Opera.Parte.Capo.Paragrafo.Articolo
1 Dir. 1. 5. 0.37 | e non condividano i pesi comuni; privilegiati lo sono infatti,
2 Dir. 1. 5. 0.37 | loro disciplina; e ai pesi comuni si rendono atti e idonei.~§
3 Dir. 1. 5. 0.40 | egli determina gli orari comuni della levata, delle funzioni
4 Dir. 1. 5. 0.40 | della levata, delle funzioni comuni, dei pasti ecc.~Quando il
5 Dir. 2. 3. 0.116 | mensa comune, delle vesti comuni, delle suppellettili comuni;
6 Dir. 2. 3. 0.116 | comuni, delle suppellettili comuni; non vi dev'essere chi manca
7 Dir. 2. 3. 0.124a | Art. 124. - Le cose comuni.~§ I. - Il principale e
8 Dir. 2. 3. 0.124a | cose nella Pia Società sono comuni.~§ II. - Che le "cose sono
9 Dir. 2. 3. 0.124a | II. - Che le "cose sono comuni" significa che tutte le
10 Dir. 2. 3. 0.124a | esclusive102.~§ III. - Sono comuni anche la mensa e il vitto;
11 Dir. 2. 3. 0.124a | tutela, l'amore alle cose comuni molto dipendono dal senno,
12 Dir. 2. 3. 0.128-129| Casa; tutti sostengano le comuni mortificazioni e privazioni:
13 Dir. 2. 3. 0.128-129| discepoli più responsabili dei comuni pesi e delle comuni necessità
14 Dir. 2. 3. 0.128-129| dei comuni pesi e delle comuni necessità e dei comuni mezzi.
15 Dir. 2. 3. 0.128-129| delle comuni necessità e dei comuni mezzi. Ancora: i Superiori
16 Dir. 2. 6. 0.153 | essere tardi alle opere comuni, perché sono troppo dediti
17 Dir. 2. 9. 0.192 | dottrina cristiana sono i comuni e i propri.~Comuni sono
18 Dir. 2. 9. 0.192 | sono i comuni e i propri.~Comuni sono la scuola e la predicazione,
19 Dir. 2. 9. 0.205 | profani, di carte intestate comuni, le opere tecniche.~§ III. -
20 Dir. 2. 9. 0.224 | subordinato alle pratiche comuni.~
21 Dir. 3. 1. 0.314-316| generale o alle deliberazioni comuni.~Roma, 14.IX.'47~
22 Cost. 5. 3. 0.124 | Società tutte le cose ~saranno comuni, anche in ciò che riguarda~
23 Cost. 5. 7. 0.154 | tenuti alle~obbligazioni comuni ai Chierici di~cui si tratta
24 Cost. 6. 10. 0.373 | tardi ai doveri e devozioni comuni, ~per invece una apparente
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