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Giuseppe Timoteo Giaccardo, SSP
Il libro di una filiale memoria

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  • Il libro di una filiale memoria
    • [FINE E MEMBRI DELLA PIA SOCIETÀ SAN PAOLO]
      • Capo VI - [LA PROFESSIONE RELIGIOSA]
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Capo VI - [LA PROFESSIONE RELIGIOSA]


Roma, 14.II.'47

Art. 71. - La Professione Religiosa.

§ I. - La professione religiosa edifica, innesta, incorpora nella Casa; la professione religiosa l'obbligo e il potere di osservare anche i consigli evangelici; la professione religiosa ci unisce a Dio con il vincolo della religione, perché in virtù di questo vincolo adempiamo le Costituzioni e pratichiamo i consigli Evangelici.

§ II. - La professione religiosa si fa compito l'anno di noviziato; e compito anche moralmente; se dunque al termine dell'anno questo fosse stato difettoso, si tramandi la professione di tre mesi o anche di sei mesi.

§ III. - La nostra professione religiosa abbraccia i voti semplici delle Congregazioni ecclesiastiche; voti religiosi veri, legami soprannaturali e giuridici veri, obblighi veri provenienti dalle virtù della religione; ma con gli effetti dei voti semplici: così la povertà non toglie la proprietà e il potere di possedere; la castità non dirime il matrimonio; l'obbedienza resta piena come nei voti solenni.

§ IV. - I voti che professiamo sono i voti di obbedienza, di castità, di povertà, posti così in ordine di dignità; il voto di obbedienza comprende il voto di fedeltà al Papa circa l'apostolato, perché l'apostolato specifico nostro lo riceviamo dal Papa, e perché in tutto il suo esercizio e proprio per questo siamo soggetti al Papa; tuttavia niente impedisce che questa ragione speciale possa essere oggetto di un voto67 speciale privato o pubblico.

§ V. - La prima professione è temporanea, annuale. Si tenga a mente68 la data, e si rinnovi, spirato l'anno, nella stessa data, chiedendone ai Superiori la ammissione due mesi prima della scadenza.
Per la rinnovazione della professione, i Superiori diano al Primo Maestro relazione del come i voti sono stati osservati durante l'anno trascorso.

§ VI. - I professi del primo anno vanno guardati con particolare sollecitudine, carità e attenzione dai Maestri: si eviti l'infrazione dei voti anche nelle cose piccole; si pratichino con diligenza i voti anche nelle cose piccole.
I religiosi del primo anno si mostrino particolarmente rispettosi, docili, pii; e soprattutto conservino il fervore del noviziato e lo aumentino; frequentino la direzione spirituale e ordinino ad essa la loro vita spirituale; guardino alle belle virtù dei fratelli più alti, ma ne evitino i difetti.

§ VII. - Il rito della prima professione sia solenne. Il Superiore celebri la Messa con l'oremus pro omni gradu Ecclesiae sub unica conclusione, e distribuisca la Comunione ai candidati.
Si invitano i parenti, e la giornata sia festiva.

§ VIII. - I Discepoli di voti temporanei si tengono per il corso di studio nelle case di formazione, e non si destinano né alle Case di apostolato, né all'estero.


Roma, 15.II.'47

Art. 72. - 73. - La professione perpetua.

§ I. - Colla professione perpetua termina ogni prova giuridica, e si compie il corso della vocazione, e l'alunno entra definitivamente e perfettamente in Casa, e a far parte della Pia Società San Paolo, sotto la potestà paterna ed ordinaria dei Superiori.

§ II. - Colla professione perpetua si acquista la pienezza del diritto; ma il religioso sampaolino considererà che questa pienezza di diritto non lo svincola dai doveri, bensì gli dei suoi obblighi maggiori coscienza, lo spinge a più profonda responsabilità, e lo lega alla vita comune con maggior affetto.

