Capo III - [VOTO E VIRTÙ DELLA POVERTÀ]
Roma, 20 maggio '47
Art. 116. - Il voto della povertà.
§ I. - Il voto di povertà è la promessa deliberata fatta a Dio99, ossia il fermo proposito stabilito nel vincolo religioso di usare, e disporre delle cose temporali, stimabili a prezzo, anche proprie, soltanto con la licenza dei Superiori.
§ II. - Il voto di povertà sta quindi essenzialmente nella dipendenza dal Superiore. Non richiede che non si faccia, non si usi, ma richiede la dipendenza nel fare e nell'usare.
§ III. - La Pia Società professa il voto semplice di povertà; cioè il voto che non toglie la potestà di possedere, ma la potestà di amministrare e disporre senza bisogno di licenza.
§ IV. - Il voto di povertà fa nella Congregazione tutti uguali; perché chi possiede è come colui che nulla possiede, e chi nulla possiede non ha di meno di chi possiede. Esso è perciò il fondamento della mensa comune, delle vesti comuni, delle suppellettili comuni; non vi dev'essere chi manca del necessario perché non ha di che provvedersi, e chi sovrabbonda perché sa come provvedersi.
§ V. - Il voto di povertà è quindi la base della vita comune e perciò della stessa vita religiosa: non entri in religione chi non è ben disposto per esso; ma i santi ben disposti han preferito tutto lasciare per abbracciare la povertà volontaria sotto il buon governo di Superiori oculati, solleciti, amorevoli.
Roma, 21 maggio '47
Art. 117. - 118. - 119. - 120. - I beni del religioso.
§ I. - Il religioso di S. Paolo, per il voto di povertà semplice, conserva la proprietà ossia il dominio dei suoi beni, e la capacità di acquistarne e di ereditare.
§ II. - Egli però, prima della professione, deve farne libero testamento. Durante la professione non può cedere i suoi beni ad altri con atto di donazione gratuito.
§ III. - Il religioso di S. Paolo invece per il voto di povertà, non può conservare l'amministrazione dei suoi beni, né disporre del loro uso e del loro frutti.
§ IV. - Egli deve, prima della professione, cedere liberamente, con atto pubblico o privato revocabile, l'amministrazione e l'uso dei beni e il frutto dei medesimi.
§ V. - Faccia questo con senno, con giustizia, con pietà: infatti la cessione dell'amministrazione, sebbene revocabile in sé, egli non potrà revocarla senza il permesso del Superiore generale. La cessione dei frutti è al pari per lui, irrevocabile, anzi, se intendesse questi frutti di passarli alla Pia Società gli occorre l'indulto della S. Sede. Il testamento non si cambia più, durante la professione, se non con il consenso della S. Sede, e dei Superiori se il caso è urgente.
§ VI. - Queste regole costituiscono il religioso pari agli altri, veramente povero; in un ambiente di povertà; in una casa povera, che, per amore di povertà, si obbliga a non cercare beni nemmeno dai suoi.
§ VII. - Abbiano cura i Superiori a far osservare queste savie leggi di libertà nel servizio di Dio specialmente dai religiosi di maggiore età, i cui parenti sono defunti, i cui beni sono rimasti indivisi coi fratelli: è pestifero per la famiglia stessa che il religioso si faccia egli stesso l'amministratore dei beni di casa, e il dispensatore o il venditore dei frutti.
§ VIII. - Si consigliano perciò i religiosi, quando entrano in proprietà di beni temporali ereditari, a dividere quanto prima con i fratelli l'asse ereditario, e a disporre della loro parte secondo le Costituzioni, e le precedenti regole del Direttorio.
Roma, 22 maggio '47
Art. 121. - 122. - Il lavoro dei Religiosi.
§ I. - Tutti i religiosi Sampaolini lavorano, e debbono lavorare secondo la salute, la possibilità, l'ufficio, il grado, il modo, il genere di lavoro loro conveniente; ma, come essi appartengono alla Pia Società, così il loro lavoro personale non è proprio, ma è della Pia Società.
§ II. - Ricordino i religiosi, che, ognuno secondo la sua fatica, il suo dispendio, riceverà la mercede di Dio; e che secondo avrà operato, così sarà ripagato (I Cor. XV. - epist.) perché non siamo della Congregazione per appartenere ad opera di uomo: ma a Dio.
