Capo V - [CONFESSIONE ED EUCARISTIA]
Civitavecchia, 3 giugno'47
Art. 134. - La Confessione settimanale.
§ I. - Il sacramento della Confessione è la purificazione, la restaurazione, la riconquista, la redenzione, l'elevazione, il legamento dell'anima religiosa a Gesù Cristo con vincoli nuovi di misericordia e di amore.
§ II. - Il sacramento della Confessione è utile ai fedeli, ma è specialmente utile ai Chierici e ai religiosi; e come a loro è concesso da Dio con speciale amore, per lo speciale desiderio della loro santificazione, così più abbondanti si effondono per loro le onde della divina grazia.
§ III. - La devozione al Sacramento della Confessione è uno dei più caratteristici segni della buona volontà, del progresso, della delicatezza, dell'amicizia divina, dell'operazione dello Spirito Santo, della predilezione del Divin Maestro per l'anima eletta, della compiacenza del Padre celeste.
§ IV. - La legge religiosa per la confessione dei Religiosi è "semel saltem in hebdomada". Almeno una volta la settimana questo si deve111, questo non si deve omettere, per questo bisogna superare le difficoltà; ma questo indica il desiderio della Chiesa di una confessione più frequente.
§ V. - Buona usanza è la confessione bisettimanale, come usano molti pii religiosi, anche per regola. Noi la raccomandiamo ai nostri religiosi. Regola però comune, santa, pratica, inderogabile, sufficiente, lodevole, per tutti i nostri religiosi è la confessione settimanale: chi si confessa due volte la settimana fa il meglio; chi si confessa una fa bene; una volta basta, meno di una volta è indizio di infermità spirituale.
Roma, 4 giugno112 '47
Art. 135. - 136. - 137. - I Confessori dei Religiosi.
§ I. - Essendo la Confessione, per i religiosi, il gran mezzo del progresso, la Chiesa, con sollecitudine materna, provvede alla loro confessione con particolare legislazione.
§ II. - È desiderio della Congregazione che i fanciulli, i novizi, i discepoli, i chierici, ed anche i sacerdoti, si confessino in Casa, da Sacerdoti gravi e dotti e pii della casa stessa. Perciò in ogni casa il Superiore propone e il Superiore generale conferma e deputa i Sacerdoti confessori, approvati dall'Ordinario.
§ III. - È però libero ad ognuno, per la quiete della sua coscienza, di accedere a qualunque Sacerdote confessore approvato dall'Ordinario, e la Confessione è lecita e valida.
§ IV. - Il caso, quando si tratta di Sacerdoti, non sia discusso mai dai Sacerdoti Superiori: i quali però non solo procurino che i Religiosi possano confessarsi, ma sappiano anche da chi abitualmente si confessano i Sacerdoti. Quando invece si tratta di alunni non sacerdoti la licenza di andarsi a confessare fuori113 si dia spontaneamente e senza rammarico, ma razionalmente; se gli alunni sono più giovani si facciano accompagnare; se adulti, si vigili che la quiete della coscienza non sia un pretesto; perché allora non solo negando i permessi non si viola la libertà, ma si dirige nella vera elezione di ciò che veramente al fine conduce.
§ V. - I Superiori possono confessare: se giovani, o chierici, o discepoli, lo chiedono spontaneamente, e vi possono essere motivi gravi, si accolgano e si ascoltino. Ma i Superiori tengano presente tre cose: assolutamente non inducano e non attirino a sé i fanciulli, né i religiosi più adulti; non li confessino in modo abituale; vadano solo, se sono volta per volta chiamati.
Roma, 5 giugno'47
Art. 138. - La direzione spirituale.
§ I. - La direzione spirituale è il governo dell'anima nel cammino della perfezione religiosa, della sua vocazione.
§ II. - La perfezione religiosa della propria vocazione è inserita e aderisce alla propria vita comune, alle proprie costituzioni, al proprio fine speciale.
