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  • XIII CAPITOLO - IL GOVERNO GENERALE
    • II - I CONSIGLIERI GENERALI
      • Casi di voto deliberativo
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Casi di voto deliberativo

181 - I casi nei quali il Consiglio generale ha voto deliberativo sono i seguenti:
1 - erezione o soppressione di Province, Viceprovince o Delegazioni regionali o mutazione dei confini di quelle già esistenti;
2 - erezione di case con il consenso scritto del Vescovo diocesano, o soppressione, dopo aver consultato il medesimo; si osservino, per tutta questa materia, le leggi della Chiesa (cfr. CJC 609-616);
3 - erezione, soppressione o trasferimento di un noviziato con decreto scritto del Direttore generale;
4 - nomina del Segretario, del Procuratore e del Postulatore generali;
5 - accettazione di rinuncia o deposizione di un Consigliere generale, con la conferma della santa Sede; del Procuratore generale, consultata la santa Sede, del Segretario e del Postulatore generali;
6 - nomina di un religioso avente le qualità richieste dalle Costituzioni a sostituire un Consigliere, il Procuratore e il Postulatore generali, fino al prossimo Capitolo, qualora l'ufficio divenga vacante per morte, rinuncia, rimozione o protratta inabilità dei titolari;
7 - nomina o, per ragioni stabilite nel diritto proprio, rimozione dei Direttori, Consiglieri e Officiali provinciali, vice-provinciali e delle Delegati; conferma della nomina dei Direttori locali e del Maestro dei novizi fatta dal Direttore provinciale con il suo Consiglio;
8 - designazione o conferma delle case di studio interprovinciali;
9 - ammissione dei religiosi agli ordini sacri;
10 - approvazione del Direttorio per la formazione dei religiosi della Congregazione;
11 - accettazione o rinuncia di parrocchie;
12 - ammissione alla professione perpetua;
13 - concessione dell'indulto di uscita dalla Congregazione a un religioso di voti temporanei (cf. CJC 688,2); esclaustrazione concessa ad un religioso di voti perpetui, fino a tre anni; se superiore ai tre anni, con licenza della santa Sede (cf. N. 86); esclaustrazione imposta, con licenza della santa Sede (ib.);
14 - dimissione di un religioso di voti temporanei, o perpetui in procedura collegiale, con la conferma della santa Sede (cf. N. 90);
15 - designazione di un visitatore generale e di un visitatore per un'intera provincia;
16 - trasferimento della residenza del Direttore generale e suo Consiglio, informata la santa Sede;
17 - designazione del luogo dove si celebrerà il Capitolo generale;
18 - approvazione del rendiconto dei beni della Congregazione alla fine di ogni semestre e di quello che deve presentarsi al Capitolo generale;
19 - concessione di licenze per spese straordinarie e alienazioni, per contrarre debiti, accettare donazioni, eredità e legati con oneri, assumere obbligazioni e stipulare contratti, secondo le norme delle leggi ecclesiastiche, della Conferenza episcopale e le prescrizioni emanate dal Capitolo generale (cfr. CJC 638,3);
20 - deliberare su materie che sono sottoposte al consenso del Consiglio generale dalle leggi ecclesiastiche o dalle Costituzioni o sono state definite di maggiore importanza dallo stesso Capitolo generale.
In tutto poi si devono osservare le norme del diritto comune e particolare.




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