Capo VII. - L'ESODO E LA DIMISSIONE DEI RELIGIOSI
Roma, 5 maggio '47
Art. 87. - Norme generali.
§ I. - Il premio dei Religiosi è promesso alla perseveranza. La perseveranza nella professione religiosa è eroismo di virtù. Preghiamo perché tutti i Religiosi della Pia Società che sono chiamati da Dio e fanno i voti, non si pentano mai del loro passo, e avanzino ogni giorno fino alla corona.
§ II. - Ma dobbiamo anche contemplare i casi dell'esodo e della dimissione. I Superiori non dimettano se non con certa coscienza, e illuminino paternamente la libertà di chi vuol uscire, onde non s'illuda, né lo faccia per scoraggiamento, per sbandamento di cuore, per oscurità di mente, per denutrizione spirituale.
§ III. - Chi esce può aver motivi gravi: di famiglia, di salute, di mancanza di vocazione; quindi non si perda il buon concetto di chi esce; si risponda, se scrive; si consigli, si diriga, si aiuti, se chiede; si accolga, se visita la Casa, ma rimanga cogli ospiti, ne entri nelle aule della vita comune; e si preghi per lui. Chi esce sia trattato con molta compassione e soavità di modi e carità, così che senta quanto sia il rincrescimento della sua non perseveranza, e ricordi la sua casa con ricordo indelebile ed efficace. Chi esce, né per motivi morali, né per motivi giuridici, né per motivi spirituali ha alcun diritto a qualunque retribuzione da parte dell'Istituto; i beni religiosi infatti sono indivisibilmente per l'Istituto e per i membri di esso; chi perciò se ne mette fuori non può portarsene con sé, come non può prendersi una parte di sole chi si nasconde da esso.
§ IV. - La Pia Società però, fiducialiter contando su la Divina Provvidenza, come segue con l'occhio chi s'allontana e col suo cuore, così lo segue con la sua mano. Perciò al professo di voti perpetui che esce si concede il suo corredo personale che aveva in uso nella Pia Società, e la somma lire 25.000 al valore di oggi (1947). Al professo di voti temporanei che esce si concede un cambio ordinario e la somma di lire 10.000 al valore di oggi.
§ V. - Si invitino coloro che escono a non fare danni in nessun modo alla Congregazione e al suo apostolato; e ad essere invece buoni cooperatori di preghiera, di offerta, di lavoro, di vocazioni.
Roma, 6 maggio '47
Art. 88. - 89. - L'Esodo a tempo finito.
§ I. - Mentre dura il tempo dei voti, bisogna osservarli e rispettarli sia da parte di Superiori, che dei religiosi. È cosa grandemente importante il farsi questa coscienza: che i voti, per il tempo della loro durata, vanno osservati; che perciò bisogna cacciare ogni pensiero, ogni desiderio, ogni volontà, ogni ostacolo fisico o morale contrario all'adempimento delle promesse religiose.
§ II. - Finito il tempo è libero l'alunno e sono liberi i Superiori. Ma la libertà giuridica è la consacrazione della facoltà di prendere i mezzi al fine, non la consacrazione di un capriccio.
§ III. - I Superiori non escludano dalla professione85 per motivi di salute e, perché non succeda, si facciano visitare i novizi prima della professione. I Superiori non escludano, che per cause giuste e ragionevoli; e quindi prendendosi sulla coscienza il peso della decisione; I Superiori per escludere lo facciano con incolpata tutela, e quindi solo il Superiore generale, udito il Consiglio può escludere un religioso dal rinnovare i suoi voti.
§ IV. - I suddetti abbiano anche piena libertà, come sopra fu detto: ma si guardino dalle illusioni.
§ V. - Chi professa i voti lo faccia con volontà eterna: di osservarli di rinnovarli, di celebrarli perpetui.
Roma, 7.V.'47
Art. 90. - 93. - La dimissione dei religiosi temporanei.
§ I. - L'atto di dimissione è come una operazione chirurgica su la propria persona, e quindi deve essere motivata da cause gravi; è un atto giuridico, e quindi consegue i suoi effetti, ma grave è l'onere della coscienza dei Superiori, a merito o a colpa, sia di fronte alla Congregazione, sia di fronte a Dio, da cui si svincola il Religioso.
§ II. - Non si agisca nel dubbio, nell'animosità, nell'avversione; ma con coscienza, fortezza e amore; e si osservino le regole: solo il Superiore generale può dimettere il religioso di voti temporanei, e questi con il consenso del Consiglio; si avverta prima l'alunno, si ammonisca ripetutamente e si consigli; gli si dicano le ragioni, si esaminino le sue risposte, si sospenda86 se nei dieci giorni ricorre alla S. Sede.
