Capo IX - LE CASE (353-368)
353. Nella Congregazione si distinguono case formate, che constano di almeno sei membri, di cui quattro siano sacerdoti, e case non formate, che hanno una comunità minore di membri.
354. Non si proceda all'erezione di qualsiasi casa religiosa senza che si possa valutare che dalle opere dell'apostolato, o dalle consuete offerte o in altro modo sarà provveduto ad una congrua abitazione e sostentazione dei religiosi.
355. I Superiori locali, che devono preporsi alle singole case, siano scelti dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio, tra quei sacerdoti di specchiata virtù, scienza, e prudenza, che abbiano emessi i voti almeno da tre anni.
356. I Superiori locali sono costituiti nel loro ufficio per tre anni, trascorsi i quali, possono essere di nuovo assunti allo stesso ufficio, ma non per una terza volta immediatamente nella stessa casa. Rimangano però in ufficio come Vicari fino alla promulgazione della proroga del loro ufficio o nomina del successore debitamente fatta.
357. I Superiori locali, per causa grave, possono essere rimossi dal loro ufficio prima della scadenza del tempo dall'autorità del Superiore generale con il consenso del suo Consiglio.
358. È ufficio del Superiore locale di promuovere l'osservanza regolare e la pietà della comunità, di attendere diligentemente alle cose della casa, di osservare che i singoli attendano con diligenza alla propria santificazione, di adempiere fedelmente i doveri a lui affidati, di promuovere secondo le proprie forze il bene della casa con la parola, l'esempio e le opere.
359. Convocherà spesso anche separatamente, secondo la sua prudenza, i religiosi sia chierici che laici in conferenza, per dedurre dall'esperienza e dal consiglio dei singoli ciò che si deve disporre più perfettamente e nella casa e nelle opere, e per indicare i difetti esteriori che possono esservi nella comunità e proporre i mezzi per emendarli.
360. I Superiori locali sono tenuti a promuovere fra i loro sudditi la cognizione degli Atti della Santa Sede, ad avere una cura speciale dei Discepoli, sovvenendo con affetto paterno le loro necessità temporali, secondo i canoni delle Costituzioni, dispensando copiosamente l'istruzione cristiana, con una pia esortazione a tutti i familiari almeno due volte al mese.
361. I Superiori locali dimorino ciascuno nella loro casa, né s'allontanino da essa senza la legittima licenza del Superiore generale, il quale deve efficacemente ammonire i trasgressori, e se è necessario punirli.
362. Il Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, deve assegnare al Superiore locale di ciascuna casa almeno formata, due Consiglieri o assessori, che con lui costituiscono il Consiglio della casa.
363. Il Superiore locale deve convocare il suo Consiglio almeno una volta al mese, affinché possa deliberare con essi le cose più gravi e, secondo sarà necessario, richieda il loro consenso; tutto quello che fu fatto e deciso in tale consiglio di una qualche importanza il Superiore locale è tenuto a riferirlo fedelmente al Superiore generale, secondo la forma prestabilita, e richiedere da lui le facoltà o licenze necessarie.
364. Sia dato almeno un Consigliere od assessore anche al Superiore locale delle case non formate che l'assista come Vicario locale, e faccia le sue veci tutte le volte che sarà necessario.
365. Quando il Superiore locale è assente, farà le sue veci nel governo della casa il primo dei Consiglieri, ma non declini dalle regole, né da quelle cose che il Superiore locale era solito fare; nascendo difficoltà, le risolva a mente del Superiore e quando ritornerà dia fedelmente ragione di tutto quel che ha fatto.
366. Per ogni singola casa sarà nominato dal Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, un Economo locale, che deve avere cura dei beni temporali della casa, sotto la guida e la dipendenza del Superiore locale. L'ufficio di Economo locale sebbene sia meglio distinguerlo da quello del Superiore, si può tuttavia unirlo ad esso, se a giudizio del Superiore generale e del suo Consiglio la necessità esiga questo.
367. Per le spese da farsi, si osservino i precetti eventualmente stabiliti dal Capitolo generale a norma dell'articolo 289.
368. Appartiene all'Economo, sotto la dipendenza del Superiore locale, provvedere alle necessità temporali dei religiosi con quella semplicità e sobrietà corrispondenti alla povertà religiosa della Società. Ogni mese renda ragione della sua amministrazione al Superiore locale e al suo Consiglio, usando i registri scritti da lui da rivedersi ed approvarsi a norma dell'art. 343; ogni sei mesi poi renda ragione anche all'Economo generale secondo fu detto sopra.
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