Casi di voto deliberativo
197 - Il Consiglio provinciale ha voto deliberativo nei seguenti casi: 1 - approvazione dei programmi spirituali, pastorali ed economici della Provincia, 2 - nomina dei direttori delle case, su proposta del Direttore provinciale, che avrà fatto precedere opportuna consultazione; e nomina del maestro dei novizi, l'una e l'altra da proporre alla Direzione generale per la conferma; 3 - nomina dei Consiglieri locali, degli Incaricati d'opera e degli Economi locali; 4 - ammissione al noviziato, alla prima professione e rinnovazione temporanea, ai sacri ministeri; 5 - proposta di ammissione ai voti perpetui e agli ordini sacri, da inoltrare al Consiglio generale; 6 - erezione di nuove case o soppressione delle già esistenti, da proporre al Consiglio generale; 7 - approvazione del rendiconto semestrale circa l'amministrazione dei beni della Provincia e delle case dipendenti; 8 - determinazione, secondo le direttive del Capitolo generale, dei contributi che le singole case debbono all'economato provinciale, anche in circostanze straordinarie; 9 - designazione delle case di studio interprovinciali, con conferma del Direttore generale e suo Consiglio; 10 - facoltà di contrarre debiti ed altre obbligazioni, accettare legati, donazioni, eredità senza oneri, alienare immobili e impegnare i beni della Provincia, salve sempre le leggi della Chiesa e le disposizioni del diritto comune e l'autorizzazione del Direttore generale a norma dell'art. 181 n. 20 delle Costituzioni; 11 - altre decisioni di notevole importanza, determinate dal Capitolo generale e dal Consiglio generale. In tutto poi si devono osservare le norme del Diritto comune e particolare.
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