§ III. - La mancanza di salute non è causa di dimissione; l'insufficienza nello studio nemmeno: in questo caso però a l'alunno si può fare troncare lo studio87; invece la deficienza di spirito religioso, di spirito di preghiera, di amore all'apostolato, di povertà, di castità, di obbedienza, di vita comune, di umiltà e carità, sì, è causa che obbliga i Superiori a togliere questo membro che si rovina e rovina gli altri.
§ IV. - Chi è dimesso è sciolto dai voti, e, se avesse gli ordini minori, cadono ed è ridotto allo stato laicale.
§ V. - Della dimissione abbiano salutare timore e sudditi e Superiori, per le sue gravi conseguenze morali e giuridiche.
Roma, 8 maggio '47
Art. 94. - 99. - La dimissione dei perpetui.
§ I. - È un caso di morte. Si arriva alla dimissione dei perpetui quando l'aberrazione, l'ostinazione, l'empietà varcano i confini del consiglio, della pazienza, dell'amore.
§ II. - Prima di arrivare a istituire il giudizio su la dimissione dei perpetui, i Superiori preghino, facciano penitenze, si consultino umilmente.
§ III. - Se rimane la necessità di separare il fratello, si divida con lui la responsabilità, e lo si inviti ad allontanarsi liberamente, facendogli anche una ragionevole condizione di vita. Ma se l'onor di Dio, il decoro della religione, la salute dei fratelli, e anche la necessaria medicina o pena lo richiede, si venga al giudizio, senza timore, con fortezza e fiducia.
§ IV. - Dimette il Superiore generale con suo decreto, dato dopo il giudizio deliberativo del consiglio sui fatti criminosi, e confermato dalla S. Sede. I fatti criminosi devono essere tre, gravi ed esterni, le ammonizioni due88, assieme alla minaccia di dimissione e al difetto di emendazione. Le ragioni di scusa dell'alunno si accolgono benignamente e con diligenza si riferiscono alla S. Sede nell'esposizione.
§ V. - Il religioso dimesso perde i voti; il chierico dimesso è ridotto allo stato laicale se è nei minori; diventa sospeso, se è nei maggiori89.
Roma, 9 maggio '47
Art. 100. - La dimissione nel caso urgente.
§ I. - Il caso urgente è determinato dallo scandalo esteriore grave o dal danno gravissimo alla Comunità.
§ II. - In questo caso dimette il Superiore generale con il consenso del suo consiglio; o anche, se vi è pericolo di mora, il Superiore locale con il consenso e del suo consiglio e dell'Ordinario del luogo.
§ III.- Il religioso espulso deve deporre l'abito religioso e ritornare al secolo: però non è ancora sciolto dai voti, né ridotto allo stata laicale, se ha gli ordini minori.
§ IV. - La convalida degli atti è fatta dalla S. Sede, a cui si ricorre per il Superiore generale o l'Ordinario. Solo dopo la ratifica pontificia i voti sono sciolti, e gli ordini decadono.
§ V. - Il caso urgente non richiede né l'ostinazione, né l'ammonizione: esso può prodursi dalla sola prima malizia; o anche da la sola debolezza morale.
Art. 101. - La dimissione che s'incorre ipso facto.
§ I. - Il religioso è dimesso ipso facto, se per somma sua disgrazia cade in uno dei delitti del C.642.
§ II. - In questo caso non occorre far atto di dimissione né farlo approvare; basta che il Superiore generale con il suo Consiglio conosca il delitto orrendo, e lo dichiari con atto pubblico che va in archivio.
§ III. - Il povero religioso ipso facto è dimesso, deve deporre l'abito, tornare al secolo, senza bisogno di altre formalità, senza diritto di ricorso: rimane sciolto dai voti, ridotto allo stato laicale, sospeso, scomunicato.
§ IV. - Ne pensi ad essere riaccettato, anche se la grazia della penitenza lo convertisse; non ha più posto nella vita religiosa della Congregazione.
§ V. - Preghiamo ogni giorno perché il demonio non ci sorprenda impreparati; e perché la grazia opportuna ci assista nel momento opportuno. E non cessi la Congregazione, specialmente nei primi venerdì e nel Venerdì santo, di raccomandare a Dio la conversione e la salute eterna di quelli che furono suoi, ed ora ne sono caduti Anche per questi, se la necessità lo richiede, si dilatino le viscere della carità sia spirituale, sia materiale.
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