§ III. - I Chierici possono essere ammessi alla professione perpetua dopo tre anni di professione temporanea annuale.
Per gli studenti però vige l'uso di ammetterli alla professione perpetua a fine del primo corso di teologia.

§ IV. - I Discepoli dopo i tre anni di professione temporanea annuale, fanno una nuova professione temporanea biennale, e dopo il quinto anno possono ammettersi alla professione perpetua.
Salvi, sia per i chierici che per i Discepoli, il diritto di proroga69 secondo le Costituzioni.

§ V. - Il rito per la professione perpetua sia solenne; ma secondo il rituale approvato.
Il Superiore celebri la Messa per i candidati e distribuisca loro la S. Comunione: nella Messa si aggiunga sub unica conclusione l'oremus pro omni gradu Ecclesiae al 3 delle orationes diversae.
Gli alunni ripetano la domanda, ma non rinnovino il passo.
La giornata sia festiva anche al pasto principale.

§ VI.- Dopo i voti perpetui i chierici possono avere uffici di responsabilità; e i Discepoli possono venire destinati nelle Case di apostolato o all'estero.

§ VII. - Per essere ammesso alla professione perpetua, il chierico o il discepolo abbia dato prova di vivere in perfetta comunione con la Casa; con i Superiori, con tutti i confratelli; d'aver capito la nostra pietà e di praticarla nel nostro metodo e spirito; di aver capito la ragione interiore dei nostri studi e di seguirne l'andamento e l'anima; di aver capito la natura e il motivo del nostro apostolato e di esercitarlo così; di aver capito che in casa l'amministrazione è un servizio alla divina Provvidenza da completarsi con l'aiuto che alla Provvidenza si coll'applicarsi70 alla beneficenza; d'aver capito che i Cooperatori non sono soltanto dei gettanti, ma persone che vivono nella nostra pietà eucaristica.
E si abbia, quanto è possibile, la morale certezza dell'animo di perseverare.


Roma, 27.II.'47

Art. 74. - Chi ammette ai voti.

§ I. - Alla professione ammettono i Superiori, i quali, come il padre nella generazione del figlio, acquistano la potestà dominativa sui professi, e hanno il diritto di imporre loro un nuovo nome; come è in uso nella Pia Società fin dal 1921.

§ II. - Alla prima professione ammette il Superiore generale col voto deliberativo del Consiglio generale; ma si può delegare il Superiore nazionale ad ammettere e a ricevere la professione con il voto deliberativo del suo Consiglio.
Alla rinnovazione, gli stessi, con il parere, o il voto consultivo del Consiglio.
Alla professione perpetua per ora ammette solo il Superiore generale, ma il voto del Consiglio è solo consultivo.

§ III. - I Superiori71 con diritto di voto riflettano e preghino e attendano diligentemente alle relazioni scritte dei Maestri che hanno avuto in consegna i novizi o i professi: perciò abbiano tutti copia delle relazioni, e, se è necessario prendere maggior tempo per più maturo giudizio, lo chiedano e si tramandi ad altro consiglio la votazione.
Questa sia libera, segreta, data per scritto, ma assoluta.
I Maestri, nella loro relazione, siano paterni, oggettivi, misurati, così che ben chiaro risulti qual sia e quanto valga il bene e i difetti di ciascuno.

§ IV. - I Maestri siano solleciti ad avvisare i professi del tempo della rinnovazione, e li assistano e accompagnino, perché si preparino almeno un mese72 al grande atto.
I professi temporanei dell'ultimo anno, si preparino alla professione perpetua, per un anno intero, sotto la guida del Maestro o del confessore o del direttore spirituale: onde arrivino alla professione maturi, sia per l'amore alla Congregazione, sia per la pratica dei voti, sia per la conoscenza delle Costituzioni, sia per la pienezza dello spirito sampaolino.

