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  • XIV CAPITOLO - IL GOVERNO PROVINCIALE
    • I - IL DIRETTORE PROVINCIALE E SUO CONSIGLIO
      • Casi di voto deliberativo
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Casi di voto deliberativo

197 - Il Consiglio provinciale ha voto deliberativo nei seguenti casi:
1 - approvazione dei programmi spirituali, pastorali ed economici della Provincia,
2 - nomina dei direttori delle case, su proposta del Direttore provinciale, che avrà fatto precedere opportuna consultazione; e nomina del maestro dei novizi, l'una e l'altra da proporre alla Direzione generale per la conferma;
3 - nomina dei Consiglieri locali, degli Incaricati d'opera e degli Economi locali;
4 - ammissione al noviziato, alla prima professione e rinnovazione temporanea, ai sacri ministeri;
5 - proposta di ammissione ai voti perpetui e agli ordini sacri, da inoltrare al Consiglio generale;
6 - erezione di nuove case o soppressione delle già esistenti, da proporre al Consiglio generale;
7 - approvazione del rendiconto semestrale circa l'amministrazione dei beni della Provincia e delle case dipendenti;
8 - determinazione, secondo le direttive del Capitolo generale, dei contributi che le singole case debbono all'economato provinciale, anche in circostanze straordinarie;
9 - designazione delle case di studio interprovinciali, con conferma del Direttore generale e suo Consiglio;
10 - facoltà di contrarre debiti ed altre obbligazioni, accettare legati, donazioni, eredità senza oneri, alienare immobili e impegnare i beni della Provincia, salve sempre le leggi della Chiesa e le disposizioni del diritto comune e l'autorizzazione del Direttore generale a norma dell'art. 181 n. 20 delle Costituzioni;
11 - altre decisioni di notevole importanza, determinate dal Capitolo generale e dal Consiglio generale.
In tutto poi si devono osservare le norme del Diritto comune e particolare.




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