Capo V - [IL NOVIZIATO]
Roma, 17.XI.'46
Art. 36. - Il Noviziato Sampaolino.
§ I. - Il Noviziato non è solo una conoscenza dell'Istituto e dell'alunno, un provarsi alla disciplina del servizio di Dio, un misurare il proprio spirito con il Divino amore; il noviziato è la promessa di sé al Maestro divino; il fare la prova della sincerità, della determinazione, della generosità della promessa; la preparazione positiva e immediata all'atto di consacrazione, di donazione di sé al Maestro Divino.
§ II- I Religiosi abbiano e inculchino per il Noviziato la più profonda, più alta, più intensa, più larga e più vasta stima; le cure più diligenti della Congregazione siano per il Noviziato; i sacrifici più delicati si compiano per i Noviziati; si preghi e si faccia molto pregare per i Novizi. Il non gettare o il non gettare bene i fondamenti del Noviziato è il costruire la vita religiosa su l'arena: essa crollerà, e si disperderà nei suoi fini principali quali la povertà, la sottomissione, la mortificazione, la redazione, l'edizione pratica e popolare.
§ III. - Si parli ai postulanti dell'anno di Noviziato come dell'anno unico nella vita; dell'anno in cui di nuovo si fanno piccoli nello spirito per entrare e camminare nella novità della vita; dell'anno in cui la vita loro si sfronda e si sradica e muore, per rinnovarsi e conformarsi al Divin Maestro, stabilirsi in lui, fare con lui un'unità di vita nello Spirito Santo.
§ IV. - I nostri Novizi sono chiamati i "Servi di Maria Regina degli Apostoli": perché nel Noviziato devono apprendere e praticare e coltivare la devozione alla Madonna, in modo così filiale e tenera e sostanziosa da pervenire alla consecrazione e alla vita d'unione con Maria SS. ed onorarla ed amarla e servirla sotto il particolare titolo di Regina degli Apostoli; e sotto il particolare aspetto della Madonna che ci dà Gesù.
§ V. - Perciò per aprire case di Noviziato occorre il consenso della S. Sede; come pure per trasportare i Noviziati da l'una a l'altra Casa. Si tenga presente che per far rendere spiritualmente un noviziato occorre che i Novizi siano del Maestro e il Maestro sia dei Novizi; che cioè vi sia tale numero di Novizi da occupare il Maestro, e così dai Novizi sia occupato il Maestro da non dover prendersi altro lavoro; non si cominci quindi corso di Noviziato con pochi soggetti, con i quali non è possibile orario proprio, disciplina di noviziato, luogo a parte, tempo principalmente impiegato per loro! Piuttosto si uniscano i novizi, specialmente con quelli di Casa Madre, e si faccia un noviziato sufficientemente numeroso, capace di edificazione vicendevole.
Roma, 20.XI.'46
Art. 37. - La separazione dei Novizi.
§ I. - I noviziati siano separati dalle case professe: o fuori delle Casa professe, o in locali ben distinti e propri e autonomi. I novizi non abbiano relazioni con i professi né di refettorio, né di cortile, né di ricreazione, né di apostolato, né di scuola. Possono avere la Chiesa comune; ma abbiano anche la loro cappella propria per le loro funzioni ordinarie.
§ II. - I professi diligentemente si guardino dal trattare con i novizi senza permesso: non pretendano di poterlo fare, non si adontino di questa disposizione, non lo facciano, né di nascosto, né in pubblico; né siano proclivi a chiedere permessi e a farne sorgere i pretesti, ma come fratelli maggiori e più responsabili precedano coscienziosamente nell'osservanza di questa regola morale e disciplinare; vi si uniformino anche amorevolmente i professi perpetui e i Sacerdoti.
§ III. - Nemmeno si faccia pressione sui Superiori per aver i Novizi nei servizi o negli apostolati, ma si lasci largamente il giudizio al Maestro dei Novizi; né si esiga che i novizi abbiano lo stesso orario della comunità e lo stesso regime: essi sono un'altra comunità, sono i piccoli, gli infantes della Congregazione, sono anzi nuove creature in gestazione spirituale: l'anno di noviziato è formazione di vita, non esercizio di vita; è preparazione all'apostolato, non dispendio di forze; è sistemazione della salute, non impiego di energie. Il lavoro primo e principale dei Novizi è il lavoro sopra sé stessi, lavoro faticoso, progressivo, esauriente, il quale esige da parte del Maestro una continua e delicatissima vigilanza e direzione, e perciò una necessaria indipendenza. Non si umiliino perciò i Novizi quasi siano dei privilegiati; e non condividano i pesi comuni; privilegiati lo sono infatti, nel senso che la legge obbliga gli altri a rispettare la loro disciplina; e ai pesi comuni si rendono atti e idonei.
§ IV. - La ragione della separazione dai professi va trovata nell'infanzia spirituale dei novizi. Come tali essi debbono essere nutriti di latte; la disciplina religiosa si fa loro conoscere e praticare mano mano, sì che l'amino e la gustino; la legge comune è invece il pane dei forti, quali debbono essere i professi nell'adolescenza della perfezione. V'è anche un'altra ragione: gli stessi difetti dei professi, oggetto del loro combattimento e di compassione, possono essere per i novizi causa di scandalo, di scoraggiamento, di meraviglia, di smarrimento che bisogna in loro evitare, e farli capaci di lotte e di vittorie.
§ V. - I Novizi Discepoli abbiano luogo e formazione separati, anche dai novizi studenti. Possibilmente compiano il Noviziato in casa diversa; almeno con proprio corso di istruzione e di studio: essi infatti devono essere educati a una pietà eucaristica ancor più fervorosa, a maggiore stima del lavoro tecnico, a una umiltà più costante e produttiva dei loro meriti propri.
§ VI. - I Novizi siano applicati ai lavori di pulizia e di ordine della casa; e ognuno stimino grandemente questo ufficio delicato, dignitoso, e premuroso; lo amino così e se ne facciano tale abito, che sia caro ad ognuno dei professi l'essere scelti per l'ordine e la pulizia della casa; e abbiano ognuno35 culto del reparto e della camera sua, come della dimora di Dio.
Roma, 23.XI.'46
Art. 38. - Ai Novizi massima riverenza!
§ I. - Le case di noviziato possono essere case di ritiro spirituale; case di riposo per i religiosi più anziani; case di raccoglimento per speciali lavori intellettuali; meno bene case di convalescenza per infermi; non case di villeggiatura estiva per sacerdoti, o chierici, o discepoli; e non siano mai case di pena, non mai!
§ II. - Curino i Superiori che i Religiosi addetti ai novizi, sacerdoti e discepoli, per il governo e per il servizio, per l'assistenza e per l'apostolato, siano effettivamente religiosi, professi, e di ottime note tutti quanti; poiché verso tutti quelli che han cura di loro, così come verso la mamma e la nutrice, i novizi sono i piccoli, e debbono considerarsi i piccoli, e da tutti ricevere edificazione, e impressione generatrice di buoni e salutari ricordi per tutta la vita.
§ III. - Curino i Superiori che i Religiosi ospiti del Noviziato, che vi sono mandati e vi dimorano per ragione di ritiro, di studio, di riposo, o anche di salute, siano esemplari ed edificanti per la regolare osservanza, per l'ubbidienza ai Superiori, per il contegno della persona, per la moderazione e la saviezza del parlare, per l'amore alla Congregazione, per la dedizione al loro ministero, per la compitezza, il decoro e il fervore della pietà, e soprattutto per la devota celebrazione della Santa Messa.