§. V. - I professi perpetui, che entrano con la "grande professione" a far parte della Congregazione e delle sue responsabilità, non entrano perciò73 tra i Superiori, ma entrano a far parte di tutto il patrimonio della Famiglia Sampaolina; perciò siano accolti con il più sincero e largo affetto; siano considerati e trattati e amati come veramente della famiglia, con ogni riguardo, delicatezza e partecipazione: essi sono la Congregazione! Si osserva necessariamente il ceto e il grado, ma la vita religiosa, come tale, sia una sola, anche nel vitto, nel vestito, nelle suppellettili; non si creino eccezioni, non si rifiutino i diritti famigliari, non si introducano pregiudizi pericolosi a l'unità; e si vigili paternamente, perché la famiglia di ogni casa viva nella unità, con pace, con gaudio, con edificazione, con sincera reciproca stima.


Roma, 28.II.'47

Art. 75. - Quando la professione è valida.

§ I. - Il professo74, per la prima professione, deve avere almeno sedici anni compiuti; chi fa la professione perpetua deve contare almeno ventuno anni compiuti. Però, ordinariamente i sedici anni sono pochi; perciò dalla Pia Società si favoriscano le vocazioni più adulte. Per i Discepoli è bene che arrivino75 almeno ai diciassette anni, e quindi si ritardi il probandato, quando occorre.

§ II. - Alla professione ammette il Superiore legittimo: di qui, ognuno vede bene quanto può e quanto non può; e si mandino al Superiore76 due mesi prima le richieste per l'ammissione o il rinnovo.

§ III. - Preceda il noviziato valido.

§ IV. - La professione sia libera: la violenza, il timore grave, l'inganno la rendono nulla.
A tal fine i giovani minorenni, avanti la prima professione, abbiano un documento dei parenti che lascia i figli liberi, ma non li spinge77.
Ai giovani sia spiegato che cosa è libertà e che cosa è dovere; e quindi il dovere di seguire la vocazione e di poter liberamente seguirla; come tuttavia, anche davanti al dovere, rimanga una libertà fisica di prendere il meglio o non prenderlo.

§ V. - La professione sia espressa.
La prima professione si fa uno a uno; così la professione perpetua;
le rinnovazioni e le biennali si fanno recitando la formula tutti assieme: se quindi uno tacesse, in foro esterno si suppone che l'abbia fatta, a tutti gli effetti.

§ VI. - Sia ricevuta dal Superiore o dal suo Delegato; perciò il delegato non subdeleghi; e si mandi per tempo a dire al Superiore chi deve rinnovare; quando non ci fossero delegazioni generali.
È tuttavia bene che sia lasciato ai Superiori delle Case e al suo consiglio, il giudizio nella rinnovazione annuale, e la facoltà di ammettere e di accettare il rinnovo.


Roma, 1.III.'47

Art. 76. - 77. - Per la validità della professione perpetua.

§ I. - Occorre per tutti che preceda un triennio di voti temporanei e che si abbia compiti i 21 anni; e questo, oltre che per motivi giuridici, perché è necessario soprattutto che si sia entrati in quella maturità di senno, di virtù, di spirito, che rende idonei a comunicare e a dividere le responsabilità della vita comune religiosa.

§ II. - Perciò i sacerdoti, dopo tre anni di professione temporanea, se si giudica di tenerli in Congregazione, siano ammessi alla professione perpetua.

§ III. - I chierici studenti, poiché terminano i tre anni dopo il corso filosofico, è bene ed è uso che facciano un quarto anno di voti temporanei, onde meglio si possano determinare nella vocazione sacerdotale.

§ IV. - I Discepoli dopo il triennio, fanno un altro biennio, onde, nel diuturno esercizio religioso, si stabiliscano e si radichino, con ogni prova, e tutta la coscienza, nel nostro genere di vita, e ne prendano lo spirito pienamente.