§ III. - Ogni lavoro è degno di mercede, anche temporale (I Cor. IX. - Gal. VI), ma ogni mercede di qualunque lavoro, spirituale o intellettuale o materiale, appartiene alla Pia Società, e ciò per il voto di povertà; ed anche per contratto civile.
§ IV. - I beni quindi che, per conto o in vista della Congregazione, si acquistano per compravendita, per eredità, per donazione o per qualunque titolo; le pensioni, le borse di studio, le offerte; le elemosine della S.Messa, di novene, di preghiere; la beneficenza tutta quanta; il prezzo dei libri o di tutta l'opera editrice; i prezzi di qualunque lavoro tipografico; tutto insomma quello che viene dall'attività del religioso, anche straordinaria, e tutto quello che ai religiosi in vista della Pia Società è dato, tutto diligentemente, e religiosamente sia alla Pia Società riportato.
§ V. - Sia quindi sacro in Congregazione il principio che qualunque bene mobile si ritiene sempre dato per motivo religioso e in vista della Congregazione; i beni immobili invece, lasciati dai parenti si ritengono dati in vista della persona del religioso, il quale però ne disporrà subito secondo le Costituzioni.
§ VI. - Queste disposizioni non già debbono ritenere il religioso dal fare il bene della sua Congregazione; perché egli ai beni temporali ha sinceramente rinunciato; ma l'amore alla Congregazione, e il premio eterno che si aspetta lo sospingano ad accrescere i mezzi del suo Istituto, onde ne venga sempre maggiore gloria a Dio.
Acqui, 23 maggio '47
Art. 123. - Ciò che viene al religioso intuitu personae.
§ I. - Per accettare i beni immobili di cui sopra, il religioso della Pia Società deve aver licenza dei Superiori: acquistatili, deve disporre dei medesimi, e del loro uso e dei loro frutti secondo le Costituzioni.
§ II. - Non è lecito ai Religiosi sampaolini di tenere peculio; né quello perfetto, denaro proprio che si può usare senza licenza dei Superiori; né quello imperfetto, denaro fatto venire con la propria attività o industria di beneficenza per spese di iniziative consentite dai Superiori; È lecito invece destinare con licenza dei Superiori, entrate a particolari fini: per es. l'elemosina della S. Messa per l'acquisto dei libri.
§ III. - Quando i religiosi hanno bisogno di particolari oggetti: per es. orologio, abito, penna stilografica, libri particolari, possono con licenza dei Superiori, chiederlo ai benefattori; e, con licenza dei Superiori, tenerlo e usarlo, rimanendone la proprietà alla Congregazione. Non lo chiedano e non l'ottengano senza il permesso.
§ IV.- Quando i religiosi, per motivi di pietà, di amicizia, di carità, di religione hanno bisogno di donare elemosine100, regali, aiuto lo possono fare con la licenza dei Superiori. Ma senza il permesso non lo facciano nemmeno tra loro, e nemmeno per cose di poco valore, o munuscoli101.
§ V. - I Superiori da parte loro sebbene debbano conoscere cose e cause, abbiano occhio a comprendere e stimare le necessità dei religiosi, specialmente di quelli che meno hanno e che meno osano; e occhio a non lasciare abusare quelli che più osano e meno hanno bisogno. Così per i doni: vi è chi è spinto da carità e da necessità e non osa; vi è chi è spinto da vana magnificenza e pretende: i Superiori sentano con serenità, e dispongano con cuore grande, con rettitudine, con semplicità.
Alba, 24 maggio '47
Art. 124. - Le cose comuni.
§ I. - Il principale e più generale e più laborioso effetto del voto di povertà è di avere tutto in comune: tutte le cose nella Pia Società sono comuni.
§ II. - Che le "cose sono comuni" significa che tutte le cose sono della Comunità e non sono personali; che le cose debbono essere ordinarie e non ricercate; che le cose sono comunicabili da l'uno a l'altro e non esclusive102.
§ III. - Sono comuni anche la mensa e il vitto; il corredo e i vestiti; le suppellettili e la camera. Non vi è quindi mensa propria e specialità di pasti; non corredo proprio o particolarità di vestiti; non arredamenti privati e fastosità di camera.