§ III. - Perciò nelle famiglie religiose, a differenza che nel popolo cristiano, e a differenza dei collegi e degli stessi seminari, la direzione spirituale dipende massimamente dai Superiori della casa e della famiglia religiosa, i quali ne sono, per la loro autorità dominativa sulla volontà e le anime, gli abbati e i padri.
§ IV. - La direzione spirituale è l'affare più intimo che passa nelle relazioni tra Superiori e sudditi, tra padri e figli; esso deve essere illuminato dalla prudenza, sostenuto dalla fiducia, compito nella più ampia libertà circa l'oggetto, la misura, il modo.
§ V. - I confini di questa relazione sono: I Superiori non debbono, sono vietati di indurre i religiosi a manifestare loro la propria coscienza; i sudditi non sono proibiti, anzi sono esortati ad aprire largamente ai Superiori il proprio animo, e perfino a manifestare loro le pene della coscienza. La manifestazione della coscienza, le pene di coscienza, non sono propriamente oggetto di direzione, ma di confessione; questo perciò i Superiori non lo richiedano; possono invece paternamente invitare i religiosi ad aprire loro i dubbi, i timori, le preoccupazioni dell'anima; questo lo facciano, per il loro dovere paterno, e molto ricaveranno dalle anime loro affidate.
§ VI. - Sebbene a tutti i religiosi sia aperta la via per adire i Superiori; tuttavia, per la maggiore libertà dei Chierici e dei Discepoli e dei fanciulli, nelle nostre case, fin dai primi anni d'esistenza, è sacra l'istituzione dei Maestri di reparto. I quali rappresentano il Superiore nei vari gruppi o ceti di persone; hanno la cura dell'intera formazione dei giovani religiosi: pietà, studio, apostolato, servizio alla Provvidenza, voti, vita comune; dànno loro i permessi o li differiscono; sono i veri direttori spirituali religiosi, a cui, per ogni cosa, possono i giovani114 avvicinarsi.
§ VII. - I Maestri si rendano idonei alla direzione dei nostri religiosi: essi tengano presente che il Direttore dev'essere affabile e accessibile; che la buona direzione sviluppa la personalità così che il religioso sappia dirigersi da sé: che principio e compimento della nostra spiritualità è la devozione al Divin Maestro.
Roma, 6 giugno'47
Art. 139. - La celebrazione della Messa e la Comunione quotidiana.
§ I. - Il Mistero Eucaristico è il centro, in quo vivit moratur et est tutta la famiglia Sampaolina; la quale colla visita onora il Divin Maestro, che tutto è contenuto nella SS.ma Eucaristia; con la Messa s'immola là dove egli si offre; con la comunione lo ricerca dove egli si riceve.
§ II. - Per i Sacerdoti non vi è l'obbligo di celebrare, ogni giorno; ma che i suoi Sacerdoti lo facciano, e lo possano fare è la brama, il fine, l'ideale della Congregazione.
§ III. - Perciò i Sacerdoti Sampaolini vivano in quello stato di immacolatezza, di innocenza, di aborrimento al peccato, di delicatezza esterna ed interna, di fedele osservanza, di pio raccoglimento, di filiale unione con Dio da poter ogni giorno degnamente celebrare; stimino le cose spirituali e celesti, l'elevino negli studi santi, s'allontanino dalle comodità terrene, sappiano valutare la rinuncia e il digiuno, sostengano volentieri il sacrificio del viaggio e l'incomodo dell'ora e il disagio per arrivare a dir Messa, per non lasciare la celebrazione della Messa; soprattutto coltivino così la devozione al Maestro Divino presente nel Mistero Eucaristico, camminino sotto la sua luce, lo pensino così di continuo, aspirino così a lui, cerchino di imitarlo e di seguirlo, aderiscano così alla sua Persona con l'affetto e l'amore puro, così lo meditino e lo contemplino, così vivano del suo spirito, in Lui, con Lui per Lui, che l'ora della Messa veramente segni il compiersi e il cominciare della giornata, e ogni giornata così ordinino nelle loro disposizioni che la Messa sia veramente il centro di essa.