§ V. - Non si abbia fretta ad ammettere alla professione perpetua; non si ceda a motivi contingenti; non si prendano decisioni con la sola speranza, né sul buon andamento di pochi mesi precedenti; e, se rimane dubbio, il possesso morale è della Congregazione, non si ammetta perciò ai voti, e si aiuti con ogni mezzo e carità il giovane a sistemarsi per altra via: né si cessi di assisterlo.


Roma, 2.III.'47

Art. 78. - La formula della professione.

§. I. - Ego etc.

§ II. - La formula della nostra professione ha un sapore filosofico, teologico, giuridico delicatissimo, ed è stupendamente bella:
Vi sono espresse le quattro cause metafisiche:
la causa efficiente: l'io, la persona nel nome proprio78 che si presenta con la sua conoscenza e coscienza, libertà e intenzione, amore e generosità; anzi con lo spirito che la conduce;
la causa finale generale: la gloria della Santissima Trinità; della Madonna che è unita a Gesù Cristo e a Dio nel fine di gloria; S. Paolo da cui siamo venuti e per la cui gloria siamo stabiliti; la nostra salvezza, poiché siamo religiosi prima di tutto per noi; il fine speciale la salvezza del prossimo;
la causa materiale: la professione è consacrazione a Dio e dedizione alla Casa mediante i santi voti79;
la causa formale: secondo le Costituzioni, cioè secondo la legge della Chiesa, ciò che fa i voti pubblici, in Ecclesia et in Christo Jesu.
Vi è espresso il suo valore teologico.
La professione è infatti prima dedicazione, consacrazione, offerta, oblazione, consegna di sé a Dio; non solo per diritto di natura, o di redenzione, ma libera, personale e per titolo di puro amore. I Religiosi sono i viri Dei; le persone "devote" a Dio.
Vi è espresso l'effetto giuridico.
Per la professione dei voti si diventa della Casa80, la quale provvede, ma la quale acquista su di noi il diritto materno, paterno, dominativo.

§ III. - Perciò la formula dei voti usiamola per ringraziamento alla Comunione, e anche come Comunione spirituale. Ma con fiducia, perché Iddio aiuta.
L'Amen, così è e così sia, conclude e ratifica: Io offro me a Dio e osserverò i voti: così è: Iddio mi aiuti, così sia!

§ IV. - Sia ben spiegata questa formula nella sua preziosità, ma anche nei valori ed effetti.


Roma, 5.III.'47

Art. 79. - 80. - Le rinnovazioni dei Voti.

§ I. - Le rinnovazioni dei voti si debbono fare senza porre in mezzo nessun giorno, per nessun motivo.
Se il religioso non speranza di emendamento, non si lasci rinnovare i voti, e si lasci libero81: se speranza rinnovi i voti, senza aspettare.

§ II. - Prima della rinnovazione preceda un esame serio da parte del superiore locale e del suo consiglio, onde riferire ai Superiori che debbono giudicare l'ammissione, elementi sicuri.

§ III. - Non si trascinino le rinnovazioni di chi non ha spirito, e non speranze; si lasci libero farà meglio, forse nel mondo, e per tempo potrà sistemarsi una posizione.

§ IV. - La rinnovazione può farsi un mese prima; ma conto solo82 dal giorno anniversario della prima professione: non si faccia più83 questo anticipo, se non con la coscienza chiara del religioso, e per giuste cause.

§ V. - La professione perpetua segue la temporanea; ed, eccetto i casi previsti, non vi sia altro tempo di prova. I religiosi che han fatto bene, desiderano a loro somma utilità la grande consacrazione; i tiepidi, gli incerti, gli abulici, gli scarsi di spirito, ormai hanno avuto il tempo per provare e riprovare e vedere e decidere: perciò vadano; né si ammettano alla professione, né ad altra prova.


Roma, 13.III.'47

Art. 81. - 82. - Rito della professione religiosa.

§ I. - La Pia Società ha un rito approvato dalla Sacra Congregazione dei Riti: si osservi con intelligenza, amore e fedeltà.

