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Giuseppe Timoteo Giaccardo, SSP
Il libro di una filiale memoria

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  • COSTITUZIONI della Pia Società S. Paolo
    • PARTE TERZA - GOVERNO della Pia Società S. Paolo
      • Capo II - IL CAPITOLO GENERALE (250)
        • 3. ELEZIONE DEI DELEGATI AL CAPITOLO GENERALE (261-266)
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3. ELEZIONE DEI DELEGATI AL CAPITOLO GENERALE (261-266)

261. Nella elezione dei delegati,
hanno voce attiva e passiva i soli
Sacerdoti aventi le qualità requisite del
Diritto, che emisero i voti perpetui
ed abbiano tre anni integri di Sacerdozio
avanti la prima sessione del Capitolo,
esclusi quelli che ne sono già
membri per ufficio.

262. In ogni casa maggiore, che
consti almeno di dodici professi, come
si è detto sopra, all'elezione del delegato
si procede in questo modo: Due
membri sacerdoti sudditi, del grembo
del Capitolo, i più giovani di professione,
fungeranno da scrutatori, dopo aver
emesso il giuramento di adempiere fedelmente
l'ufficio e di osservare il segreto,
circa gli atti del Capitolo anche finite le
elezioni.
L'elezione del delegato sia fatta con
voti segreti e numero assolutamente
maggiore di voti. Se nel primo e
secondo scrutinio non si ebbe una parte
assolutamente maggiore di voti, nel
terzo scrutinio deciderà il numero
relativamente maggiore dei voti. Se nel
terzo scrutinio più membri avessero
ottenuto uguale numero di voti, si terrà eletto
chi emise prima i voti; se avessero
professato nello stesso giorno, il più vecchio
di età. All'ufficio di delegato sostituto,
cioè di chi deve supplire il principale,
nel caso che questi fosse legittimamente
impedito ad intervenire al Capitolo
generale, si terrà legittimamente eletto
chi, dopo il delegato principale, ebbe
il numero maggiore di voti.

263. Avvenuta l'elezione e
promulgata dal Superiore come Preside, si
redigano i documenti autentici ad
entrambi i delegati, da consegnarsi al
principale ed al sostituto, sottoscritti dal
Preside e dai due esaminatori, con cui
consti la loro legittima delegazione al
Capitolo generale.

264. Le case, che non constino di
almeno dodici Professi, di cui otto almeno
siano Sacerdoti, siano riunite fra loro dal
Superiore generale o in sua mancanza dal
Vicario generale, col consenso del suo
consiglio in modo così conveniente che
compongano un insieme di almeno dodici
Professi e non più di diciotto, tra i quali
almeno otto siano Sacerdoti, per eleggere
i loro delegati, cioè uno tra i Superiori
e l'altro tra i sudditi delle case stesse.

265. Gli elettori procederanno
all'elezione in questo modo, senza che
nessuno di essi si allontani dalla casa di cui
è membro.
Sotto la presidenza del Superiore
della casa, gli elettori si riuniranno
insieme e, recitate le preghiere, riceveranno
dallo stesso Superiore la scheda in cui
ciascuno scriverà due nomi, eleggendo
liberamente uno tra i Superiori, l'altro
invece tra i sudditi sacerdoti della
riunione aventi voce passiva. Scritte così
le schede e chiuse dai singoli elettori, il
Superiore, unitamente alla sua, davanti
a tutti le ripone in una busta da lettere
e la munisce di sigillo, aggiunta anche
la relazione, sottoscritta di suo pugno,
degli atti della sessione, e subito per
posta la manderà al Superiore generale.
Il Rettore generale con i suoi Consiglieri
e Segretario generale che funge da
Segretario aprirà tali buste ed
esaminerà tutti i voti dichiarando gli
eletti di ciascun ceto all'ufficio di delegati
il Superiore ed il suddito eleggibile che
abbiano ottenuto almeno una maggioranza
relativa di voti; all'ufficio di delegati
sostituti (si sceglierà) un altro Superiore
e suddito, che, dopo i principali
delegati, abbiano avuto un numero
egualmente maggiore di voti. Se più
avessero ottenuto voti uguali, si terrà
eletto il più anziano di professione, e se
fossero di uguale professione, il più
anziano di età. Si faccia la relazione dell'esito
delle elezioni e venga sottoscritta
dal Rettore generale, dai Consiglieri
e dal Segretario, e quanto prima si
facciano consapevoli i religiosi che dovranno
venire come delegati al Capitolo.

266. Con gli eletti delegati è lecito
a ciascuno dei membri elettori comunicare
per iscritto quelle cose che, per il
bene della Società, ognuno pensa
doversi riferire al Capitolo generale, e i
delegati non possono ricusare tale
commissione, sebbene essi non siano tenuti
a propugnare le questioni proposte.




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