§ IV. - Curino i Superiori non solo di non mandare nelle Case di noviziato quei religiosi che, disgraziatamente, dovessero scontare pene di prevaricazioni, di qualunque genere esse siano; ma di non mandarvi nemmeno, per motivo di ritiro, o di studio o di riposo o di salute, quei religiosi che avessero difetti o abitudini riprovate o a mala pena tollerate in Congregazione: quali i mormoratori, gli indisciplinati, i giocatori, i fumatori, i lettori appassionati del giornale, gli squilibrati di mente, i troppo difettosi di corpo, gli indipendenti, ecc.
§ V.- I novizi, a loro volta, sappiano non stupirsi dei casi eccezionali; non lasciarsi sedurre, ingannare, traviare; non dileggiare, non commentare, non prendere scandalo: essi daranno così prova di vocazione e di virtù, e mostreranno che Dio sono venuti a cercare in religione e in Lui solo confidano.
Roma, 24.XI.'46
Art. 39. - L'ammissione al Noviziato.
§ I. - Il diritto di ammettere al Noviziato spetta al Superiore generale per tutta la Congregazione, sentito il Consiglio generale; e spetta al Maestro nazionale da cui il noviziato dipende per la sua nazione, sentito il Consiglio nazionale. In pratica l'ammissione al noviziato si farà nelle singole nazioni, rimandando al Consiglio generale i casi dubbi, più difficili e più delicati, accompagnandone la domanda con un'oggettiva relazione delle ragioni favorevoli e contrarie.
§ II. - Il Maestro che ammette al Noviziato, quanto gli è possibile, ascolti, esplori, esamini diligentemente i singoli postulanti prima di ammetterli al Noviziato: questo infatti è l'ingresso a la vita religiosa, e in esso i novizi devono fare la prova, ossia mostrare d'aver scelta coscientemente e liberamente e affettuosamente la nostra vita religiosa. Soprattutto il Maestro legga attentamente ed esponga fedelmente al Consiglio le relazioni dei Maestri di probandato, dei Superiori della case, e le faccia sue. Perciò se ha il dubbio su queste, prima e per tempo le controlli e se ne accerti.
§ III. - I Superiori delle case o i Maestri di probandato preparino la loro relazione individuale36, breve, oggettiva, paterna, fatta cioè non per collegiali, ma per figlioli; non quasi per difendere la Congregazione da chi la minaccia, ma per disporre i Superiori ad accogliere in essa chi è chiamato. Il loro giudizio ha molto peso.
§ IV. - Il Maestro basi la sua relazione su la intenzione del giovane, il suo spirito di pietà, la sua applicazione a riuscire nello studio, l'amore all'apostolato, la cura della povertà, e la sollecitudine per i mezzi della Divina Provvidenza, e la salute. Ma perché il suo giudizio personale rispecchi integralmente la realtà, il Maestro chiami prima a consiglio e senta su ognuno il giudizio maturato dei Maestri di scuola, di apostolato, del Maestro infermiere, e anche privatamente degli assistenti e dei capi reparto. Il Maestro riveli anche i difetti più notevoli, e le più notevoli speranze che l'alunno offre.
§ V. - Per i novizi discepoli, il Superiore della casa senta anche il Consiglio dei Discepoli anziani, il cui voto è informativo; ma si deve trasmettere al Maestro nazionale, e di esso bisogna tener conto, come della relazione del Superiore e del Maestro dei Probandi.
Roma, 25.XI.'46
Art. 40. - Il governo del Noviziato.
§ I. - Quando il Noviziato è posto in una casa professa, la disciplina esterna comune del noviziato dipende dal Superiore della casa; egli determina gli orari comuni della levata, delle funzioni comuni, dei pasti ecc. Quando il Noviziato costituisce casa a sé, tutta la disciplina del Noviziato dipende dal Maestro dei Novizi; il quale è il padre loro, anzi ne è come la madre.
§ II. - Dicendo tutta la disciplina, si intende tutto l'andamento esterno del gruppo e dei singoli perché il Maestro dei novizi è il loro Superiore; e s'intende tutto l'andamento spirituale interno dei singoli, perché il Maestro dei Novizi è il loro Direttore spirituale. Non si intende invece la rivelazione della coscienza, la quale è materia di confessione, non di direzione, o di governo.
§ III. - Nell'andamento interno del Noviziato non s'ingerisca il Superiore della Casa, non si ingeriscano gli altri sacerdoti e religiosi e si astengano dal mormorarne. Non si ingeriscano nemmeno gli altri sacerdoti o Superiori; ma solo il Superiore generale, il Superiore della Nazione cui appartiene il Noviziato, il Visitatore o il Delegato del Superiore: essi infatti appartengono alla paternità della Casa e della Congregazione.
§ IV. - Abbiano somma cura e delicatezza i Maestri e i Religiosi a non esigere o richiedere dai Novizi ciò che il Maestro dei Novizi non può concedere; e quando egli, nel disporre, giudica che qualche servizio non è consentaneo alla disciplina del Noviziato, non si pretenda oltre. A sua volta il Maestro dei Novizi sia largo di concessioni, non mai abituali però, e che non incidano sull'andamento e sul silenzio prescritto ai Novizi.
§ V. - I Novizi non siano mandati in vacanza; non escano da soli; ne il Maestro li mandi; non prendano parte a divertimenti postcenato37 della comunità; e siano docili e sempre con il loro Maestro.
Roma, 26.XI.'46
Art. 41.- Il Maestro dei Novizi.
§ I. - In lui e per lui la Congregazione è madre dei suoi religiosi. In lui e per lui tamquam novitatis filii in Congregationis virgineo sinu concipiuntur, gestiuntur, generantur. Dal suo occhio sono discriminati, dalla sua mano sono condotti nella prova, dal suo cuore sono nutriti, da la sua sollecitudine sono corroborati.
§ II. - Il Maestro dei Novizi si sceglie tra i migliori della circoscrizione nazionale, od anche fuori. Se a diversi uffici può essere destinato o può coprire non si esiti a considerare la formazione dei novizi il più importante. Anche fra l'ufficio di Superiore38, e quello di Maestro dei Novizi non si esiti a considerare questo, per la sua delicatezza, da preferirsi per chi ne ha le doti.
§ III. - Non si destini mai a Maestro dei Novizi chi non può disimpegnare altri doveri; nemmeno col pretesto o l'illusione di vigilarlo; nemmeno col ripiego di dargli accanto un buon vice Maestro; non si prendano mai gli squilibrati, gli abulici, i deboli di cuore, gli inferni di salute, chi non può seguire i suoi "piccoli". Il Maestro dei Novizi non è un rettore di Collegio!
§ IV. - Si cerchi e si trovi un sacerdote che abbia cultura spirituale e prudenza; esercitato nella virtù e capace di governo; delicato e caritatevole, anzi amorevole e amabile; di pietà fervorosa e di zelo paterno; che intenda, che desideri, che accolga docilmente questa ammirabile paternità spirituale, la quale da Dio discende e in nome di Dio si porta; che sappia, e voglia e brami donarsi tutto a tutti e a ognuno; che conosca perfettamente la vita religiosa, l'ami con amore grande ed elettivo, e la pratichi nello sforzo quotidiano di ascendere a perfezione maggiore; che aderisca ai Superiori, sia devotissimo alla Congregazione, abbia lavorato per la edificazione di essa e il conseguimento dei suoi fini.