§ II. - Per la prima professione e la professione perpetua si adorni l'altare, si pavesi il presbiterio e i banchi dei candidati, e soprattutto si celebri la santa Messa, da cui il nuovo battesimo discende ed è commemorato; si aggiunga nella prima professione e nella professione perpetua, sub unica conclusione, e perciò in ogni rito, l'oremus pro omni gradu Ecclesiae.

§ III. - Le cerimonie siano guidate dal Maestro di cerimonie, e si facciano con solennità; non manchi il discorso breve, e illustrativo, parenetico; se vi sono parenti si rivolga anche loro la parola, e soprattutto si indichi che i religiosi conoscono, praticano, sentono i doveri filiali in modo spirituale, ma più profondo, più alto, più largo, più intimo; ai professi temporanei, che rinnovano i voti, si dica che la rinnovazione è vera rinnovazione, e che il tempo è per aumentare, introdurre maggiormente il religioso nella pratica dei voti, e i voti nell'anima e nella vita del religioso.

§ IV. - La giornata di prima professione, e della professione perpetua, quando i voti si fanno in comune non perciò per i casi singoli, è festiva per tutta la Casa; si festeggi anche a tavola, nel gruppo; ed è bene che si tenga anche un'accademia di saluto e di augurio e di compiacimento e di edificazione.

§ V. - Si evitino però i doni fra compagni, i quali sono causa di inconvenienti e di rammarichi e di gravi errori; i Superiori vigilino anche su doni che si chiedono ai Cooperatori o vengono da questi mandati, onde non siano i Cooperatori inutilmente gravati, e i Religiosi non abbondino di cose superflue e nocive allo spirito e all'esercizio della povertà.

§ VI. - Si tenga preparato l'atto della professione e si firmi subito dai professi, dal Superiore, dai testi.


Roma, 1 maggio '47

Art. 83. - Effetti della professione:
1) La stabilità del voto.

§ I. - Il voto religioso lega l'uomo a la Congregazione, alla Chiesa, a Dio, con vincolo reciproco, giuridico, spirituale, soprannaturale.
La nostra volontà e la nostra vita è deposta in mano della Congregazione, nel seno della Chiesa, nel cuore di Dio.

§ II. - Quindi, secondo la sua durata, il voto è stabile. Come tale va rispettato e venerato, come tale la propria volontà non può più scioglierlo, ma deve usare ogni mezzo per esservi fedele: è cosa sacra!
Ma nemmeno altra autorità umana può scioglierlo; solo la Chiesa lo può con la sua autorità vicaria; e, nel caso nostro, solo la S. Sede, non i Superiori.

§ III. - Chi pertanto, o per morale infermità, o per gravi necessità, guardasse a questa dolorosissima conclusione di chiedere la dispensa dei voti, prima rifletta, e preghi, e si determini a continuare; e solo dopo scriva la sua domanda al Beatissimo Padre esponendo i motivi che lo determinano a tale retrocessione, e chieda umilmente la dispensa dai voti religiosi.
I Superiori, esaurite anche loro le esperienze paterne, raccomanderanno questa supplica.

§ IV. - Ordinariamente il Rescritto pontificio è dato in forma commissaria al Superiore generale, colla condizione che l'alunno veramente e liberamente chieda la dispensa. Il Superiore perciò interrogherà ancora l'alunno, ponendolo davanti alla responsabilità del suo passo; ma se effettivamente insiste a chiedere lo scioglierà dai voti religiosi.

§ V. - Nel caso di dimissione, la più dolorosa separazione, servatis servandis, i voti ipso facto scadono per disposizione della Chiesa, né occorre altra domanda o altra dispensa.
La dimissione però per essere valida e lecita, osservi le cose da osservarsi.


Roma, 2 maggio '47

Art. 84. - 2) La comunità della vita.

