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Giuseppe Timoteo Giaccardo, SSP
Il libro di una filiale memoria

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  • COSTITUZIONI della Pia Società S. Paolo
    • PARTE TERZA - GOVERNO della Pia Società S. Paolo
      • Capo IX - LE CASE (353-368)
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Capo IX - LE CASE (353-368)

353. Nella Congregazione si distinguono
case formate, che constano di
almeno sei membri, di cui quattro siano
sacerdoti, e case non formate, che hanno
una comunità minore di membri.

354. Non si proceda all'erezione di
qualsiasi casa religiosa senza che si
possa valutare che dalle opere dell'apostolato,
o dalle consuete offerte o in altro
modo sarà provveduto ad una congrua
abitazione e sostentazione dei religiosi.

355. I Superiori locali, che devono
preporsi alle singole case, siano scelti
dal Superiore generale con il consenso
del suo Consiglio, tra quei sacerdoti di
specchiata virtù, scienza, e prudenza,
che abbiano emessi i voti almeno
da tre anni.

356. I Superiori locali sono costituiti
nel loro ufficio per tre anni, trascorsi
i quali, possono essere di nuovo assunti
allo stesso ufficio, ma non per una
terza volta immediatamente nella
stessa casa. Rimangano però in ufficio come
Vicari fino alla promulgazione della
proroga del loro ufficio o nomina del
successore debitamente fatta.

357. I Superiori locali, per causa grave,
possono essere rimossi dal loro
ufficio prima della scadenza del tempo
dall'autorità del Superiore generale con
il consenso del suo Consiglio.

358. È ufficio del Superiore locale
di promuovere l'osservanza regolare e
la pietà della comunità, di attendere
diligentemente alle cose della casa,
di osservare che i singoli attendano con
diligenza alla propria santificazione, di
adempiere fedelmente i doveri a lui
affidati, di promuovere secondo le proprie
forze il bene della casa con la parola,
l'esempio e le opere.

359. Convocherà spesso anche
separatamente, secondo la sua prudenza,
i religiosi sia chierici che laici in conferenza,
per dedurre dall'esperienza e dal
consiglio dei singoli ciò che si deve
disporre più perfettamente e nella casa e
nelle opere, e per indicare i difetti esteriori
che possono esservi nella comunità
e proporre i mezzi per emendarli.

360. I Superiori locali sono tenuti
a promuovere fra i loro sudditi la
cognizione degli Atti della Santa Sede, ad
avere una cura speciale dei Discepoli,
sovvenendo con affetto paterno le
loro necessità temporali, secondo i
canoni delle Costituzioni, dispensando
copiosamente l'istruzione cristiana, con
una pia esortazione a tutti i familiari
almeno due volte al mese.

361. I Superiori locali dimorino
ciascuno nella loro casa, né s'allontanino
da essa senza la legittima licenza del
Superiore generale, il quale deve
efficacemente ammonire i trasgressori,
e se è necessario punirli.

362. Il Superiore generale, con il
consenso del suo Consiglio, deve
assegnare al Superiore locale di ciascuna
casa almeno formata, due Consiglieri o
assessori, che con lui costituiscono il
Consiglio della casa.

363. Il Superiore locale deve
convocare il suo Consiglio almeno una volta
al mese, affinché possa deliberare con
essi le cose più gravi e, secondo sarà
necessario, richieda il loro consenso;
tutto quello che fu fatto e deciso in tale
consiglio di una qualche importanza
il Superiore locale è tenuto a riferirlo
fedelmente al Superiore generale,
secondo la forma prestabilita, e richiedere
da lui le facoltà o licenze necessarie.

364. Sia dato almeno un Consigliere
od assessore anche al Superiore locale
delle case non formate che l'assista come
Vicario locale, e faccia le sue veci tutte
le volte che sarà necessario.

365. Quando il Superiore locale è
assente, farà le sue veci nel governo della
casa il primo dei Consiglieri, ma non
declini dalle regole, né da quelle cose che
il Superiore locale era solito fare;
nascendo difficoltà, le risolva a mente del
Superiore e quando ritornerà dia
fedelmente ragione di tutto quel che ha fatto.

366. Per ogni singola casa sarà nominato
dal Superiore generale, con il
consenso del suo Consiglio, un Economo
locale, che deve avere cura dei beni
temporali della casa, sotto la guida e la
dipendenza del Superiore locale. L'ufficio
di Economo locale sebbene sia meglio
distinguerlo da quello del Superiore, si
può tuttavia unirlo ad esso, se a giudizio
del Superiore generale e del suo Consiglio
la necessità esiga questo.

367. Per le spese da farsi, si osservino
i precetti eventualmente stabiliti
dal Capitolo generale a norma
dell'articolo 289.

368. Appartiene all'Economo, sotto
la dipendenza del Superiore locale,
provvedere alle necessità temporali dei
religiosi con quella semplicità e sobrietà
corrispondenti alla povertà religiosa
della Società. Ogni mese renda ragione
della sua amministrazione al Superiore
locale e al suo Consiglio, usando i registri
scritti da lui da rivedersi ed approvarsi
a norma dell'art. 343; ogni sei mesi
poi renda ragione anche all'Economo
generale secondo fu detto sopra.





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