§ V. - Più particolarmente nel Maestro Sampaolino dei suoi Novizi, la Pia Società desidera: un'umiltà di vita semplice, una filiale devozione alla Madonna, una intima e pratica devozione al Maestro Divino che è il vero ed eterno Maestro religioso; la pietà sampaolina; una dottrina sicura, che fa capo a Dio e alla Chiesa, e la capacità didattica per comunicarla ed educarne i giovani; la conoscenza dell'apostolato nostro anche nella tecnica; l'iniziativa nel servizio della Divina Provvidenza; il rispetto alla vita comune.
§ VI. - Perciò il Maestro dei Novizi abbia almeno 35 anni: perché il Maestro dei Novizi deve essere effettivamente Maestro ed effettivamente compiere il suo ufficio. Se non raggiunge gli anni, e ne è degno e idoneo, si chieda piuttosto la dispensa per lui, o lo si faccia maturo con il decreto pontificio, che farlo operare senza essere, o lasciarlo solo come vice Maestro.
§ VII. - Abbia fatto dieci anni ai professione, così che della vita religiosa nostra abbia il gusto e l'abbondanza dello spirito. Per chi ha sei anni di professione vale l'osservazione del paragrafo n.6. Il Maestri sia il Maestro e non si rimedi con ripieghi, che non rimediano ma illudono.
§ VIII. - Il Maestro dei Novizi è padre delle anime, direttore esterno, pure di disciplina e di vita interiore.
§ IX. - Il Maestro dei Novizi sia sereno sempre, gioioso sempre, vigilante sempre, su tutto, su tutti; segua i suoi novizi sempre e da per tutto, ma non sia pedissequo né pedante, né poliziotto; e faccia sue anche nel metodo le direttive della Pia Società e dei Superiori.
§ X. - Il Maestro dei Novizi segua alacremente lo sviluppo esterno ed interno della Congregazione; promuova la libertà e la dipendenza; e sviluppi la personalità e la docilità.
Art. 42. - Quanto dura l'ufficio del Maestro dei Novizi.
§ I. - L'ufficio di Maestro dei Novizi non è legato a un numero di anni. Il Superiore generale lo nomina e lo revoca con il consenso del Consiglio generale, consultato il Maestro nazionale.
§ II. - Per questo l'ufficio del Maestro dei Novizi diventi il più possibile e nella pratica un servizio che continua nella stessa persona, fino agli anni in cui sia possibile la sua paternità vigilante, formatrice, personale.
§ III. - Se il Maestro dei Novizi ha difetti, non si rimuova per essi: si corregga con amorevole e autorevole sollecitudine, si illumini, si esorti, si diriga, si metta a parte dei nuovi bisogni e sviluppi, si aiuti a diventare sempre più idoneo. A sua volta il Maestro dei Novizi, quasi fosse il più piccolo dei Novizi, sia docile, desideroso di essere corretto e guidato, abbia l'occhio aperto sull'andamento della Congregazione.
§ IV. - Responsabilità maggiori sono invece il compito del Maestro nazionale, dei Consiglieri generali e del Primo Maestro; perciò se la Congregazione si trova in necessità di chiamare a questi più alti doveri il Maestro dei Novizi, lo faccia senza timore, sapendo di servire così meglio il Signore, e di edificare maggiormente la Pia Società.
§ V. - Il Maestro dei Novizi però che per motivo di salute, o di carattere, o di età, e talora anche di scienza, non si conoscesse più adatto alla sua nobilissima missione, chieda egli generosamente di essere sostituito.
§ VI. - Importante nota è questa: i Religiosi fanno assai bene a tenersi in corrispondenza con il loro Maestro di noviziato, anche negli anni di professione, e tanto più se la spirituale relazione continua a portare effluvio di vita religiosa; anzi nulla impedisce che non solo nei casi più difficili, ma anche nei casi ordinari lo stimino e ascoltino come il loro Direttore spirituale.
Roma, 28.XI.'46
Art. 43. - Il Vice-Maestro dei Novizi.
§ I. - Le Costituzioni contemplano il caso in cui, o per il numero dei Novizi, o per altre cause, al Maestro dei Novizi si debba dare un Vice Maestro. Lo fa il Superiore generale con il consenso del Consiglio, e sceglie un sacerdote veramente docile, che abbia almeno trenta anni, e sia professo da almeno cinque anni.
§ II. - Quando in una nazione vi fossero due o più case di noviziato, è assai consigliabile, se le circostanze lo permettono, che uno solo sia il Maestro dei Novizi sia chierici che discepoli, e due o più i Vice Maestri.
§ III. - Il Vice Maestro non è l'assistente, cioè il solo esecutore degli ordini disciplinari; egli ha la vice cura dei Novizi, ha quindi su loro i poteri del Maestro per la formazione integrale di essi; egli però dipende dal Maestro e deve esercitare il suo ministero nei limiti assegnatigli dal Maestro, i quali però sono tanto maggiori, quanto maggiore è la causa della sua nomina.
§ IV.- L'ufficio di Vice Maestro è delicato, e richiede nel Sacerdote scelto spirito di umiltà, di rinuncia, di collaborazione, e di amore, onde l'aiuto non si risolva in un dissesto.
§ V. - Perciò il Vice Maestro sia diligentissimo, perché la formazione dei Novizi si compia nell'unità; perché non si erigano contraltari al Maestro, e ne dissipi ogni inizio; perché siano bene interpretate ed eseguite le disposizioni e le direttive e i suggerimenti del Maestro, così che a lui tutto faccia capo.
Roma, 29.XI.'46
Art. 44. - L'occupazione del Maestro dei Novizi.
§ I. - Il ministero, l'ufficio, il dovere, la sollecitudine, il pensiero, la cura prima e principale del Maestro dei Novizi e del Vice Maestro è l'educazione del Novizi alla vita religiosa. Ogni altro dovere, ufficio, ministero sia non solo subordinato a questo, ma anche misurato con questo; o non vi sia affatto.
§ II. - L'ufficio di Maestro dei Novizi non si unisca mai con l'ufficio di Superiore, di Economo, di Prefetto degli studi, di Maestro di reparto, di Maestro di apostolato. Si evitino anche le eccezioni.
§ III. - Il Maestro dei Novizi però riempia la sua giornata nell'attendere diligentemente alla direzione dei Novizi, alla scuola, alla predicazione, alle funzioni per loro: si faccia il meno possibile sostituire; sia presente e segua i suoi alunni nella preghiera, a tavola, nella ricreazioni, a passeggio, nel dormitorio. Il suo occhio sia paterno così da aver fiducia e farsi desiderare. Questa continuata presenza non diminuisce, ma nutre, sviluppa, matura la personalità. Egli infatti come una Madre porta i suoi figliuolini.
§ IV. - Può invece il Maestro dei Novizi e deve, quando il tempo gli permette, attendere alle opere dell'apostolato nostro: quindi scriva e prepari libri spirituali, prediche e meditazioni, commenti e direttori; sia il buon consigliere del Superiore per la pratica della pietà nella Casa, e per l'andamento della disciplina; confessi, anche abbondantemente chierici e giovani, della Congregazione; corrisponda con chierici e sacerdoti specialmente giovani, se a lui ricorrono per direzione e guida; soprattutto indulgi abbondantemente alla preghiera! per la santificazione sua e della sua spirituale famiglia.
