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Giuseppe Timoteo Giaccardo, SSP
Il libro di una filiale memoria

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  • COSTITUZIONI della Pia Società S. Paolo
    • PARTE PRIMA - FINE E MEMBRI della Pia Società S. Paolo
      • Capo VII - USCITA DALLA RELIGIONE E DIMISSIONE DEI RELIGIOSI (87)
        • 4. DIMISSIONE IN CASO URGENTE O CHE SI INCORRE IPSO FACTO (100-101)
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4. DIMISSIONE IN CASO URGENTE O CHE SI INCORRE IPSO FACTO (100-101)

100. In caso di grave scandalo esterno
o di un gravissimo danno che sovrasti
alla comunità, il religioso, anche
se Professo di voti perpetui, deposto
l'abito religioso, può essere subito
rimandato al secolo dal Superiore generale col
consenso del suo Consiglio o anche, se vi
è pericolo nell'attesa e non vi fosse
tempo di ricorrere al Superiore
generale, dal Superiore locale col
consenso del suo Consiglio e dell'Ordinario
del luogo; però la cosa venga sottoposta
senza indugio al giudizio della Santa
Sede per mezzo dell'Ordinario o del
Superiore generale, se c'è.

101. Ipso facto si devono tenere
legittimamente dimessi i religiosi che
avessero commesso qualcuno dei delitti
numerati nel can. 646. In questi casi
basta che il Superiore con il suo
Consiglio faccia la debita dichiarazione del
fatto, procurando che le prove raccolte
a questo scopo vengano conservate
nell'archivio della Società. E sappiano
coloro che hanno mancato in questo
modo, che la Società non è più tenuta
a riceverli di nuovo, anche se si
pentono.





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