§ I. - La professione religiosa incorpora, inserisce, edifica, il religioso nella Congregazione: il religioso perciò, come membro della Congregazione, vive della vita della Congregazione.
I beni della Congregazione sono suoi, i carichi della Congregazione sono suoi. Egli abbia questa coscienza, custodisca questa volontà, alimenti questa fiamma: e sarà sempre figlio di merito e di fervore e di pace.

§ II. - Conosca i doveri generali della Congregazione e cooperi ad adempirli: per es. il dovere missionario, gli obblighi di giustizia. Conosca anche i suoi doveri particolari e li eseguisca, sapendo che il bene del tutto risulta dall'ordine dei singoli: chi manca al proprio dovere, danneggia il bene comune.
Conosca i diritti generali della Congregazione e se ne giovi e li difenda: per es. le indulgenze, ciò che può la propria missione; conosca anche i diritti particolari e individuali e se ne serva, non vi rinunzi: per es. il diritto delle due ore di visita, dell'Ufficio mariano, dei suffragi, degli stessi pasti.

§ III. - Vi sono tre condizioni da osservare.
La prima: i diritti e i doveri, la loro parità; sono fissati e si esercitano, secondo le Costituzioni, le quali ad ogni membro e ad ogni ordine di membri assegnano il loro posto e ciò che possono e ciò che devono.

§ IV. - La seconda è questa: sub auctoritate superiorum. Ognuno è membro, non capo; è ramo, non albero; è pietra, viva sì, ma non la casa; perciò non solo l'autorità dei Superiori centrali, nazionali, domestici, rimane tutta, ma è necessariamente richiesta per il buon governo; essa si eserciterà con sapienza, soavità e fortezza; e ad essa si obbedisce con docilità, coscienza, amore.

§ V. - Terza condizione: ognuno, secondo la sue condizioni, nel suo grado e nel suo posto. I voti non allineano, ma ordinano; ammettono alla stessa vita comune, ma nel proprio posto, secondo il proprio grado sia di studio, sia di professione, sia di sacra ordinazione.
Non si perda di vista questa condizione: e si avrà letizia, lavoro, serenità. Se si perde di vista abbiamo gli scontenti, i mormoratori, i sotterfugi.


Roma, 3 maggio '47

Art. 85. - 3) I diritti dei Professi temporanei.

§ I. - I professi temporanei appartengono al corpo della Congregazione, quindi ne vivono tutta la vita, secondo le Costituzioni.

§ II. - I professi temporanei, ordinariamente sono alunni della scuola, o sono soggetti a frequentare la scuola;
essi quindi siano dai Maestri trattati con quella pietà, e comprensione, e delicatezza, e vigore, che si deve a fratelli e a membri;
a loro volta i professi temporanei diano ai maestri di scuola o di apostolato quella riverenza e quell'ossequio, che si addice a Padri, non solo ad insegnanti:
e se i Superiori giudicano di concedere ai Maestri e agli adulti, in vista delle maggiori fatiche o condizioni di lavoro, qualche maggior attenzione, per es. nel vitto o nel riposo, i professi temporanei ne siano contenti, e non lo prendano come offesa.

§ III. - I professi temporanei tuttavia fanno come il tirocinio della vita religiosa; giuridicamente compiono come una terza probazione; e quindi non sono ancora perfettamente, sotto tutti gli aspetti, religiosi.
Di qui due conseguenze.

§ IV. - I professi temporanei si considerino discepoli che debbono imparare, farsi guidare, farsi assistere, farsi aiutare: abbiano speciale docilità verso il maestro, e facciano gran conto della direzione spirituale.
I professi perpetui però considerino l'anzianità come una dignità che obbliga, non come un argomento di orgoglio, di supremazia, di dispotismo, di abuso, di disprezzo, di arroganza; molte cose si addossano ai temporanei che non si debbono addossare, solo perché i perpetui non avevano il diritto di richiederle. Gli uni e gli altri sono sotto il regime dei Superiori.