§ V. - Il Maestro dei Novizi sia largo dell'aiuto dei Novizi al Superiore: quando lo permette la disciplina del noviziato anche e specie per i lavori più umili, più faticosi, più densi di mortificazione. E faccia ancora come un habitus la mortificazione che stacca da ogni cosa, e fa di ogni cosa capaci.
Art. 45. - I confessori dei Novizi.
§ I. - La casa provvede confessori ordinari, confessori aggiunti, confessori straordinari.
§ II. - La scelta del confessore è libera; però in questo limite e ordine: al confessore straordinario è obbligo presentarsi, almeno qualche volta all'anno, ordinariamente alle tempora, e chiederne almeno la benedizione; al confessore aggiunto il novizio si può presentare liberamente, in casi particolari; e, se crede, anche abitualmente, tenendolo come confessore ordinario; la mente, l'indirizzo, il desiderio è che i novizi si presentino abitualmente e regolarmente al confessore ordinario, come a quello che, essendo deputato e scelto, ha particolari grazie e idoneità a questo delicatissimo e preziosissimo ministero.
§ III. - Il novizio può anche chiedere, in casi particolari, di confessarsi fuori; ma questo sia davvero in casi particolari, e esca sempre accompagnato da un assistente; che il novizio scelga come confessore abituale l'ordinario o l'aggiunto, il Maestro non avrà affatto a male e lascerà piena libertà. Se invece il novizio non ha confessore fisso, tra gli assegnati, e suole usare di più confessori, anche tra i non assegnati, si consigli a scegliere un'altra via: non vi è infatti più nociva malattia alla disciplina della vita spirituale e religiosa che il girare da un confessore all'altro.
§ IV. - La confessione è il gran mezzo e il grande segreto di progresso per i religiosi; la confessione purifica, soddisfa, restaura, ripara, conquista a l'amore39, vincola a Gesù Cristo. S'informi diligentemente l'anima dei novizi all'amore e alla pratica della Confessione; ne abbiano stima grande, e molto conti ciascuno40 sul valore di essa e la sua grazia sacramentale, che è grazia di redenzione.
§ V. - Le confessioni siano brevi: ma chiare, non affrettate e senza timore; le confessioni non si estendano alla disciplina esterna, ciò che crea difficoltà al confessore: ma si espongano al confessore con semplicità quei pericoli e quei casi personali e morali di cui uno aspetta con fiducia la soluzione del confessore. Le confessioni riguardino le mancanze, o anche i difetti fonti delle mancanze: il combattimento spirituale invece, l'andamento dell'anima nelle vie di Dio, l'esercizio della virtù, i mezzi di unione si trattino nella direzione spirituale. L'oggetto della Confessione è la colpa, l'oggetto della Direzione spirituale è il lavoro spirituale.
§ VI. - Si educhi i novizi alla pratica della confessione progressiva, e cioè: ogni confessione sia migliore nei suoi atti di preparazione e di ringraziamento; ogni confessione determini la volontà su un punto particolare del programma religioso o del proposito principale; ogni confessione progredisca negli atti di umiliazione e di dolore, di fiducia e di amore.
§ VII. - Il tempo delle confessioni sia comodo; i novizi siano esortati a ripetere e ripetere l'atto di pentimento e il proposito.
§ VIII. - Il Maestro dei Novizi e il Vice Maestro, hanno in mano tutta la direzione spirituale, ma non confessano i Novizi; lo possono fare se richiesti spontaneamente, ma non in modo abituale. Essi infatti dirigono anche la vita esteriore, e la confessione è per i più profondi segreti dell'anima ed esige piena libertà.
Art. 46. - L'entrata in Noviziato.
§ I. - Per l'entrata in Noviziato occorrono due libri: il rituale della Pia Società, e il libro dei Novizi.
§ II. - Il verbale del rito si prepari prima, e si firmi subito dopo il rito dal Superiore che ha accettato i Novizi; poiché il tempo del noviziato comincia da l'iscrizione nel registro dei Novizi, e l'iscrizione è valida quando l'atto è firmato.
§ III. - L'entrata in noviziato sia una bella funzione: prima di tutto si osservi devotamente il rito; l'altare si orni di fiori, vi sia gioiosità e41 raccoglimento; ognuno conosca bene le cerimonie sue.
§ IV. - Il Superiore tenga un fervorino caldo, e rilevi soprattutto che il noviziato è il tempo di farsi piccoli, la scuola della devozione al Divin Maestro, la casa della devozione alla Madonna.
§V. - Infatti l'inizio del noviziato è ogni anno una immaculata conceptio, uno sboccio di fiori, un rinnovamento di santa infanzia, a gaudio di tutta la Congregazione.
§ VI. - Il rito di entrata in noviziato si compie il giorno avanti a quello in cui l'anno dopo si farà la professione: al mattino colla Messa, o alla sera colla Benedizione.
Art. 47.- 53. - La durata del Noviziato.
§ I. - Il Noviziato dura un anno completo. Si può entrare a quindici anni compiuti; ma siccome gli anni dell'adolescenza sono ricchissimi di sviluppo, a 16 e 17 anni compiuti è meglio che a quindici. Tuttavia gli studenti possono entrare dopo il 5° corso ginnasiale, se hanno compiuto il 15° anno; e i Discepoli non prima che abbiano terminato il 3° corso complementare.
§ II. - Il Noviziato si interrompe se, per qualunque causa, si sta fuori della casa del Noviziato per 30 giorni. L'infermeria non è fuori della casa del Noviziato: tuttavia, se il Novizio rimanesse oltre un mese in infermeria, si consideri per bene se ancora abbia raggiunto una sufficiente preparazione ai voti. Si vigili invece sui giorni di degenza, quando il Novizio si dovesse trasportare in altra casa di cura; o gli si dovesse concedere licenze straordinarie e eccezionali. Potrebbe invece questo essere un mezzo di salvezza per un novizio che fosse entrato in Noviziato non preparato, ma di cui si nutrisse buone speranze.
§ III. - Il Noviziato non s'interrompe, se il Novizio sta fuori di casa, meno di 15 giorni: i giorni poi s'accumulano. Non si eluda però42 la legge: e si consideri che i giorni sono per il Noviziato, non il Noviziato per i giorni. Quindi né si concedano le brevi licenze, se non per eccezione; né si mandino i Novizi con facilità fuori di casa per interi giorni.
§ IV. - Il Noviziato si rompe così che bisogna ricominciarlo, se il novizio è dimesso dai Superiori ed esce di casa, così da dirsi fuori della Congregazione; se il novizio se ne va senza licenza con animo di non più tornare. Perciò quando esistono dubbi o speranze si usi ogni delicatezza per non fare atti definitivi: si mandi per es. il novizio in casa dei Parenti, perché consideri; e si inculchi ai Novizi di non agire sbadatamente.
§V. - Il passaggio da l'una a l'altra casa non rompe nulla: ma si computano i giorni di viaggio.