§ IV. - Sappiano perciò i nostri Sacerdoti, i quali fanno così, che nessuno appunto avranno mai dai Superiori, per ritardi o anticipi o spostamenti, ma solo compiacimento, e approvazione e stima, se per assicurarsi una degna celebrazione della Messa, avranno ordinato ad essa gli altri doveri.
§ V. - Tutti gli altri religiosi sono liberi riguardo alla Santa Comunione. Non vi sono giorni di Comunione, e giorni proibitivi, fuori di quelli che la Santa Chiesa determina. Ma nella mente della Congregazione questa libertà è per la Comunione frequente e quotidiana.
§ VI. - Per cui si dànno ai Superiori queste norme: i Superiori promuovano tra i religiosi la Comunione frequente e quotidiana, con esortazioni, istruzioni, feste eucaristiche. I Superiori concedano ampia facilità di ricevere la Comunione: ai sani, agli infermi, a chi parte e a chi arriva, a chi non è comodo all'ora della comunità; I Superiori si mostrino lieti delle belle Comunioni, come un segno di fervore spirituale; i Superiori però dichiarino apertamente che, per i singoli, i quali nei singoli casi non fanno la comunione, non hanno nulla da chiedere, nulla da dire, nulla da sospettare, nulla da provvedere, nulla da sentire di meno bello; i Superiori anzi apertamente dicano di stimare davvero chi, nei singoli casi, per i suoi motivi personali non fa la Comunione; e di stimare soprattutto la franchezza e la delicatezza.
§ VII. - Diverso è il caso di chi fosse notato ad abbandonare la Comunione molto frequentemente, e quasi per abitudine. Questi si avvicini paternamente, si curi; si può trattare del caso di una vera mancanza di vocazione.
Roma, 7 giugno'47
Art. 140. - Quando si può proibire la Comunione.
§ I. - Il Superiore, in foro esterno, come rimedio disciplinare, può proibire la Comunione ed esigere che prima il religioso si confessi, quando questi ha commesso una colpa esterna grave, o ha dato alla Comunità uno scandalo esterno grave.
§ II. - Si deve trattare di colpa, e non solo di un difetto, di uno sbaglio, di una cosa imprevista, di un atto primo; e di una colpa esterna, da giudicarsi oggettivamente, nel fatto compiuto; non di una confidenza, di cosa occulta; e di cosa esterna e grave, che moralmente possa impedire la comunione, non di una piccola mancanza disciplinare; o che dia grave scandalo alla Comunità o per la persona che la commise, o per la cosa commessa.
§ III. - Il rimedio è disciplinare e quindi non si pregiudica la stima della persona, o lo stato della sua coscienza, e nessuna imputazione interiore si fa al religioso.
§ IV. - I Superiori usino con molta cautela e prudenza e soavità di questo potere; lo facciano senza ira, senza precipitazioni, senza perturbazioni d'animo; e mostrino la pena del doloroso rimedio.
§ V. - Tuttavia usino e ricordino di usare di questo potere sia coi Sacerdoti che con i Chierici, che con i discepoli: il non usarlo è segno di debolezza, e mette a repentaglio il decoro del sacramento e del Sacrificio.
Roma, 8 giugno'47
Art. 141. - L'intenzione della Messa.
§ I. - I Sacerdoti di S. Paolo, nel celebrare la S. Messa, secondo lo spirito della S. Madre Chiesa, abbiano sempre un'intenzione speciale cui destinare il frutto speciale impetratorio o soddisfatorio.
§ II. - L'intenzione delle nostre Messe, e l'elemosina che per essa i fedeli versano, è del Superiore della casa. I sacerdoti nostri non determinino le intenzioni delle loro Messe, per ordinario, senza farne avvertito e darne in carico al Superiore; e siano diligentissimi a versare a lui o a l'incaricato l'elemosina di ogni Messa: vedano anzi in queste elemosine una nota sacra che più ne urge il versamento immediato.
§ III. - Per questo nella casa sia posta in luogo comodo per tutti i Sacerdoti il libro delle applicazioni, dove ogni giorno diligentemente dopo celebrata la Messa, ogni Sacerdote ponga la sua firma, controllando quella del giorno anteriore, e controllando, a ogni fine mese, la regolare registrazione di ogni giorno.