§ IV. - Cambiando residenza o reparto o ufficio il religioso non porta con sé quanto aveva in uso; ma lascia tutto come ha trovato.
§ V. - L'uso però delle cose è individuale; e questo per motivi di responsabilità, se sono cose di ufficio; per motivo di igiene e convenienza, se sono effetti personali; per motivo di diligenza, se sono suppellettili. Per questi motivi, quando il religioso cambia di casa, porta con sé gli effetti personali; anzi i Superiori della casa di dove si parte avrà cura che il religioso, quando è rimasto in quella casa notevole tempo porti con sé il cambio a tre, in buono stato, per la stagione invernale, e il cambio a cinque per l'estiva, con un cappello bene ordinato, un pastrano, un soprabito, una mantellina, due abiti, due paia di scarpe, servizi accessori; non però il corredo del letto. Gli studenti invece, i novizi e i professi temporanei portano con sé tutto il loro corredo.
§ VI. - Ugualmente ciò che in comune si possiede, non deve trascurarsi; l'ordinario non sia disadorno, ma elegante e appropriato; ciò che è comunicale non deve buttarsi, ne darsi via di iniziativa propria.
§ VII. - L'ordine, la tutela, l'amore alle cose comuni molto dipendono dal senno, dall'occhio, dalla sollecitudine, dalla paterna carità e pietà del Superiore, sotto il cui buon governo la vita comune nell'uso delle cose fiorisce.
§ VIII. - Il Superiore abbia a cuore e davanti la mente i malati e gli infermi; quelli che attendono a particolari generi di lavoro, e dia, senza rispetto umano e con moderazione, il necessario e conveniente, specie nel cibo.
§ IX. - Il Superiore visiti le camere e disponga che in ognuna vi sia, nella forma comune, le necessarie suppellettili di camera e di lavoro: due sedie, una scrivania, una bibliotechina, e che anche le camere siano accoglienti.
§ X. - Il Superiore, nelle necessità dei singoli, sia il bonus Pater; veda, e non si metta subito sulle difensive, ma entri subito nella buona disposizione.
Alba, 25 maggio '47
Art. 124. - Note di indirizzo.
§ I. - Nemmeno i Superiori tengano denaro per uso personale: e quando debbono essi pure fare spese di uso personale ne avvertano prima l'economo, ne prendano da lui il denaro, o ne diano conto.
§ II. - È invece prudente che i Superiori tengano presso di sé il denaro sufficiente per quelle elemosine che a giudizio loro possono e debbono fare; e soprattutto per favorire i Sacerdoti e i confratelli in quelle piccole spese, per cui tornerebbe ai singoli troppo grave chiedere al Padre Economo.
§ III. - I Superiori non decidano da soli e non facciano da soli spese, per cui103 si richiede il consiglio della casa; e siano larghi a richiedere il parere sia del consiglio che dell'economo.
§ IV. - L'Economo non faccia spese personali, senza avvertirne e averne il consenso del Maestro Superiore; e nemmeno faccia spese per la casa, oltre le ordinarie, di propria iniziativa e deliberazione, senza il consenso.
§ V. - L'Economo si mostri soave con i Confratelli, caritatevole, premuroso, intelligente dei bisogni, non rimbrotti, non offenda, non renda difficile l'andare a lui; eseguisca con prudenza le disposizioni del Superiore, non le contrasti, non le annulli; serva umilmente, conceda con larghezza, onde tutti trovino caro il riportare a lui ogni entrata.
§ VI. - Nessuno dei Sacerdoti o dei Discepoli faccia industria privata; né si arbitri di ritenere presso di sé, per qualunque scopo, elemosine, pensioni, stipendi, prezzo d'abbonamento: ma porti all'Economo fedelmente, e vada con fiducia dal Superiore.
§ VII. - Badino bene i Superiori che in ogni casa vi sia una sola amministrazione; e non concedano amministrazioni autonome o separate per le varie iniziative, qualunque esse siano e di qualunque importanza. È bene tuttavia che le varie iniziative, come ad es. i singoli giornali, i direttori dei gruppi, controllino e si rendano conto delle loro entrate ed uscite: e alla loro volta i Superiori, con criterio di buon governo e con sollecitudine fraterna e con amoroso senso di premiazione siano attenti a concedere i mezzi alle varie attività, sicché ognuno si renda attivo e lavori nella pace e nella sicurezza.
