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Costituzioni

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  • XIV CAPITOLO - IL GOVERNO PROVINCIALE
    • II - CAPITOLO PROVINCIALE
      • Norme per le elezioni
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Norme per le elezioni

203 - Anche nel Capitolo provinciale si osservino, per le elezioni, le norme date agli artt. 149 - 151 delle Costituzioni riguardanti il Capitolo generale.
Nell'elezione dei delegati al Capitolo generale hanno voce passiva i religiosi che da almeno tre anni hanno emessa la professione perpetua. Su lista unica si elegge un delegato ogni venticinque professi perpetui, o frazioni non inferiori a tredici, della Provincia. La elezione si fa a maggioranza assoluta nei primi due scrutini, a maggioranza anche relativa nel terzo. In caso di voti pari nel terzo scrutinio, si abbia per eletto il religioso più anziano di prima professione o di ordinazione sacerdotale o di età.




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