§ VI. - A San Paolo chierici e discepoli professano tutti la medesima vita religiosa; ma chierici e discepoli attendono a una attività diversa, e diversamente sono soggetto del sacerdozio che si richiede per gli uni, e per gli altri diversa chiamata e diverso modo di formazione: quindi diverso noviziato; per fare ciascuno la sua particolare prova. Infatti non l'intelligenza, non la pietà, non la laboriosità distingue i nostri e li avvia a l'uno o all'altro ramo; ma quella profonda scelta e inclinazione che viene da Dio, e li rende contenti del vario modo di servizio divino.
§ VII. - Il nostro apostolato è però uno, e s'integra col lavoro sacerdotale e il lavoro dei discepoli; il servizio sacerdotale pure s'integra colla celebrazione dei sacerdoti e la visita dei discepoli; molte cose sono perfettamente identiche nella vita nostra; quindi, sebbene distinti e diversi, i nostri noviziati abbiano cura di non essere divergenti, ma piuttosto convergenti; s'intendano bene, si uniformino il più possibile; e, quando è arrivabile abbiano un sol Maestro, come in Casa vi è un solo Superiore.
Roma, 7 dic. '46
Art. 54. - I doveri dei Novizi.
§ I. - Tutti i doveri generali dei Novizi si concludono, assommano, sintetizzano nella disciplina religiosa. Disciplina intesa come il Padre nostro S. Paolo ne parla in Heb. XIII. La disciplina è la via, il metodo, l'arte di imparare; e la disciplina religiosa è la via, il metodo, l'arte di imparare la vita religiosa. Nel Novizio è ancora il modo di manifestare, di provare d'aver scelto coscientemente, liberamente, effettivamente la vita religiosa, e la nostra vita religiosa.
§ II. - La ragione psicologica e pedagogica è che il Noviziato timbra l'adolescente, che è l'età ordinaria43 e più da ricercarsi per il noviziato; e l'adolescente è la persona che cresce verso il compimento della personalità, ma non l'ha raggiunta, e quindi deve essere accompagnato, e deve lasciarsi accompagnare. Perciò la disciplina del noviziato deve essenzialmente compiersi sotto la direzione del Maestro dei Novizi: non c'è noviziato, senza il Maestro.
§ III. - La disciplina può a prima vista, al primo ingresso apparire temibile, difficile, incomprensibile; col progresso diventa amabile, ricercata, ragionevole; quando il novizio progredisce nel gaudio del suo nido, dà segno di progresso e di stabilimento nella vocazione; quando il novizio fa sotterfugi, si fa spesso richiamare, continua a trovar duro il noviziato, è da dimettersi, perché non ha vocazione.
§ IV. - Il noviziato sia anche un anno di salute fisica: di riposo intellettuale, di più lungo riposo fisico, di maggior sollievo, di più abbondante nutrimento; ogni cosa nella sapiente mortificazione, onde la salute dell'adolescente prenda stabilimento in questa vigilia e soglia della maggiore età.
§ V. - È bene dividere il Noviziato in quattro tempi e parti. Per es. così: 1° Da la Natività44 a l'Immacolata. Tempo di scassamento, di sfrondamento, di potatura; è il deformata reformare; correzione paterna e docile mortificazione. 2° Da l'Immacolata a S.Giuseppe: tempo della costruzione spirituale, della imitazione del Divin Maestro; è il reformata conformare; meditazione, esame, direzione, Vangelo. 3° Da S.Giuseppe a S.Paolo: Tempo dello stabilimento, ossia del rifinimento dell'edificio spirituale; è il conformata confirmare; Vita di San Paolo, esercizi di umiltà, prova dei voti religiosi, carità, pazienza, apostolato. 4° Da S.Paolo a la Professione: Tempo di arredamento della Casa di Dio; è il confirmata transformare; preghiera, visita, unione con Dio, Messa, Sacramenti, vita in Ecclesia et in Christo Jesu.
Si può anche dividere il noviziato in tre parti. Per es. così:
1° Natività. - Epifania. Abnege temetipsum: verità eterne, meditazione, esame, mortificazione, correzione. 2° Epifania. - Regina degli Apostoli. Veni, sequere me: direzione spirituale, Vangelo, umiltà, prove dei voti, virtù sampaoline. 3° Regina degli Apostoli. - Professione. Mihi vivere Christus: orazione, visita, Messe, Sacramenti, unione con Dio, in Ecclesia et in Christo Iesu. Nell'uno e nell'altro metodo sia dominante la devozione al Divin Maestro considerato e avvicinato nei suoi vari misteri.
Roma, 10 dic.'46 § VI. - Segniamo alcuni doveri speciali dei Novizi. 1. Esercizio della vigilanza, della mortificazione e del combattimento spirituale: è necessario per estirpare i vizi e le abitudini difettose anche nella radice e nel seme; dominare, dirigere, regolare i moti del cuore e delle passioni. Il combattimento spirituale e la pratica della mortificazione siano ben governati dal Maestro, costanti e sostenuti nella generosità e nell'iniziativa personale. 2. La meditazione quotidiana, eccetto il venerdì, in cui o si fanno le confessioni, o si ascolta la Messa sui propositi o in preparazione, ed ognuno rivede nel suo modo la sua anima. Quattro volte ordinariamente sia parlata. Due volte si faccia da soli. Il Maestro ne insegni il metodo e lo faccia applicare. Il metodo è il nostro: Presenza di Dio e orazione preparatoria; verità che illuminano, esame e propositi, preghiera abbondante; orazione finale. 3. Lo studio amoroso, filiale, devoto delle Costituzioni; così che la mente le conosca bene, e la volontà bene affetta per esse45, e il cuore gioioso nel manuale della legge di Dio data a noi; questa infatti è la legge nostra, la scala d'oro per il cielo; i novizi mandino a memoria quanti più articoli possono, specie il capitolo fondamentale, e tutti i capitoli della seconda parte, che legifera su la vita e le opere. 4. L'esercizio delle virtù religiose e dei voti religiosi; questi si provano ad tempus breve: Per esercizio delle virtù religiose, bisogna creare le occasioni e farvi passare i novizi, onde ben si veda chi inclina e chi no, chi gusta, chi no; e se ne abbia il merito. 5. L'assidua preghiera; diventino quindi uomini di orazione; ne capiscano l'importanza, il valore e il potere; la usino con abbondanza; ne gustino le attrattive, le elevazioni, le profondità; preghino personaliter; cioè voce et mente, voce et opere, voce et affectu, voce et spiritu. Aderiscano alla Messa quotidiana e alla Comunione; si rendano un vero possesso e bisogno e dovere la visita quotidiana; si stabiliscano nel rosario intero di tutti i giorni; si rendano famigliare vivere sotto l'occhio del Divin Maestro, e nella sua assistenza; sotto la sua mano e nel suo governo e protezione; presso il suo cuore e nel suo beneplacito46; la pia pratica delle giaculatorie, per avere l'aiuto opportuno nel momento opportuno; il guardare la Madonna, il farle omaggi, l'invocarla frequentemente; il ricorso abituale a S. Giuseppe, con la fiducia di esserne custoditi e provveduti; il saluto amoroso al buon Angelo; il suffragio fraterno alle anime sante; e la filiale confidenza nel Padre delle case, S. Paolo, che sempre e dappertutto e in ogni cosa con amore, intercede, guida, illumina i suoi figliuoli. Vi siano perciò in casa, onoratamente e decorosamente collocati, quadri e statue, i nostri quadri e le nostre statue, le più belle, onde gli occhi si incontrino in essi, il labbro le possa baciare, e la devozione sia nutrita e attivata dalla loro presenza.
