrispondenza alle situazioni più frequenti. a) Collocazione della "sede" confessionale in area prossima all'ingresso della chiesa: questa soluzione tradizionale, riferendosi all'immagine della porta, richiama il significato della Penitenza come punto d'arrivo del cammino di conversione, luogo del ritorno a Dio e del passaggio alla vita nuova. Nei casi in cui il battistero e il fonte siano collocati in prossimità dell'ingresso, la collocazione della sede confessionale in questa area può mettere in miglior rilievo il significato della Penitenza come recupero della grazia battesimale. b) Collocazione della "sede" confessionale in cappelle laterali (purché non destinate a scopi devozionali) o in ambienti laterali all'aula dell'assemblea e aperti verso di essa: questa soluzione sottolinea opportunamente la dimensione comunitaria della Penitenza e il rapporto tra la sua celebrazione e l'assemblea eucaristica. c) Collocazione della "sede" confessionale in una navata laterale: questa soluzione prevede che la celebrazione della Penitenza avvenga nel contesto di una assemblea riunita e la considera un evento sacramentale messo alla portata di tutti i fedeli. Anche in questo caso le "sedi" confessionali devono essere bene illuminate e dotate di uno spazio di rispetto che consenta la preparazione dei penitenti. d) Creazione di una nuova "penitenzieria" o "cappella della riconciliazione": questa soluzione pare adatta per le chiese nelle quali si celebra con grande frequenza il sacramento della Penitenza, come ad esempio i santuari. La "penitenzieria" o "cappella della riconciliazione" sia un ambiente di sufficiente ampiezza, destinato esclusivamente a questo scopo e comprenda il luogo della Parola, la sede del celebrante, l'aula per i fedeli e alcune celle per la confessione e la riconciliazione individuale. In ogni cella vi sia un crocifisso, la sede per il celebrante, la grata con possibilità anche per il colloquio diretto, l'inginocchiatoio e il sedile per il penitente 53. 33. Nuove "sedi " confessionali Qualora fosse necessario progettare nuove "sedi" confessionali, si curi innanzitutto la loro espressività in riferimento alla celebrazione della misericordia di Dio e alle indicazioni del Rito della Penitenza, evitando di dare attenzione solo all'esigenza, pur vera, della riservatezza 54. Si tenga inoltre nel debito conto il loro inserimento in edifici dotati di una precisa storia e fisionomia artistica e architettonica, evitando forme che, per la loro artificiosità, siano in contrasto con l'ambiente esistente. Le nuove "sedi" confessionali siano progettate caso per caso da esperti progettisti, evitando il ricorso a prodotti di serie; le forme e i materiali siano semplici e sobri; si abbia riguardo poi alle esigenze dei fedeli anziani, dei deboli di udito e dei portatori di handicap. |
49 Cfr. 'Prenotanda' al RP, n. 8. 50 Cfr. PNC, n. 12. 51 Cfr. 'Praenotanda' al RP, n. 16. 52 Cfr. RP, n. 17; 24-26; 51-53. 53 Cfr CDC, can. 964, § 2. 54 Cfr. PNC, n. 12. |
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