Capo VIII - I VISITATORI (345-352)
345. Oltre la visita canonica da farsi ogni tre anni nelle singole case, Superiore generale può indire, in casi particolari, anche altre visite, come gli sembrerà sia meglio, sia generali che particolari.
346. Quando il Superiore generale fosse impedito di compiere lui stesso la visita, delegherà in vece sua un altro Sacerdote maturo di età e sperimentato nella prudenza, e col consenso del suo Consiglio se si deve costituire il Visitatore generale per tutta la Società o per un numero maggiore di case.
347. I Visitatori delegati godranno di quelle facoltà che il Superiore generale avrà loro concesso.
348. I Visitatori anche delegati, eccetto che il Superiore generale abbia disposto diversamente, hanno il diritto e l'ufficio di vedere nella casa che visitano ciò che riguarda le persone e le cose, la vita religiosa e disciplinare, gli studi, l'apostolato e l'economia, di reprimere gli abusi e provveder che non ne sorgano; di fomentare un'osservanza esattissima e di promuovere le opere. Perciò potranno fare osservazioni opportune e dare ammonimenti per la conservazione dell'ordine e rassodare la disciplina. Il Visitatore delegato non può impartire ordini permanenti senza l'espresso consenso del Superiore generale.
349. Radunata la comunità, il Visitatore, che non sia il Superiore generale, presenti il documento autentico della sua delegazione al Superiore della casa; poi, recitato l'inno "Veni Creator", rivolga parole di edificazione ai religiosi, e comandi, in virtù di santa obbedienza, che tutti quelli della comunità, anche i Superiori, durante il tempo della visita manifestino tutto ciò che a loro giudizio potrebbe essere contrario al bene della Società, o della comunità, o dei singoli membri, in modo che rispondano sinceramente secondo verità a tutti i quesiti. È strettamente proibito ai Superiori stornare in qualsiasi modo i sudditi da questa obbligazione e di impedire altrimenti lo scopo della visita
350. Il Superiore che avrà trasferito, dopo l'indizione della visita, senza il consenso del Visitatore, i sudditi in altra casa e così tutti Superiori e sudditi, che per sé o per altri avranno indotto i religiosi, sia direttamente che indirettamente a tacere o a dissimulare in qualche modo la verità alle interrogazioni del Visitatore, oppure non esporla sinceramente, ovvero avranno recato molestia sotto qualunque pretesto ai medesimi per le risposte date al Visitatore, saranno dichiarati dal Visitatore inabili a coprire uffici riguardanti il governo degli altri e i Superiori saranno privati dell'ufficio che hanno.
351. Il Visitatore, prima di lasciare la casa, se il Superiore generale non avrà disposto altrimenti, dati gli opportuni avvertimenti ed avvisi, promulgherà quelle cose che avrà giudicate da stabilirsi per il bene della comunità; le quali cose tutte, descritte fedelmente nel registro delle visite della casa e sottoscritte dal Visitatore, devono essere osservate da quelli che riguardano. Dai decreti del Visitatore è dato ricorso al Superiore, ma solo in devolutivo.
352. Il Visitatore delegato deve presentare al Superiore generale un'integra ed accurata relazione di tutte le cose che furono poste in luce e fatte nel corso della visita con l'aggiunta delle proprie considerazioni e del voto, affinché il Superiore generale sia in grado di giudicare perfettamente dello stato delle persone e delle cose e provvedere in modo conveniente alle necessità.
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