Roma, 14.XII.'46
Art. 55. - Il Catechismo e la Conferenza ai Novizi Discepoli.
§ I. - Per i Novizi Discepoli materie fondamentali di studio sono: la dottrina cristiana, la dottrina dei voti religiosi, la dottrina delle Costituzioni, la dottrina delle Cerimonie sacre, la dottrina e la pratica del canto gregoriano.
§ II. - È molto desiderabile che queste materie siano date ai Novizi Discepoli in forma di catechismo; specialmente con testi preparati in Casa.
§ III. - Si ripeta in Noviziato possibilmente tutto il Catechismo grande di Pio X: anche se tutto fu già studiato negli anni precedenti, da aspiranti e probandi: qui l'età e l'ambiente spirituale e la nuova volontà lo fa molto più e meglio capire e gustare; sì che diventi base e radice di nuova vita cristiana e religiosa. Non meno di un'ora settimanale.
6 IV. - Antico è nella Casa l'uso delle Conferenze ai gruppi: si prendano, almeno una volta la settimana, i novizi Discepoli e si faccia loro la conferenza dal Maestro o dal Superiore della Casa o anche dal vice-Maestro.
§ V. - Oggetto della Conferenza è l'igiene, la educazione civile, la pulizia, la cura delle cose piccole, l'amore al servizio di Dio nelle cose tecniche e ordinarie, la disciplina, la storia della Casa, e quanto può edificare nella pietà, nella cognizione, nell'apostolato, nel servizio alla Provvidenza, nella pratica dei voti, nella stabilità della vita comune. La forma della conferenza sia famigliare, semplice, ma sostenuta nell'ordine. Il Maestro che tiene la conferenza si presenti amorevole, soave, preparato, puntuale, che sia noto il suo desiderio di far bene. La conferenza non ha per fine il passatempo, o una sgridata, ma l'edificazione gioiosa.
Roma, 15.XII.'46
Art. 56.- Il libro delle Costituzioni.
§ I. - Il testo ufficiale delle Costituzioni è redatto in lingua latina; di esso si è curata la traduzione nella lingua di ogni nazione, approvata dal Superiore generale. Nel rito di ingresso in Noviziato si consegna a ogni novizio il libro delle Costituzioni solennemente all'altare, con formula propria, approvata dalla Sacra Congregazione dei Riti.
§ II. - Ai chierici si consegna il testo latino; ai Discepoli si consegna la traduzione nella lingua nazionale.
§ III. - Il libro delle Costituzioni sia spiegato articolo per articolo dal Maestro almeno una volta la settimana, in una scuola a parte. I novizi imparino ad averlo caro e prezioso, angolare; e a portarlo con sé; a farsene pascolo e specchio di esame47.
§ VI. - Nell'anno di Noviziato la lettura eucaristica, nella prima parte della visita, si faccia di preferenza sul libro delle Costituzioni e sui capitoli formativi, leggendolo, ripensandolo, intercalandolo con la lettura del Vangelo.
§ V. - Il libro delle Costituzioni si continuerà a studiare durante il chiericato e la professione temporanea; e si continuerà ad averlo famigliare durante la professione perpetua ed il sacerdozio. Ognuno custodisca tenga in buon ordine il testo ricevuto per il noviziato: esso gli sarà posto tra le mani sul letto della sua deposizione, lo porterà con sé al sepolcro, e gli sarà chiave d'oro per aprire il suo paradiso.
Roma, 16.XII.'46
Art. 57. - La devozione al Divin Maestro.
§ I. - I novizi si propongano, acquistino, stabiliscano nelle loro anime, coltivino, raggiungano una speciale devozione alla persona di Gesù Cristo, nostro Divin Maestro. Ne apprendano gli insegnamenti, ne imitino gli esempi, ne invochino la grazia santificante48.
§ II. - La devozione al Divin Maestro è la dedizione totale della nostra persona alla Persona di Gesù Cristo vivente nella Chiesa. L'oggetto materiale della devozione al Divin Maestro è la Persona di Gesù Cristo vivente nella Chiesa, cioè nella sede eucaristica, di dove illumina, governa, salva la sua Chiesa. L'oggetto formale è la Persona di Gesù Cristo nella sua totalità o integrità; la sua Persona nei singoli misteri quali la sacra liturgia ci presenta, rinnova, perpetua per mezzo dell'Eucaristia nel corso dell'anno liturgico; Gesù Cristo Via e Verità e Vita, quale Egli si è detto, nella sua dottrina, nei suoi esempi, nelle fonti della sua grazia.
§ III. - La dedizione totale della nostra persona dice oblazione e donazione e consacrazione di tutta la nostra persona corpo e sensi, anima e facoltà, spirito e virtù; e così inserirsi su lui, e nasconderci in lui, da vivere con lui una unità di vita nello Spirito Santo: in Lui, con Lui, per Lui, da Lui; nella sua luce, nel suo spirito, nei suoi esempi, nella sua mediazione, nel suo governo, nella sua dottrina; nella fede in lui, sulla croce con lui, nella vita sua49.
§ IV. - Ne segue che lo zelo Sampaolino deve dare tutto il Cristo, tutto il Divin Maestro: istruire, guidare nelle vie della virtù, condurre alle sorgenti della vita soprannaturale.
§ V. - In una parola: si onora tutto Gesù, si prende tutto Gesù, si dà tutto a Gesù, si dona tutto Gesù.
Roma, 17.XII.'46
Art. 57. - L'amore alla Congregazione.
§ I. - La Congregazione è la Madre nostra: piissima, ottima, nobilissima; essa con la Chiesa è uscita verginalmente dal costato aperto e dal cuore di Gesù morto sulla croce: essa verginalmente ci accoglie nel suo seno, verginalmente ci porta e ci forma, verginalmente ci genera alla Chiesa e nella Chiesa; essa ci nutre, ci cresce, ci assiste, ci difende con occhio vigilante, con sollecitudine premurosa, con amore purissimo; essa ci accompagna per le vie del sapere, per i gradi della professione e della perfezione religiosa, per l'ascesa dell'altare; essa ci presenta a Dio defunti, custodisce la nostra memoria, ci suffraga in purgatorio, comunica con la gioia eterna dei suoi figli, e si onora di loro.
§ II. - Amare la Congregazione come si ama la propria Madre: con pietà filiale, con docilità devota, con rispetto sincero.
§ III. - Segni dell'amore e suo esercizio sono: la stima interiore e l'ossequio esterno, la delicatezza diligente per le Costituzioni, anche quando e dove obbligano non sotto gravame di colpa50; l'obbedienza silenziosa, docile, affettuosa ai Superiori, e tutti i superiori, a ciascuno nel grado suo; e l'adempimento fedele, esatto, costante del proprio dovere, anche se costa, e quanto più costa di rinuncia e di dedizione; la carità fraterna, schietta, operosa, cordiale, per la famiglia religiosa, verso i più bisognosi, verso tutti; e lo zelo nell'esercizio della missione che ha ricevuto la Pia Società S. Paolo, ossia per il suo apostolato, per il lavoro tecnico, per la propaganda, per lo sforzo redazionale; a gloria di Dio e a pace degli uomini.
