Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
Giuseppe Timoteo Giaccardo, SSP
Il libro di una filiale memoria

IntraText CT - Lettura del testo

  • COSTITUZIONI della Pia Società S. Paolo
    • PARTE TERZA - GOVERNO della Pia Società S. Paolo
      • Capo VIII - I VISITATORI (345-352)
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze


Capo VIII - I VISITATORI (345-352)

345. Oltre la visita canonica da farsi ogni
tre anni nelle singole case,
Superiore generale può indire, in casi
particolari, anche altre visite, come gli
sembrerà sia meglio, sia generali che
particolari.

346. Quando il Superiore generale
fosse impedito di compiere lui stesso la
visita, delegherà in vece sua un altro
Sacerdote maturo di età e sperimentato
nella prudenza, e col consenso del suo
Consiglio se si deve costituire il
Visitatore generale per tutta la Società o per
un numero maggiore di case.

347. I Visitatori delegati godranno
di quelle facoltà che il Superiore generale
avrà loro concesso.

348. I Visitatori anche delegati,
eccetto che il Superiore generale abbia
disposto diversamente, hanno il diritto e
l'ufficio di vedere nella casa che visitano
ciò che riguarda le persone e le cose,
la vita religiosa e disciplinare, gli studi,
l'apostolato e l'economia, di reprimere
gli abusi e provveder che non ne sorgano;
di fomentare un'osservanza esattissima
e di promuovere le opere. Perciò potranno
fare osservazioni opportune e
dare ammonimenti per la conservazione
dell'ordine e rassodare la disciplina.
Il Visitatore delegato non può impartire
ordini permanenti senza l'espresso
consenso del Superiore generale.

349. Radunata la comunità, il Visitatore,
che non sia il Superiore generale,
presenti il documento autentico della
sua delegazione al Superiore della casa;
poi, recitato l'inno "Veni Creator",
rivolga parole di edificazione ai religiosi,
e comandi, in virtù di santa obbedienza,
che tutti quelli della comunità,
anche i Superiori, durante il tempo della visita
manifestino tutto ciò che a loro
giudizio potrebbe essere contrario al
bene della Società, o della comunità, o
dei singoli membri, in modo che rispondano
sinceramente secondo verità a
tutti i quesiti. È strettamente proibito
ai Superiori stornare in qualsiasi
modo i sudditi da questa obbligazione e
di impedire altrimenti lo scopo della visita

350. Il Superiore che avrà trasferito,
dopo l'indizione della visita, senza
il consenso del Visitatore, i sudditi
in altra casa e così tutti Superiori e
sudditi, che per sé o per altri avranno
indotto i religiosi, sia direttamente
che indirettamente a tacere o a
dissimulare in qualche modo la verità alle
interrogazioni del Visitatore, oppure
non esporla sinceramente, ovvero
avranno recato molestia sotto qualunque
pretesto ai medesimi per le risposte date al
Visitatore, saranno dichiarati dal Visitatore
inabili a coprire uffici riguardanti
il governo degli altri e i Superiori
saranno privati dell'ufficio che hanno.

351. Il Visitatore, prima di
lasciare la casa, se il Superiore generale
non avrà disposto altrimenti, dati gli
opportuni avvertimenti ed avvisi,
promulgherà quelle cose che avrà giudicate
da stabilirsi per il bene della comunità;
le quali cose tutte, descritte fedelmente
nel registro delle visite della casa e
sottoscritte dal Visitatore, devono essere
osservate da quelli che riguardano.
Dai decreti del Visitatore è dato
ricorso al Superiore, ma solo in
devolutivo.

352. Il Visitatore delegato deve
presentare al Superiore generale
un'integra ed accurata relazione di tutte le cose
che furono poste in luce e fatte nel corso
della visita con l'aggiunta delle proprie
considerazioni e del voto, affinché il
Superiore generale sia in grado di giudicare
perfettamente dello stato delle persone
e delle cose e provvedere in modo
conveniente alle necessità.





Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

IntraText® (V89) Copyright 1996-2007 EuloTech SRL