§ V. - I professi temporanei non possono necessariamente perciò godere della voceattiva, né passiva. La voce attiva è la capacità di portare il proprio voto nelle elezioni dei Superiori.
La voce passiva è la capacità di essere eletti superiori.
Le Costituzioni stesse nei singoli posti determinano e richiedono gli anni di professione, come quelli d'età.
È ovvio perciò che l'esclusione della voce attiva o passiva, non esclude affatto che un temporaneo possa fare le sue osservazioni, dare i suoi consigli, essere chiamato a discutere un progetto, possa fare anche il capo reparto, possa ricevere incarichi della massima fiducia.


Roma, 4 maggio '47

Art. 86. - Diritti e doveri dei Discepoli.

§ I. - I Discepoli del Divin Maestro colla professione religiosa entrano a far parte della famiglia religiosa sampaolina come veri membri dello stesso corpo, e perciò partecipano alla stessa e stessissima vita, agli stessi obblighi e benefici, secondo il loro ordine, nella medesima obbedienza.

§ II. - Il loro ordine, o la loro condizione, è quello che in una famiglia è stabilito tra il padre e il figlio perché l'autorità è nei sacerdoti, essendo la nostra una famiglia clericale; o quello che nella Chiesa è stabilito tra i Vescovi e le famiglie religiose, essendo la gerarchia propria dei Vescovi, pur costituendo la stessa Chiesa; o quello che nelle persone è stabilito tra l'anima e il corpo, essendo i sacerdoti dedicati allo studio, e i Discepoli specialmente al lavoro tecnico e di propaganda.

§ III. - Non è quindi l'ordine o condizione di Discepoli una condizione o ordine inferiore, un secondo ordine, una condizione di secondo grado;
essi non sono i servi di casa, o gli uomini di fatica, o le persone cui tutti possono comandare senza discriminazione di autorità o di oggetti.
Tuttavia non hanno frequentato lo studio84 e non hanno l'ordine sacro.

§ IV. - Perciò anche i perpetui non partecipano al governo né alle elezioni dei Superiori.
Si dedicano invece al lavoro tecnico e alla propaganda.

§ V. - Per questo i Discepoli siano sentiti e consultati per ciò che riguarda il lavoro tecnico e la propaganda: tipografia, lavori diversi, libreria.
Nelle case numerose vi sia un consiglio dei Discepoli presieduto dal Superiore, in cui si trattino, come e solo per consiglio, dell'andamento delle cose e delle iniziative da prendersi; delle vestizioni nuove e della professione dei membri.
Si dia loro fiducia, e nei viaggi e per loro necessità non si sia stretti, ma abbondanti.
Nel Capitolo Generale i Discepoli non prendono parte all'elezione dei Superiori; ma possono far sentire i loro desideri ai Padri capitolari; alle altre discussioni invece vengono chiamati due di loro non solo per sentire ma anche per partecipare; e in queste discussioni dànno anche il loro voto ogni volta che il voto è consultivo; e lo danno anche se è deliberativo, quando non si tratta di persone.





67 Revisore: "voto speciale".

68 Revisore: "e si registri".

69 Revisore: "di un anno".

70 Revisore: "applicandosi".

71 Revisore: "Sacerdoti".

72 Revisore: "almeno per un mese".

73 Revisore: "non entrano con la professione".

74 Revisore: "religioso".

75 Revisore: "che si arrivi".

76 Revisore cancella la frase: "di qui...", e semplifica: "a lui si mandino due mesi prima".

77 Revisore: "in cui si dichiari che lasciano i figli liberi, ma non li spingono".

78 Revisore: "proprio nome".

79 Revisore: "alla Pia Società mediante i santi voti".

80 Revisore: "della Congregazione".

81 Revisore: "non gli si lasci rinnovare i voti, ma si lasci libero".

82 Revisore: "ha solo effetto".

83 Revisore: "però".

84 Revisore: "studio superiore".




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