Capo VI - IL SEGRETARIO GENERALE (327-330)
327. Il Segretario generale ha in modo speciale cura delle scritture autentiche, cioè degli atti da redigersi e da conservarsi nella Congregazione; funge anche da Archivista nella Casa generalizia.
328. Egli viene eletto dal Capitolo generale, osservati gli art. 281 e seg. Se cesserà dal suo ufficio prima del Capitolo, o diverrà inabile, allora il Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio deve mettere al suo posto un altro Sacerdote idoneo.
329. Spetta in particolare modo al Segretario generale: 1. Riportare nel registro delle deliberazioni le cose compiute e definite nel Consiglio generalizio, le quali si devono sottoscrivere, con l'approvazione degli altri, dal Superiore generale e da lui stesso; 2. Stendere gli scritti amministrativi di qualsiasi genere di maggior importanza e, apposto il timbro della Società, sottoscriverli unitamente al Superiore generale.
330. Come Archivista della Società deve vigilare che tutti i documenti appartenenti alla Società vengano accuratamente e fedelmente deposti e conservati nell'Archivio, distribuiti con ordine, affinché il loro uso sia più comodo. Ricordi che non potrà estrarli o consegnarli se non secondo le norme approvate dal Superiore generale.
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