§ VIII. - Soprattutto i Superiori allontanino da sé la diceria di avari, o di gretti, o di ricercatori del soldo.
Alba, 27 maggio '47
Art. 125. - Gli atti civili.
§ I. - I Religiosi conservano il diritto fondamentale di proprietà; quindi hanno capacità di atti civili validi.
§ II. - Essi però hanno rinunciato col voto di povertà all'amministrazione; perciò devono per i loro atti civili ottenere il permesso del Superiore.
§ III. - Per gli atti civili occorre il permesso del Superiore generale; in caso di urgenza occorre il permesso del Superiore locale, oltre le disposizioni precedenti.
§ IV. - I Superiori possono fare atti in nome proprio e per conto proprio; e atti in nome della Società, e quindi possono essere procuratori generali, speciali, ad negotia; e possono fare atti in nome proprio, ma per conto della Società.
§ V. - Per questi casi si scelgano religiosi fedelissimi, di virtù specchiate, senza eredi necessari; e questi, benché, anche in forza del valore contrattuale delle Costituzioni, tutto acquistino per la Pia Società, venuti in possesso o acquistato il titolo del possesso di una proprietà, subito ne facciano alla Pia Società, nel nome giuridico civile, donazione o testamento, da conservarsi nell'archivio o nella cassa.
Alba, 27 maggio '47
Art. 126. - La virtù della povertà
§ I. - La virtù della povertà è la buona104 volontà e la buona disposizione di spogliarsi di ogni affetto o inclinazione disordinata ai beni della terra, e di portarne volentieri la privazione, per imitare il Divin Maestro.
§ II. - Il motivo formale della povertà religiosa è dunque l'imitazione di Gesù Cristo il quale, essendo ricco si è fatto per noi indigente, affinché noi diventassimo ricchi della sua inopia.
§ III. - La povertà è il corpo della umiltà, e l'umiltà è l'anima della povertà: perciò solo ama povertà chi sa essere umile, e chi si fa umile cerca povertà.
§ IV. - La pratica della virtù porta al desiderio e alla professione del voto; e il voto religioso di povertà stabilisce, sospinge, determina a una virtù più intelligente, più amabile, più robusta, più soprannaturale.
§ V. - Molto dipende dai Superiori la pratica amorosa della povertà in una casa religiosa: i Superiori non solo esigano la dipendenza e poco105 raccomandino la pratica della povertà; ma con occhio vigile sulla salute, sul genere di lavoro, sulle fatiche dei singoli e della comunità provvedano paternamente, come buoni dispensatori delle cose di Dio, al cibo, al riposo, ai mezzi di apostolato, alle necessità dei singoli e delle comunità; onde questi non siano tormentati, e volentieri sopportino le rinunzie, e più se ne procurino; anzi fiducialmente e umilmente e schiettamente chiedano ai Superiori quelle cose particolari o speciali per la salute o l'apostolato di cui possono o credono aver bisogno.
§ VI. - È necessario alla pace della case, che tutti sappiano distinguere gli uffici, e valutare le necessità, e fidarsi dei superiori. Non è povertà volersi allineare in tutto alle necessità di altri, senza avere queste necessità, senza assumersi uguali responsabilità, senza portare la stessa fatica.
Milano, 28 maggio '47
Art. 127. - L'educazione della povertà.
§ I. - Educare la mente a pensarne bene e a stimarla assai: la povertà infatti è il vigore della perfezione religiosa; la misura morale del distacco dalla terra e della santità: è anzi il fondamento morale della perfezione religiosa.
§ II. - Educare il cuore ad amarla, a desiderarla, a promuoverla in sé di continuo, e sempre più: per essa infatti si è cari a Dio, e per essa si attirano i tesori più abbondanti della Divina Provvidenza.
§ III. - Educare la volontà a ricercarla, a conquistarla dappertutto, in ogni cosa, per allontanare i pericoli dell'attaccamento; per liberare l'anima da ogni legame che ci impedisce l'ascesa verso Iddio.
§ IV. - L'educazione della povertà si curi fin da principio, fin dal primo arrivo in casa; come uno degli elementi fondamentali della nostra educazione, una delle ruote del nostro carro, presa come servizio alla Divina Provvidenza.