Roma, 18.XII.'46
Art. 58.- 61. - Ciò che i Novizi non debbono fare.
§ I. - I Novizi sono l'orto chiuso della Congregazione; diligentemente e fortemente, soprattutto se è necessario mortificare le loro passioni, si eviti in loro ogni sbandamento spirituale, ogni occasione di vanità, ogni diminuzione di fervore. Perciò:
§ II. - I novizi sacerdoti, pur conservando la facoltà di predicare e di confessare, non siano addetti a questi ministeri;
§ III. - I novizi chierici sospendano lo studio e la scuola letteraria e scientifica, e non siano addetti a studi letterari e artistici;
§ IV. - I novizi discepoli non siano fatti capireparto nell'apostolato e nei servizi della casa o della Chiesa.
§ V. - I novizi tutti invece siano destinati, sotto l'occhio vigile del Maestro, oltre che alle pratiche e allo studio proprio del noviziato, agli uffici di buona tenuta delle camerate, scale, corridoi, cortili, sale; soprattutto alla pulizia della Chiesa, dell'altare, della sacrestia, dei paramenti; e abbiano un orario di apostolato tecnico, in un reparto unico, di campagna o di tipografia.
§ VI. - Il noviziato prepara ai voti, non all'altare; quindi i Novizi, durante il noviziato, non ascendono agli ordini. D'altra parte gli ordini sacri devono trovare il soggetto suddito della Congregazione, mediante i voti religiosi. Solo però i voti perpetui incardinano nella Congregazione, quindi quanto più è possibile, le ordinazioni si tramandino dopo i voti perpetui; le ordinazioni fatte durante i voti temporanei incardinano nella diocesi del Vescovo consacrante il quale deve essere reso cosciente della condizione del Chierico.
§ VII. - I novizi godono del possesso pieno dei loro beni; non solo, ma non possono durante il noviziato rinunziare ad essi, ne assumersi obblighi; se lo fanno, la loro disposizione è nulla, anche civilmente: pensino invece, e si consiglino, come debbano di essi disporre, prima della professione.
Art. LXII. - LXIV. - Diritti e privilegi dei Novizi.
§ I. - I novizi sono i piccoli della famiglia religiosa, e, per diritto, già vi appartengono. Perciò essi godono di tutti i privilegi generali dei Religiosi; come l'immunità dal servizio militare, secondo le leggi concordatarie.
§ II. - Godono tanto più di tutti i favori spirituali, i diritti liturgici, le indulgenze concesse alla Pia Società e ai Cooperatori dell'apostolato stampa; e di tutti i favori spirituali e i suffragi che la Pia Società fa per i suoi membri.
§ III. - Il Novizio che, cadendo ammalato, o in qualunque modo venisse a trovarsi in pericolo di morte, può emettere i voti perpetui, senza limiti di tempo. Questi voti perpetui sortiscono51 tutto il loro effetto, se il Novizio muore; se guarisse invece, essi cadono; e il giovane viene a trovarsi nello stato in cui si troverebbe, se non avesse fatto i voti. Questi voti soprattutto portano con sé l'indulgenza plenaria in forma di giubileo, ossia con remissione totale delle colpe e della pena; per acquistare la quale il Novizio farà la sua confessione e Comunione.
§ IV. - A questi voti si ammette dal Superiore che può ammettere ai voti, ed egli riceverli52; ma nel caso grave del novizio53 anche il Maestro del novizio, il superiore locale della casa può ammettere ai voti e riceverli. Si prepari molto convenientemente questo rito: perciò, disposta ogni cosa in bell'ordine, con fiori sulla mensa possibilmente, il Novizio faccia la sua confessione; quindi si porti a lui la S. Comunione per Viatico; prima di ricevere la Comunione, l'infermo faccia la sua professione secondo la formula del rituale nostro; quindi si amministri l'olio santo, a sua purificazione totale; e a tale cerimonia siano presenti quanti novizi e Religiosi si può convocare.
§ V. - Tale professione, concessa a sollievo del Novizio infermo, per la sua maturazione religiosa, non ha effetto giuridico alcuno: essa però è altissima a ben disporre l'infermo a lasciare il mondo e la vita, per unirsi perfettamente a Dio; perciò si compia non solo nel sito esterno più decoroso, ma soprattutto con una diligente preparazione interna, cosciente, fervorosa e compita54; essa prepara e a sua volta è coronata dal sacramento della consummazione, l'Olio santo, di cui è simbolo55.
§ VI. - Resti perciò ben chiaro e fermo: che, sebbene il Noviziato sia la prova del proprio sì, sebbene i novizi già appartengano alla Pia Società come i piccoli di famiglia e ne godano tutti i diritti, tuttavia la congregazione non è ancora ad essi legata da nessun vincolo giuridico, ed è pienamente libera di assumerli o di rimandarli.
Art. 65. Del ritorno dei novizi.
§ I. - Il Novizio non ha ancora con la Congregazione alcun vincolo giuridico, né la Pia Società con lui. Perciò, giuridicamente, è libero di abbandonare la Congregazione, se e quando lo crede. Questo è uno dei casi difficili per il Maestro dei Novizi: il quale né deve violentare la libertà del Novizio, né lasciarlo perire nell'inganno.
§ II. - Il Maestro non creda subito al novizio che chiede di uscire; ma esamini se questa sua domanda viene da volontà o da illusione, da inganno, da sentimentalità, da passione, da motivi esterni. E se viene da volontà, esamini ancora quale motivo attira o sospinge la volontà a tale decisione: se lo scoraggiamento, se qualche difficoltà, se una falsa coscienza, se un'incomprensione, se la tiepidezza, se il timore, o qualche esterno agente: e illumini, lo stabilisca nella buona coscienza, lo conforti, lo rianimi, lo porti a fiducia. Soprattutto lo faccia pregare.
§ III. - L'esame principale però in questi casi va istituito sulla idoneità del soggetto. Se le doti mancano, e assieme alle doti vien meno il buon volere, il Maestro vi riconosca la voce di Dio, e apra la porta. Se invece vi sono doti oggettive, e il Maestro crede nella sua coscienza, giudicando anche dal tempo passato, che vi sia vocazione divina, non abbia timore ad andare contro voglia e contro gusto, come, nei casi scrupolosi, non si ha timore ad agire56 contro l'inferma coscienza. Chi non è chiamato non entri, chi è chiamato non esca.
§ IV. - Anche la Pia Società è libera di non ritenere e di rimandare il Novizio. Ma per una causa giusta; e giusta in coscienza, perché sebbene non esista vincolo giuridico, i novizi sono i piccoli della Casa. E dal Superiore generale; E dopo udito il Consiglio generale e pesate la causa.
§ V. - Dopo i primi tre mesi di noviziato l'alunno deve aver imparato il combattimento spirituale, e a lavorare contro i suoi difetti: se, dopo i tre mesi non è entrato ancora spiritualmente in noviziato, ossia nella comprensione e nel lavoro del noviziato, si ammonisca, si curi con più diligenza e mortificazione e vigilanza; dopo il sesto mese, quelli che non hanno imparato il lavoro spirituale, non intendono la direzione spirituale; non godono stabilità di salute; non si liberano dalla materialità dei giudizi; non si educano civilmente; non acquistano spirito di pietà; non offrono affidamento di intelligenza; non intendono spiritualmente l'apostolato; non si dedicano a servire la Provvidenza e le sue vie; non mostrano di capire le virtù religiose; non osservano amorosamente le Costituzioni; non amano la Casa, siano sveltamente, fortemente, soavemente dimessi: e si persuadano a prendere altra via.