§ IV. - Ogni Sacerdote, per suo controllo e per controllo delle singole intenzioni, abbia pure e usi un registro personale delle intenzioni e delle soddisfazioni.
§ V. - È in facoltà del Superiore della casa, non115 diritto dei singoli, di concedere che una volta al mese, i Sacerdoti possano celebrare la Messa pro se vel pro suis; ma non già per intenzioni particolari, di cui possono percepire elemosine per uso personale. I Superiori non si neghino, se non per cause urgenti e gravi, a questa concessione, specialmente nell'occasione degli esercizi, dei ritiri spirituali, genetliaci, anniversari, bisogni straordinari: siano anzi i Superiori anche più larghi, quando occorre, in questi permessi; invitino essi stessi i Sacerdoti, in particolari circostanze a celebrare la Messa per se stessi o per i parenti, per es. in caso di infermità, o per azioni chirurgiche, dissesti, strettezze, onomastici; mostrando quanto la Congregazione creda al valore della Messa! Ugualmente di propria iniziativa facciano per i Discepoli, e accedano pure volentieri quando questi richiedono, per particolari circostanze, la celebrazione di una Messa. Promuovano pure i Superiori la "Messa di riconoscenza" degli alunni per i Maestri.
§ VI. - Le nostre case siano tutte fraternamente ospitali: i Sacerdoti ospiti celebrino la Messa nell'intenzione del Superiore della Casa che ospita; se hanno intenzioni impegnate prendano da la casa altre intenzioni in carico. Ciò non vale quando un sacerdote si trova in un'altra casa per motivo di apostolato in essa e per essa: per es. quando vi predica gli Esercizi; si trova per motivi di istruzioni e di lavoro.
Roma, 9 giugno'47
Art. 142. - Preparazione e ringraziamento Eucaristico.
§ I. - Il Breviario è l'introduzione della Messa; il Sacrificio della Messa si integra nella Comunione; il postcommunio si compie nella Visita; questa applica alla giornata l'offerta e il ricevimento di Gesù. La Cena della sera è l'agape simbolo della Eucaristia mattutina e preparazione; il pranzo del giorno è l'agape simbolo del nutrimento ricevuto e ringraziamento. Ogni ora della giornata viviamo in Cristo e siamo disposti all'ultima Messa e alla Comunione del Viatico.
§ II. - Ma occorre anche una preparazione immediata e un ringraziamento immediato. Tutti ne abbiano il tempo sufficiente: perché la recezione del sacramento sta nella manducazione del medesimo, e quindi preceda sempre la preparazione alla Comunione; e l'effetto116 della Comunione sta nel manet in me et ego in eo, quindi segue l'idoneo tempo per stabilire la dimora di Gesù in noi, e di noi in Gesù.
§ III. - Non si fissa la misura del tempo: ma piuttosto il metodo e le pratiche. È buona la preparazione quando precedono la meditazione, l'esame di coscienza, le orazioni quotidiane della Casa. È buono il ringraziamento quando seguono la contemplazione del mistero, o la meditazione, il proposito della giornata, una terza parte del Rosario. Ai Sacerdoti si raccomanda di non aver premura per i ministeri o per l'apostolato, ma di fermarsi dopo la Messa a ringraziare e a proporre almeno per un breve tempo; di segnare la Messa, ma di non discorrere, nemmeno del rito fatto; di non prendere subito caffè o altro ristoro, ma prima di trattenersi con Gesù alquanto tempo, anche se breve.
§ V. - Ottimo mezzo, potendolo, sentire una Messa in preparazione o in ringraziamento, a restaurazione, riparazione, applicazione, disposizione della Messa propria; ma non darsi pena, se la Messa non c'è: il sacrificio personale, la partecipazione personale al Sacrificio si ha nella propria Messa e Comunione; se poi la Messa c'è, si ascolti dignitosamente, tutta, unicamente, senza preoccuparsi di altre Messe che venissero contemporaneamente celebrate.
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