§ V. - Perciò nelle nostre case si lavori, da tutti, con orario adeguato alla pietà e allo studio; e si lavori anche per dare mezzo alla Divina Provvidenza di aiutarci; i Superiori ordinino le cose così che nessuno stia in ozio; l'ozio nelle nostre case si aborra.
§ VI. - Un altro mezzo si adoperi per educare la povertà, come servizio alla Divina Provvidenza: si curi la beneficenza: da tutti, grandi e piccoli, sotto la guida del Direttore dei Cooperatori.
Sacile, 29 maggio '47
Art. 128. - 129. - La pratica esteriore della povertà.
§ I. - I Religiosi di San Paolo si astengano da ogni cosa superflua: nel vestito, nel vitto, nelle suppellettili, nella ricreazione, nella stessa orazione.
§ II. - I Religiosi di San Paolo portino tutti i pesi della vita comune: e cioè si adattino tutti e tutti volentieri compiano le opere della Comunità; tutti portino volentieri i principali pesi della Casa; tutti sostengano le comuni mortificazioni e privazioni: così tutti si prestino a correggere bozze, a tenere la pulizia, a pagare i debiti, a rinunciare ciò che i tempi d'emergenza non dànno.
§ III. - I Religiosi di San Paolo siano contenti di una mensa frugale: una mensa abbondante, ma non ricercata; una mensa varia, ma non dispendiosa; una mensa saporosa, ma non golosa.
§ IV. - L Religiosi di San Paolo facciano e offrano a Dio queste pratiche tutti, superiori e sudditi, qualunque ufficio abbiano, qualunque sia il loro grado o la loro condizione civile. Nessun titolo nobiliare, nessun titolo di studio, nessun titolo di dignità ecclesiastica si porta106 in religione.
§ V. - I Superiori di San Paolo a loro volta mettano a parte i loro coadiutori immediati, i sacerdoti della casa, i discepoli più responsabili dei comuni pesi e delle comuni necessità e dei comuni mezzi. Ancora: i Superiori abbiano occhio alle fatiche, alle disposizioni e alla salute dei singoli, e dispongano la tavola così che nella comune frugalità, tutti abbiano il proprio necessario.
Sacile, 30 maggio '47
Art. 130. - L'eroismo nella povertà.
§ I. - Il giusto amore verso i beni temporali è lecito: ma l'eroismo della povertà vigila, combatte, si libera con delicatezza da ogni affetto, anche dall'affetto lecito, verso i beni temporali; e si rende indifferente verso di essi ponendo in Dio tutta la fiducia.
§ II. - Qui non siamo in materia di precetto né morale, né disciplinare, ma in materia di esortazione, di invito, di ideale: perciò nei leciti affetti per i beni temporali, anche nei religiosi, non vi è materia di peccato.
§ III. - L'eroismo va più avanti e coltiva l'affetto interiore e forma e spinge e rende e docile e pronto e lieto l'animo alle cose più basse, che hanno più colore e sapore di povertà e di umiltà: "ad viliora, magis paupertatem et humilitatem redolentia, prompto animo se impellant".
§ IV. - Applicando questa esortazione, il religioso gode se ha occasione di "laborare necessario" ossia di trovarsi in necessità e di esser privo di quanto occorre per coprirle: ciò che può accadere specialmente negli inizi delle case.
§ V. - I Superiori abbiano però riguardo che non si siano case che abbondino e case che patiscano; ma l'unico governo disponga nella carità e nella giustizia una equità; una aequalitas, onde non ne soffra per un membro tutto l'organismo. Le nuove case infatti non sono altri semi di altre piante, ma nuovi tralci e nuovi rami del medesimo ceppo e tronco, e quindi mano mano le nuove case partecipano di tutta la vita di tutto l'organismo; pur mantenendo per il merito delle iniziative e della responsabilità, la divisione degli interessi particolari.
§ VI. - Per rendersi cara e facile e bella la povertà, i religiosi di San Paolo guardino al Maestro Divino: lo contemplino, lo preghino, lo avvicinino, lo seguano; egli attira, sostiene, fa gustare la povertà sua.
§ VII. - E guardino al Paradiso, al premio centuplicato, che il Divin Maestro ha promesso a chi rinuncia a tutto: il quanto centuplo107 sarà tanto più intenso e copioso quanto più grande e generosa è l'acuità108 della rinuncia.
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