§ VI. - Rare volte, quando si scopre che l'età è affatto immatura, serve far sospendere il noviziato, per un ragionevole motivo, e mandare il novizio ad altro noviziato.
§ VII. - La dimissione degli inetti è una delle opere più degne e meritorie di un buon Maestro.
§ VIII. - A1 novizio che ritorna in famiglia sia fatta larga la porta: si avvertano il Parroco e i Parenti, indicando quanto la prudenza e il decoro dell'alunno suggeriscono; si paghi il viaggio e glielo si renda comodo; si restituisca il corredo, e, se povero, si largheggi anche; si trovi per lui, o si indichi, se possibile e desiderabile un posto; sebbene sia molto meglio che il giovane, tornando in famiglia, segua la strada della sua famiglia; si licenzi colla benedizione, in modo che parta in pace, con rincrescimento, con desiderio della Casa.
§ IX. - Un'altra cosa invece57 è raccomandare gli usciti ad altra famiglia religiosa o al Seminario. La Pia Società non ostacolerà mai i Superiori ecclesiastici o religiosi che vogliano accogliere i dimessi od usciti dalla sua casa; ma non raccomanderà mai a Seminari o Istituti religiosi gli alunni suoi usciti o dimessi per difetti di vocazione, o per difetti morali che macchiano la vocazione.
§ X. - Con gli alunni usciti o dimessi non è bene che i Chierici e i Discepoli tengano relazione; se scrivono ai Superiori, si risponda sempre e sempre bene; se vengono a visitare i compagni, si trattino come gli ospiti, e non si dia mai loro preferenza su gli alunni, mostrando anche con garbo come la visita ai compagni non è desiderabile.
Roma, 22.XII.'46
Art. 66. - La proroga della prova.
§ I. - Le Costituzioni e i canoni sono categorici sull'esito del Noviziato: se il Novizio si giudica idoneo, si ammette alla professione, e non si faccia attendere, non si prolunghi il noviziato per una migliore preparazione, per punizione, o altro motivo contingente; se il novizio non si giudica idoneo, si dimetta con delicatezza, con prudenza, con fortezza: anzi debbono essere rari i casi in cui si aspetti a dimettere un novizio non idoneo allo scrutinio finale.
§ II. - Può succedere il caso, in cui, allo scrutinio finale, per nuove conoscenze, per fatti sopravvenuti, i Superiori e le relazioni rimangano in dubbio sulla idoneità del novizio. Possibilmente in questi casi, si purifichi il dubbio, e si decida con senso di fiducia e di responsabilità sotto l'occhio di Dio. Se il dubbio rimane, e nel dubbio vi è speranza vera di acquistare l'alunno, si può concedere una proroga di noviziato fino a sei mesi.
§ III. - Siano ben chiari questi principi: La Pia Società non può e non deve assumere alla professione e ai vincoli58 soggetti, di cui non sia certa della idoneità, di cui dubiti della riuscita: non si mandino avanti gli alunni colla speranza che si riformino durante gli anni della professione temporanea, o colla illusione di poterli licenziare allo spirare dei voti; questo farà rovinare il noviziato nel suo essere e nel suo fine. Il novizio, che allo scrutinio lascia dubbio di sé, non ha diritto alla proroga del noviziato; ma il Superiore generale, se ha speranza, glielo può concedere.
§ IV. - Questa proroga si concede solo, se vi è davvero speranza che il dubbio si sciolga bene. Sia tanto più breve quanto la speranza è minore. Durante la proroga il novizio sia assistito, aiutato, circondato di cure, faccia più abbondante preghiera, e specialmente faccia prova sull'oggetto del dubbio.
§ V59. - Non passi affatto nell'uso o nella pratica di ogni anno. E soprattutto in tutto e più diligentemente segua la vita comune; e né per motivo che già studiò le materie di noviziato; né per la sua anzianità; né per non tenerlo indietro un anno nel corso degli studi, si dispensi dalla vita comune del noviziato, e si concedano dispense di frequenza delle scuole liceali.
Art. 67. - 69. - L'amministrazione dei beni60 e il testamento.
§ I. - I religiosi della Pia Società ritengono la proprietà diretta dei loro beni temporali, non61 l'amministrazione, l'uso e l'usufrutto.
§ II. - Prima della professione religiosa perciò il Novizio che ha proprietà di beni, e può disporre liberamente, ed ha raggiunto l'età, lasci l'amministrazione dei suoi beni a chi meglio crede, ne ceda l'uso, e determini a chi si devono consegnare i frutti.
§ III. - Il Novizio faccia questa cessione con atto pubblico o privato; ma le cose siano chiare62. Egli deve proporsi di poter attendere alla sua vocazione con libertà e devozione totale, senza venir distratto dalle cure materiali della sua proprietà. Il Maestro dei novizi abbia riguardo diligente in questo atto di cessione, così che non avvenga che63 il religioso debba preoccuparsi sia dei beni suoi, come dei beni della famiglia, la qual cosa molto danno porta al fervore. L'atto poi sia in ogni tempo revocabile.
§ IV. - Questa cessione è libera; ma il novizio prenda consiglio dal maestro suo, e dalle persone che egli indica. È consigliabile che i beni immobili li lasci ad amministrare ai parenti; i beni mobili li faccia amministrare dall'economo dell'Istituto, se è maggiorenne. Quanto ai frutti: riservi all'Istituto almeno una parte di quanto egli deve richiedere per il ministero proprio, o gli studi, o le necessità personali.
§ 5. - Chi fa la professione ed è maggiorenne compili anche il testamento dei suoi beni, se ne possiede. Il criterio sia questo: dei beni immobili faccia erede la sua famiglia naturale, dei beni mobili faccia erede la sua famiglia religiosa.
Art. 70. - Dichiarazione dei Chierici.
§ I. - Ai chierici, due mesi prima della professione, sia spiegata64 la dichiarazione che dovranno firmare e rilasciare ai Superiori sulla loro volontà di abbracciare la vita Sacerdotale religiosa: sia fatta conoscere questa dichiarazione, spiegata ben chiara, lasciata loro in mano, e così il Maestro si accerti65 che abbiano capito, da concludere che il passo e l'accettazione è pienamente libera e cosciente. Nessuno possa opporre con verità che "non sapeva".
§ II. - La dichiarazione si rilascia per iscritto, si conserva in archivio, ed è bene che sia consegnata66 con qualche solennità.
§ III. - Essa contiene: la testimonianza del chierico su la sua vocazione sacerdotale e religiosa la testimonianza di voler abbracciare questa vita nella Pia Società San Paolo; la testimonianza di possedere da parte sua una volontà perpetua ed irrevocabile.
§ IV. - Il Novizio scriva o meglio firmi questo documento dopo aver parlato un'ultima volta col Direttore spirituale, e, se occorre, col confessore; dopo aver pregato; dopo aver esaminato la sua volontà davanti a Dio e alla sua situazione.
§ V. - Quando il Novizio è minorenne, ottenga, prima dei voti e della dichiarazione, la licenza scritta perpetua espressa dei suoi parenti o tutori.
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