Opera.Parte.Capo.Paragrafo.Articolo
1 Dir. 2. 9. 0.194| delle case e i Sacerdoti delegati alla Chiesa adoperino ogni
2 Cost. 6. 2. 1.254| art. 261 per l'elezione dei~delegati; inoltre si prescriveranno ~
3 Cost. 6. 2. 3 | 3. ELEZIONE DEI DELEGATI AL CAPITOLO GENERALE (261-
4 Cost. 6. 2. 3.261| 261. Nella elezione dei delegati,~hanno voce attiva e passiva
5 Cost. 6. 2. 3.263| autentici ad ~entrambi i delegati, da consegnarsi al ~principale
6 Cost. 6. 2. 3.264| Sacerdoti, per eleggere~i loro delegati, cioè uno tra i Superiori~
7 Cost. 6. 2. 3.265| ciascun ceto all'ufficio di delegati~il Superiore ed il suddito
8 Cost. 6. 2. 3.265| di voti; all'ufficio di delegati~sostituti (si sceglierà)
9 Cost. 6. 2. 3.265| che, dopo i principali~delegati, abbiano avuto un numero~
10 Cost. 6. 2. 3.265| che dovranno~venire come delegati al Capitolo.~
11 Cost. 6. 2. 3.266| 266. Con gli eletti delegati è lecito~a ciascuno dei
12 Cost. 6. 2. 3.266| Capitolo generale, e i ~delegati non possono ricusare tale~
13 Cost. 6. 2. 4.267| cui consti~il diritto dei delegati delle case maggiori~d'intervenire
14 Cost. 6. 3. 0.303| art. 264,~per eleggere i delegati al Capitolo ~generale;~4.
15 Cost. 6. 8. 0.347| 347. I Visitatori delegati godranno~di quelle facoltà
16 Cost. 6. 8. 0.348| 348. I Visitatori anche delegati, ~eccetto che il Superiore
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