3. ELEZIONE DEI DELEGATI AL CAPITOLO GENERALE (261-266)
261. Nella elezione dei delegati, hanno voce attiva e passiva i soli Sacerdoti aventi le qualità requisite del Diritto, che emisero i voti perpetui ed abbiano tre anni integri di Sacerdozio avanti la prima sessione del Capitolo, esclusi quelli che ne sono già membri per ufficio.
262. In ogni casa maggiore, che consti almeno di dodici professi, come si è detto sopra, all'elezione del delegato si procede in questo modo: Due membri sacerdoti sudditi, del grembo del Capitolo, i più giovani di professione, fungeranno da scrutatori, dopo aver emesso il giuramento di adempiere fedelmente l'ufficio e di osservare il segreto, circa gli atti del Capitolo anche finite le elezioni. L'elezione del delegato sia fatta con voti segreti e numero assolutamente maggiore di voti. Se nel primo e secondo scrutinio non si ebbe una parte assolutamente maggiore di voti, nel terzo scrutinio deciderà il numero relativamente maggiore dei voti. Se nel terzo scrutinio più membri avessero ottenuto uguale numero di voti, si terrà eletto chi emise prima i voti; se avessero professato nello stesso giorno, il più vecchio di età. All'ufficio di delegato sostituto, cioè di chi deve supplire il principale, nel caso che questi fosse legittimamente impedito ad intervenire al Capitolo generale, si terrà legittimamente eletto chi, dopo il delegato principale, ebbe il numero maggiore di voti.
263. Avvenuta l'elezione e promulgata dal Superiore come Preside, si redigano i documenti autentici ad entrambi i delegati, da consegnarsi al principale ed al sostituto, sottoscritti dal Preside e dai due esaminatori, con cui consti la loro legittima delegazione al Capitolo generale.
264. Le case, che non constino di almeno dodici Professi, di cui otto almeno siano Sacerdoti, siano riunite fra loro dal Superiore generale o in sua mancanza dal Vicario generale, col consenso del suo consiglio in modo così conveniente che compongano un insieme di almeno dodici Professi e non più di diciotto, tra i quali almeno otto siano Sacerdoti, per eleggere i loro delegati, cioè uno tra i Superiori e l'altro tra i sudditi delle case stesse.
265. Gli elettori procederanno all'elezione in questo modo, senza che nessuno di essi si allontani dalla casa di cui è membro. Sotto la presidenza del Superiore della casa, gli elettori si riuniranno insieme e, recitate le preghiere, riceveranno dallo stesso Superiore la scheda in cui ciascuno scriverà due nomi, eleggendo liberamente uno tra i Superiori, l'altro invece tra i sudditi sacerdoti della riunione aventi voce passiva. Scritte così le schede e chiuse dai singoli elettori, il Superiore, unitamente alla sua, davanti a tutti le ripone in una busta da lettere e la munisce di sigillo, aggiunta anche la relazione, sottoscritta di suo pugno, degli atti della sessione, e subito per posta la manderà al Superiore generale. Il Rettore generale con i suoi Consiglieri e Segretario generale che funge da Segretario aprirà tali buste ed esaminerà tutti i voti dichiarando gli eletti di ciascun ceto all'ufficio di delegati il Superiore ed il suddito eleggibile che abbiano ottenuto almeno una maggioranza relativa di voti; all'ufficio di delegati sostituti (si sceglierà) un altro Superiore e suddito, che, dopo i principali delegati, abbiano avuto un numero egualmente maggiore di voti. Se più avessero ottenuto voti uguali, si terrà eletto il più anziano di professione, e se fossero di uguale professione, il più anziano di età. Si faccia la relazione dell'esito delle elezioni e venga sottoscritta dal Rettore generale, dai Consiglieri e dal Segretario, e quanto prima si facciano consapevoli i religiosi che dovranno venire come delegati al Capitolo.
266. Con gli eletti delegati è lecito a ciascuno dei membri elettori comunicare per iscritto quelle cose che, per il bene della Società, ognuno pensa doversi riferire al Capitolo generale, e i delegati non possono ricusare tale commissione, sebbene essi non siano tenuti a propugnare le questioni proposte.
|