4. DIMISSIONE IN CASO URGENTE O CHE SI INCORRE IPSO FACTO (100-101)
100. In caso di grave scandalo esterno o di un gravissimo danno che sovrasti alla comunità, il religioso, anche se Professo di voti perpetui, deposto l'abito religioso, può essere subito rimandato al secolo dal Superiore generale col consenso del suo Consiglio o anche, se vi è pericolo nell'attesa e non vi fosse tempo di ricorrere al Superiore generale, dal Superiore locale col consenso del suo Consiglio e dell'Ordinario del luogo; però la cosa venga sottoposta senza indugio al giudizio della Santa Sede per mezzo dell'Ordinario o del Superiore generale, se c'è.
101. Ipso facto si devono tenere legittimamente dimessi i religiosi che avessero commesso qualcuno dei delitti numerati nel can. 646. In questi casi basta che il Superiore con il suo Consiglio faccia la debita dichiarazione del fatto, procurando che le prove raccolte a questo scopo vengano conservate nell'archivio della Società. E sappiano coloro che hanno mancato in questo modo, che la Società non è più tenuta a riceverli di nuovo, anche se si pentono.
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